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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1775

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1775 della Commissione del 14 settembre 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/330 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile, originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32023R1775

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento adegua il regime antidumping già in vigore sui tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile originari della Cina, limitatamente a un operatore che ha cambiato ragione sociale. La Commissione constata che la modifica del nome è stata debitamente registrata e non altera i risultati dell’inchiesta né l’aliquota applicabile. Viene pertanto sostituita la vecchia denominazione con quella nuova nell’allegato I del regolamento 2018/330, mantenendo lo stesso codice TARIC e riconoscendo effetti dal 21 settembre 2022. È inoltre previsto il rimborso o lo sgravio dei dazi eventualmente pagati in eccesso rispetto al dazio antidumping dovuto.

Modifica del regolamento antidumping UE 2018/330 per aggiornare la denominazione di un produttore cinese di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile e confermare l’applicazione del relativo codice TARIC e dazio.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile originari della Repubblica popolare cinese, già soggette a dazio antidumping definitivo ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2018/330. Incide in modo specifico sulla società precedentemente denominata Zhejiang Tsingshan Steel Pipe, Co. Ltd, Lishui, codice addizionale TARIC B 263, ora Tsingshan Steel Pipe, Co. Ltd, Lishui. Non introduce nuove misure generali, ma aggiorna l’allegato I del regolamento originario e precisa gli effetti temporali della modifica del nome, con possibili rimborsi o sgravi per importi pagati in eccesso secondo la normativa doganale applicabile.

Modifica del regolamento antidumping 2018/330 per Tsingshan Steel Pipe, Co. Ltd, Lishui

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1775 interviene in via puntuale sul regime antidumping già istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/330 per le importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile originari della Repubblica popolare cinese. La Commissione, richiamando il regolamento di base (UE) 2016/1036, prende atto del cambio di nome di un produttore esportatore cinese e verifica che tale modifica non incida sulle conclusioni dell’inchiesta originaria.

Contesto e presupposti dell’intervento

Le misure antidumping definitive erano già in vigore sulle importazioni del prodotto in questione. La società Zhejiang Tsingshan Steel Pipe, Co. Ltd, Lishui, soggetta al dazio del 56,9 % per i produttori che hanno collaborato non inclusi nel campione, ha comunicato il 10 gennaio 2023 di avere mutato denominazione in Tsingshan Steel Pipe, Co. Ltd, Lishui, chiedendo conferma che ciò non pregiudicasse il diritto a beneficiare dell’aliquota applicabile sotto il precedente nome.

La Commissione ha esaminato la documentazione e ha concluso che:

  • la modifica del nome è stata registrata presso le autorità competenti;
  • non ha determinato nuovi rapporti con gruppi societari diversi da quelli esaminati nell’inchiesta;
  • non altera quindi le risultanze del regolamento 2018/330 né l’aliquota antidumping applicabile.

Modifica dell’allegato I del regolamento 2018/330

L’articolo 1 dispone la sostituzione, nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/330, della denominazione "Zhejiang Tsingshan Steel Pipe, Co. Ltd, Lishui" con "Tsingshan Steel Pipe, Co. Ltd, Lishui", mantenendo invariato il codice addizionale TARIC B 263. La modifica è meramente anagrafica e non comporta un riesame del merito della misura antidumping.

Effetti temporali e restituzione dei dazi in eccesso

Il regolamento attribuisce effetto retroattivo alla nuova denominazione a decorrere dal 21 settembre 2022, data in cui l’aggiornamento della registrazione dell’attività è stato approvato dall’amministrazione per la regolamentazione del mercato della Contea di Qingtian. È inoltre previsto che, in conformità alla normativa doganale applicabile, si proceda al rimborso o allo sgravio di eventuali dazi definitivi pagati in eccesso rispetto al dazio antidumping dovuto ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento 2018/330.

Entrata in vigore e efficacia nell’Unione

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per un regolamento UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Aggiornamento della denominazione del produttore

L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/330 è modificato sostituendo la voce "Zhejiang Tsingshan Steel Pipe, Co. Ltd, Lishui" con "Tsingshan Steel Pipe, Co. Ltd, Lishui", mantenendo il codice addizionale TARIC B 263.

Conferma della continuità del trattamento antidumping

La Commissione precisa che il cambio di nome non incide sulle risultanze del regolamento 2018/330 né sull’aliquota del dazio antidumping applicabile alla società, poiché la modifica risulta regolarmente registrata e non ha comportato nuovi rapporti con gruppi societari non oggetto dell’inchiesta.

Effetto temporale e restituzione degli importi eccedenti

Il codice addizionale TARIC B 263 si applica a Tsingshan Steel Pipe, Co. Ltd, Lishui con effetto dal 21 settembre 2022. È previsto il rimborso o lo sgravio, secondo la normativa doganale applicabile, di qualsiasi dazio definitivo pagato in eccesso rispetto al dazio antidumping stabilito dall’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/330.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiecommercio internazionaleantidumpingdoganepolitica commerciale

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