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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5302/2024 del 06/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Acerra impugnava la conferma della condanna per essersi allontanato fuori dagli orari consentiti durante la detenzione domiciliare (art. 385 c.p. e art. 47-ter, comma 8, legge 26/7/1975 n.354). Nel ricorso deduceva: (1) nullità/profilo di vizio processuale per la tardiva conoscenza delle conclusioni del Procuratore generale (richiamando art. 23-bis, comma 2, D.L. 28/10/2020 n.137 conv. con L. 176/2020) e pregiudizio per la difesa per non aver potuto tempestivamente predisporre procura speciale per proporre un concordato in appello (art. 599-bis c.p.p.); (2) omissione della Corte d'appello nel non pronunciarsi sulla richiesta, fatta in appello, di sostituzione della pena detentiva con una pena di specie corrispondente prevista dall'art. 53 legge 24/11/1981 n.689.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo: non è emerso un concreto pregiudizio per la difesa dalla tardiva conoscenza delle conclusioni del Pubblico ministero, il quale si era limitato a chiedere la conferma della sentenza di primo grado, e inoltre la proposta di concordato in appello doveva essere formulata entro 15 giorni dall'udienza (art. 591-bis c.p.p.), quindi la tardiva conoscenza non avrebbe consentito comunque l'adozione di quella iniziativa. Il secondo motivo, invece, è stato accolto: la Corte d'appello non ha risposto alla specifica richiesta di sostituzione della pena ex art. 53 L. 689/1981 e la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente a tale omissione; la vicenda è stata rinviata alla Corte di appello di Perugia per nuovo giudizio sul punto (la Cassazione non ha esaminato nel merito la richiesta sostitutiva).

Norme richiamate

  • art. 385 cod. pen.

    Norma richiamata quale titolo di reato applicato in primo grado per l'allontanamento dal domicilio in regime di detenzione domiciliare; è la fattispecie sostanziale alla base della condanna.

  • art. 47-ter, comma 8, legge 26 luglio 1975 n. 354

    Disposizione relativa alle misure restrittive e ai doveri connessi alla detenzione domiciliare; utilizzata per qualificare il comportamento dell'imputato.

  • art. 23-bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176

    Norma richiamata dal ricorrente in relazione alla tempestività di comunicazione delle conclusioni del Pubblico ministero; il giudice ha valutato che la tardiva comunicazione non ha determinato un concreto pregiudizio alla difesa nel caso di specie.

  • art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Norma sulle nullità processuali invocata dal ricorrente per sostenere una nullità 'a regime intermedio'; la Corte ha ritenuto che non sussisteva un pregiudizio concreto tale da configurare la nullità prospettata.

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Regola il concordato in appello; il ricorrente sosteneva che non poté essere proposto per la tardiva conoscenza delle conclusioni, ma la Corte ha osservato che la proposta in appello ha termini specifici e la tardività denunciata non avrebbe comunque consentito la proposta.

  • art. 591-bis, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen.

    La Corte ha richiamato questo limite procedurale per sottolineare che la proposta di concordato in appello deve essere formulata almeno 15 giorni prima dell'udienza, rendendo irrilevante la tardiva conoscenza delle conclusioni del PM ai fini della possibilità di proporre concordato nel caso concreto.

  • art. 53 legge 24 novembre 1981 n. 689

    Disposizione che consente la sostituzione della pena detentiva con una pena della stessa specie; la richiesta dell'imputato ai sensi di questa norma non è stata pronunciata dalla Corte d'appello, omissione che ha determinato annullamento parziale e rinvio.

Massime di principio

  • La tardiva comunicazione delle conclusioni del Pubblico ministero non comporta automaticamente una nullità se non è dimostrato un concreto pregiudizio per la difesa.
  • La possibilità di adottare rimedi difensivi dipende anche dai termini procedurali specifici (es. proposta di concordato in appello vincolata al termine di 15 giorni prima dell'udienza): l'assenza di conoscenza tempestiva delle conclusioni non sempre autorizza ad avanzare rimedi che per legge andavano proposti prima.
  • Se il giudice d'appello non si pronuncia espressamente su una richiesta specifica e rilevante proposta dalle parti (es. sostituzione della pena), l'omissione costituisce vizio che giustifica l'annullamento limitato della decisione e il rinvio per nuovo giudizio su quel punto.
  • La Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nel valutare nel merito richieste che sono state omesse e deve rimandare la decisione al giudice competente per il riesame.
  • Nella redazione dei motivi di impugnazione è importante specificare chiaramente le richieste e le ragioni per cui si ritiene che l'omissione del giudice abbia prodotto pregiudizio, allegando degli elementi che permettano di dimostrare il concreto danno processuale.

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