Cassazione Civile, Sentenza n. 26092/2024 del 04/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Controversia sull'interpretazione dell'art. 1, comma 115, della legge n. 190/2014: l'INPS impugnava la sentenza che aveva riconosciuto a Lucio Marioni la maggiorazione contributiva più favorevole (coefficiente 1,50) prevista dall'art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992 in luogo del precedente coefficiente 1,25 (art. 47 D.L. n. 269/2003). La questione centrale era se la condizione prevista dalla norma — che i beneficiari siano "dipendenti da aziende che hanno collocato tutti i dipendenti in mobilità per cessazione dell'attività lavorativa" — richieda che tutti i lavoratori dell'azienda siano posti in mobilità (interpretazione letterale sostenuta dall'INPS) o debba riguardare tutti i dipendenti addetti alla attività produttiva cessata (interpretazione della Corte di appello e della Corte di cassazione). L'INPS ha altresì fatto valere che la temporanea ricollocazione del lavoratore e la presenza di un unico addetto alla guardiania escludessero il requisito.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso dell'INPS confermando l'orientamento della Corte d'appello di Firenze e la decisione del Tribunale di Grosseto. I giudici hanno ritenuto che il requisito della norma è integrato quando "tutti i dipendenti addetti alla attività produttiva cessata" siano posti in mobilità: non è dunque necessario che ogni singolo lavoratore dell'azienda, anche se addetto a mansioni estranee alla produzione (es. custodia), venga posto in mobilità. È stato inoltre ritenuto irrilevante ai fini dell'esclusione del beneficio il fatto che il lavoratore sia stato temporaneamente rioccupato per attività di bonifica o per esigenze strumentali alla chiusura definitiva dei siti. Per la novità della questione e l'assenza di precedenti, sono compensate le spese di lite. La pronuncia ha confermato il diritto del resistente alla maggiorazione contributiva secondo il coefficiente 1,50 e la condanna dell'INPS al riconoscimento degli aumenti sui ratei di pensione.
Norme richiamate
art. 1, comma 115, legge n. 190/2014
Entro il 31 dicembre 2016 gli assicurati [...] dipendenti da aziende che hanno collocato tutti i dipendenti in mobilità per cessazione dell'attività lavorativa, i quali abbiano ottenuto in via giudiziale definitiva l'accertamento dell'avvenuta esposizione all'amianto[...] possono presentare domanda all'INPS per il riconoscimento della maggiorazione secondo il regime vigente al tempo in cui l'esposizione si è realizzata ai sensi dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257
La Corte interpreta il requisito "tutti i dipendenti" come riferito a tutti i dipendenti addetti all'attività produttiva cessata che ha determinato l'esposizione all'amianto, non come tutti i lavoratori dell'impresa in senso assoluto. La norma mira a tutelare i lavoratori esposti e poi posti in mobilità per la cessazione della lavorazione.
art. 13, comma 8, legge 27 marzo 1992 n. 257
maggiorazione dell'1,50 della contribuzione per il periodo di esposizione ad amianto
Indica il regime più favorevole di maggiorazione contributiva applicabile per i periodi di effettiva esposizione all'amianto; la legge n.190/2014 consente l'accesso a tale regime a determinate categorie già beneficiare del minore coefficiente (1,25).
art. 47, decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269
maggiorazione secondo il coefficiente dell'1,25
Rappresenta il regime previdenziale meno favorevole originariamente riconosciuto in alcuni casi; la disciplina del 2014 mira a elevare taluni soggetti al coefficiente previsto dall'art.13, comma 8, della legge n.257/1992.
art. 360, n. 3, cod. proc. civ.
Norma di rimessione per la Cassazione; l'INPS ha denunciato violazione della previsione normativa (errore di interpretazione) ai sensi di questo motivo di cassazione.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1 quater e 1 bis
Riferimenti procedurali nel dispositivo relativi all'obbligo del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso; la Corte ha dato atto dei presupposti per l'eventuale versamento.
Massime di principio
- Quando una norma favorevole usa il termine "tutti i dipendenti" collegandolo a una specifica cessazione di attività, va interpretato in correlazione ai lavoratori effettivamente addetti alla attività produttiva cessata e non necessariamente a tutto il personale aziendale con mansioni estranee.
- La presenza di una o più posizioni lavorative residue, svolgenti mansioni non inerenti alla produzione cessata (es. custodia), non impedisce automaticamente il riconoscimento del beneficio previsto per i lavoratori esposti alla sostanza nociva.
- La temporanea ricollocazione o l'impiego a fini di bonifica/chiusura degli impianti non esclude di per sé il diritto al trattamento più favorevole, se tale impiego è strumentale alla definitiva chiusura e non contraddice la sostanza della cessazione produttiva.
- Le norme di favore nei confronti dei lavoratori esposti a rischi professionali vanno interpretate coerentemente con la loro ratio protettiva, evitando letture eccessivamente formali che frustrino lo scopo della tutela.
- In caso di dubbio interpretativo su requisiti oggettivi di accesso a benefici previdenziali, la giurisprudenza tende a valorizzare l'elemento sostanziale (naturale collegamento tra attività esposta e mobilità) piuttosto che la mera lettera che porterebbe a esclusioni tecniche.
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