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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 26092/2024 del 04/10/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia sull'interpretazione dell'art. 1, comma 115, della legge n. 190/2014: l'INPS impugnava la sentenza che aveva riconosciuto a Lucio Marioni la maggiorazione contributiva più favorevole (coefficiente 1,50) prevista dall'art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992 in luogo del precedente coefficiente 1,25 (art. 47 D.L. n. 269/2003). La questione centrale era se la condizione prevista dalla norma — che i beneficiari siano "dipendenti da aziende che hanno collocato tutti i dipendenti in mobilità per cessazione dell'attività lavorativa" — richieda che tutti i lavoratori dell'azienda siano posti in mobilità (interpretazione letterale sostenuta dall'INPS) o debba riguardare tutti i dipendenti addetti alla attività produttiva cessata (interpretazione della Corte di appello e della Corte di cassazione). L'INPS ha altresì fatto valere che la temporanea ricollocazione del lavoratore e la presenza di un unico addetto alla guardiania escludessero il requisito.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso dell'INPS confermando l'orientamento della Corte d'appello di Firenze e la decisione del Tribunale di Grosseto. I giudici hanno ritenuto che il requisito della norma è integrato quando "tutti i dipendenti addetti alla attività produttiva cessata" siano posti in mobilità: non è dunque necessario che ogni singolo lavoratore dell'azienda, anche se addetto a mansioni estranee alla produzione (es. custodia), venga posto in mobilità. È stato inoltre ritenuto irrilevante ai fini dell'esclusione del beneficio il fatto che il lavoratore sia stato temporaneamente rioccupato per attività di bonifica o per esigenze strumentali alla chiusura definitiva dei siti. Per la novità della questione e l'assenza di precedenti, sono compensate le spese di lite. La pronuncia ha confermato il diritto del resistente alla maggiorazione contributiva secondo il coefficiente 1,50 e la condanna dell'INPS al riconoscimento degli aumenti sui ratei di pensione.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 115, legge n. 190/2014

    Entro il 31 dicembre 2016 gli assicurati [...] dipendenti da aziende che hanno collocato tutti i dipendenti in mobilità per cessazione dell'attività lavorativa, i quali abbiano ottenuto in via giudiziale definitiva l'accertamento dell'avvenuta esposizione all'amianto[...] possono presentare domanda all'INPS per il riconoscimento della maggiorazione secondo il regime vigente al tempo in cui l'esposizione si è realizzata ai sensi dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257

    La Corte interpreta il requisito "tutti i dipendenti" come riferito a tutti i dipendenti addetti all'attività produttiva cessata che ha determinato l'esposizione all'amianto, non come tutti i lavoratori dell'impresa in senso assoluto. La norma mira a tutelare i lavoratori esposti e poi posti in mobilità per la cessazione della lavorazione.

  • art. 13, comma 8, legge 27 marzo 1992 n. 257

    maggiorazione dell'1,50 della contribuzione per il periodo di esposizione ad amianto

    Indica il regime più favorevole di maggiorazione contributiva applicabile per i periodi di effettiva esposizione all'amianto; la legge n.190/2014 consente l'accesso a tale regime a determinate categorie già beneficiare del minore coefficiente (1,25).

  • art. 47, decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269

    maggiorazione secondo il coefficiente dell'1,25

    Rappresenta il regime previdenziale meno favorevole originariamente riconosciuto in alcuni casi; la disciplina del 2014 mira a elevare taluni soggetti al coefficiente previsto dall'art.13, comma 8, della legge n.257/1992.

  • art. 360, n. 3, cod. proc. civ.

    Norma di rimessione per la Cassazione; l'INPS ha denunciato violazione della previsione normativa (errore di interpretazione) ai sensi di questo motivo di cassazione.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1 quater e 1 bis

    Riferimenti procedurali nel dispositivo relativi all'obbligo del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso; la Corte ha dato atto dei presupposti per l'eventuale versamento.

Massime di principio

  • Quando una norma favorevole usa il termine "tutti i dipendenti" collegandolo a una specifica cessazione di attività, va interpretato in correlazione ai lavoratori effettivamente addetti alla attività produttiva cessata e non necessariamente a tutto il personale aziendale con mansioni estranee.
  • La presenza di una o più posizioni lavorative residue, svolgenti mansioni non inerenti alla produzione cessata (es. custodia), non impedisce automaticamente il riconoscimento del beneficio previsto per i lavoratori esposti alla sostanza nociva.
  • La temporanea ricollocazione o l'impiego a fini di bonifica/chiusura degli impianti non esclude di per sé il diritto al trattamento più favorevole, se tale impiego è strumentale alla definitiva chiusura e non contraddice la sostanza della cessazione produttiva.
  • Le norme di favore nei confronti dei lavoratori esposti a rischi professionali vanno interpretate coerentemente con la loro ratio protettiva, evitando letture eccessivamente formali che frustrino lo scopo della tutela.
  • In caso di dubbio interpretativo su requisiti oggettivi di accesso a benefici previdenziali, la giurisprudenza tende a valorizzare l'elemento sostanziale (naturale collegamento tra attività esposta e mobilità) piuttosto che la mera lettera che porterebbe a esclusioni tecniche.

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