Cassazione Penale, Sentenza n. 33083/2026 del 08/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condannato)
La controversia
Il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Foggia aveva rigettato l'istanza, presentata il 9 giugno 2025, con cui il condannato chiedeva il riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. in relazione ai reati giudicati con dodici sentenze. Il ricorrente denunciava violazione di legge e difetto assoluto di motivazione, sostenendo che l'ordinanza non individuava né esaminava i titoli oggetto dell'istanza, non considerava adeguatamente il documentato stato di tossicodipendenza già valorizzato dalla Corte d'appello di Campobasso quale elemento indicativo dell'unicità del disegno criminoso e non teneva conto del fatto che alcuni reati erano già stati unificati tra loro. Deduceva inoltre che i reati, commessi tra il 31 maggio 2011 e il 18 gennaio 2018, sarebbero stati realizzati per procurarsi le risorse necessarie all'acquisto di stupefacenti o per sottrarsi alla giustizia. La Corte di cassazione ha verificato d'ufficio la competenza del Tribunale di Foggia, ritenendola sussistente perché l'ultima sentenza irrevocabile alla data dell'istanza era quella indicata nel certificato penale come titolo n. 33, successiva, quanto a irrevocabilità, alla sentenza della Corte d'appello di Campobasso trasmessa al Tribunale di Foggia. Nel merito, ha rilevato che l'ordinanza non riportava in modo intellegibile, neppure per sintesi, le sentenze, i reati, le date delle condotte, le pene inflitte e le deduzioni difensive relative alla preesistente continuazione tra alcuni titoli. Inoltre, non aveva esaminato le argomentazioni della Corte d'appello di Campobasso sul valore unificante dello stato di tossicodipendenza. Il ricorrente contestava anche l'affermazione secondo cui l'istante avrebbe dovuto fornire una prova rigorosa dell'unico disegno criminoso, poiché, secondo la Corte, è sufficiente l'allegazione di elementi specifici e concreti sintomatici della programmazione unitaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha escluso, sulla base degli atti indicati nella decisione, l'incompetenza del Tribunale di Foggia, ma ha ravvisato un difetto motivazionale dell'ordinanza impugnata, che non consentiva di comprendere l'oggetto effettivo dell'istanza né il percorso valutativo seguito dal giudice dell'esecuzione. Ha quindi annullato l'ordinanza con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Foggia, in diversa composizione, affinché acquisisca e valuti i titoli, esamini le deduzioni difensive e si confronti con le precedenti determinazioni della Corte d'appello di Campobasso, anche riguardo alla rilevanza dello stato di tossicodipendenza.
Norme richiamate
art. 671 c.p.p.
Disciplina il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; il giudice deve esaminare concretamente i titoli e gli elementi allegati a sostegno dell'unicità del disegno criminoso.
art. 609, comma 2, c.p.p.
Impone alla Corte di cassazione la verifica d'ufficio delle questioni rilevabili d'ufficio, tra cui la competenza funzionale del giudice dell'esecuzione.
art. 81 c.p.
Rileva quale disposizione sostanziale sul vincolo della continuazione tra reati, anche ai fini della valutazione dell'istanza esecutiva.
Massime di principio
- La competenza del giudice dell'esecuzione ha natura funzionale, assoluta e inderogabile; la relativa violazione può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
- L'ordinanza che decide un'istanza di continuazione in sede esecutiva deve indicare, almeno in sintesi intellegibile, i titoli giudiziari esaminati, i reati, le date delle condotte, le pene e le deduzioni difensive rilevanti, consentendo di comprendere il percorso logico-giuridico seguito.
- Nel procedimento ex art. 671 c.p.p. il condannato non è gravato dall'onere giuridico di provare rigorosamente l'unico disegno criminoso; è sufficiente l'allegazione di elementi specifici e concreti sintomatici della riconducibilità dei reati a una preventiva programmazione unitaria.
- Il giudice dell'esecuzione deve confrontarsi con le precedenti decisioni relative a parte dei titoli quando esse contengano valutazioni potenzialmente rilevanti per l'estensione della continuazione agli ulteriori reati.
- Lo stato di tossicodipendenza, ove già accertato e valorizzato in precedenti decisioni, deve essere esaminato quale possibile elemento unificante dei reati ai fini della continuazione, senza che ciò determini automaticamente il riconoscimento del vincolo.
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