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Sentenza

Sentenza n. 7871/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento previa sospensiva del provvedimento del 19 gennaio 2026, in pari data notificato via pec al ricorrente, con cui la Commissione per gli accertamenti psico-fisici del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha giudicato il sig. -OMISSIS-non idoneo dal concorso pubblico, per esami e titoli, a complessivi n. 4.918 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale.

Giustizia amministrativa202603319

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità attitudinale e conseguente esclusione dal concorso pubblico per allievi carabinieri

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali, con riferimento alle aree comportamentale e di assunzione del ruolo. Ha dedotto vizi dell'istruttoria, travisamento dei fatti, eccesso di potere, erronea e insufficiente motivazione, violazione dell'art. 3 l. 241/1990 e delle norme sulle prove concorsuali, genericità e indeterminatezza della motivazione, irragionevolezza, illogicità, manifesta ingiustizia, disparità di trattamento e sviamento. In particolare, ha sostenuto che il giudizio fosse fondato su formule generiche, non collegate a parametri tecnici codificati o a risultati oggettivi; che vi fosse contraddizione tra il mancato riconoscimento della capacità di ragionamento e il superamento delle prove preselettive dirette a verificarla; che fosse stata indebitamente sovrapposta la valutazione attitudinale a quella psico-fisica già conclusasi con esito positivo; e che una consulenza medica di parte dimostrasse l'infondatezza della valutazione della Commissione. È stata inoltre richiesta una consulenza tecnica d'ufficio.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. Ha ritenuto che il giudizio di inidoneità attitudinale costituisca espressione di ampia discrezionalità tecnica dell'Amministrazione, sindacabile soltanto in presenza di evidente illogicità, manifesta irragionevolezza, macroscopiche lacune o errori sui presupposti di fatto, senza possibilità per il giudice di sostituire la propria valutazione a quella della Commissione. Nel caso concreto, la procedura era articolata nella somministrazione di test, nell'esame del raccoglitore delle prove, nel colloquio collegiale e nella valutazione finale; vi partecipavano più figure professionali e il giudizio si fondava anche su dati desunti dai test, tra cui il test MMPI-2, nonché su elementi emersi durante il colloquio. Le criticità rilevate nei test avevano trovato conferma nel colloquio, con riferimento all'eloquio poco fluido, alla difficoltà di elaborare concetti in modo chiaro, all'atteggiamento difeso, alla rigidità e alla scarsa conoscenza dei compiti del carabiniere. La motivazione è stata giudicata chiara, articolata e intellegibile, non stereotipata né contraddittoria. Il Collegio ha escluso contraddizioni tra le valutazioni dei commissari, tra i test e il giudizio finale, nonché tra la precedente idoneità psico-fisica e la distinta valutazione attitudinale. Ha ritenuto irrilevante la consulenza di parte, poiché l'accertamento attitudinale non consiste in una mera diagnosi clinica, ma valuta collegialmente la complessiva personalità del candidato in funzione prognostica dello svolgimento dei compiti di polizia. È stato altresì ribadito il principio di attualità della valutazione, sicché il superamento di prove in precedenti concorsi o l'eventuale precedente servizio militare non dimostrano l'idoneità attitudinale nella specifica procedura. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 1.000, oltre accessori e rimborso forfettario del 15%.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    La causa è stata definita con sentenza in forma semplificata.

    Consente la definizione immediata del giudizio quando ricorrono i presupposti di legge e le parti siano state sentite.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il ricorrente ne ha dedotto la violazione per insufficienza e genericità della motivazione; il TAR ha ritenuto invece adeguatamente motivato il giudizio di inidoneità.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, per disporre l'oscuramento dei dati personali relativi alla parte.

Massime di principio

  • Il giudizio di inidoneità attitudinale nell'ambito di un concorso per l'accesso a una forza di polizia costituisce esercizio di discrezionalità tecnica dell'Amministrazione e può essere sindacato dal giudice amministrativo soltanto in presenza di evidente illogicità, manifesta irragionevolezza, macroscopiche lacune istruttorie o errori sui presupposti di fatto; il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella della Commissione.
  • L'accertamento attitudinale non si esaurisce in una valutazione psicologico-clinica, ma comprende l'esame collegiale della complessiva personalità del candidato, mediante test intellettivi, di personalità e comportamentali, questionari e colloquio, in funzione prognostica dell'idoneità allo svolgimento dei peculiari compiti di polizia.
  • La motivazione del giudizio di inidoneità attitudinale è sufficiente quando consente di individuare in modo chiaro e intellegibile gli elementi emersi dai test e dal colloquio che hanno condotto alla valutazione negativa, anche mediante la sintesi collegiale delle risultanze e l'indicazione delle criticità comportamentali rilevate.
  • La valutazione attitudinale è retta dal principio di attualità: il superamento di prove attitudinali in precedenti procedure concorsuali, così come precedenti esperienze positive nelle Forze armate, non dimostra automaticamente il possesso dell'idoneità nella specifica procedura, poiché la valutazione deve riferirsi alla performance e alle caratteristiche manifestate nella selezione in corso.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàConcorsi pubblici
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsi
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEccesso di potere

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