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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1787

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1787 della Commissione del 14 settembre 2023 che modifica gli allegati III, IX e X del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda l’elenco delle zone protette e dei rispettivi organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette, il divieto di introduzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti in determinate zone protette nonché le prescrizioni particolari per la loro introduzione o il loro spostamento in determinate zone protette

Normativa europea32023R1787

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro fitosanitario UE per le zone protette, modificando gli allegati III, IX e X del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. Le modifiche riflettono nuove informazioni sulla presenza o assenza di specifici organismi nocivi, con conseguente revoca, mantenimento o riconoscimento temporaneo di talune zone protette. Vengono inoltre adeguate le prescrizioni di importazione e movimentazione per coerenza con le nuove delimitazioni territoriali. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile negli Stati membri.

Modifica gli allegati III, IX e X del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 aggiornando l’elenco delle zone protette e le relative restrizioni fitosanitarie per alcuni organismi nocivi da quarantena.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, con effetti specifici su alcune porzioni territoriali di Italia, Irlanda, Cechia, Slovacchia, Slovenia e Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, nonché su un’area svizzera (cantone del Vallese) ai fini dell’export verso le zone protette dell’Unione. Riguarda l’introduzione e lo spostamento in zone protette di piante, prodotti vegetali e altri oggetti soggetti a misure fitosanitarie; include aggiornamenti di riconoscimento, revoca o mantenimento dello status di zona protetta e di zona protetta temporanea. Non introduce deroghe generali, ma modifica elenchi e prescrizioni puntuali contenuti negli allegati del regolamento (UE) 2019/2072.

Aggiornamento delle zone protette e delle prescrizioni fitosanitarie

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1787 della Commissione modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per aggiornare gli elenchi delle zone protette e delle relative prescrizioni fitosanitarie. L’intervento si fonda sul regolamento (UE) 2016/2031 e tiene conto delle informazioni trasmesse dagli Stati membri e, per la Svizzera, dalle autorità competenti in merito alla presenza o assenza di specifici organismi nocivi.

Finalità e contesto normativo

La Commissione interviene perché gli allegati III, IX e X del regolamento (UE) 2019/2072 devono riflettere l’evoluzione della situazione fitosanitaria nei territori interessati. In base ai considerando, alcune zone protette non risultano più giustificate, mentre altre devono essere mantenute, confermate in via temporanea o delimitate in modo più preciso. Le modifiche sono adottate ai sensi degli articoli 32, 35, 53 e 54 del regolamento (UE) 2016/2031.

Modifiche all’allegato III: zone protette e organismi nocivi

L’allegato III contiene l’elenco delle zone protette e dei rispettivi organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette. Il regolamento dispone diverse soppressioni e sostituzioni:

  • la Slovenia perde il riconoscimento come zona protetta nei confronti di Erwinia amylovora;
  • per l’Italia, la zona protetta in Lombardia nei confronti di Erwinia amylovora viene ristretta, perché alcuni comuni di Bergamo, Lecco e Monza e Brianza risultano ormai interessati dall’organismo nocivo;
  • i comuni di Acquanegra sul Chiese, Asola, Bozzolo, Canneto sull’Oglio, Casalromano, Marcaria, Mariana Mantovana, Redondesco, Rivarolo Mantovano e San Martino dall’Argine, in provincia di Mantova, sono riconosciuti come zona protetta temporanea fino al 30 aprile 2026, sulla base di indagini 2020-2022 che attestano l’assenza dell’organismo ma richiedono ulteriori verifiche;
  • il Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord mantiene senza limiti di tempo la zona protetta contro Xanthomonas arboricola pv. pruni, Liriomyza huidobrensis, Liriomyza trifolii e Thaumetopoea processionea;
  • la Slovacchia non è più riconosciuta come zona protetta contro Erwinia amylovora;
  • la Cechia non è più riconosciuta come zona protetta contro Cryphonectria parasitica;
  • l’Irlanda mantiene senza limiti di tempo il riconoscimento come zona protetta contro Thaumetopoea pityocampa.

Modifiche agli allegati IX e X: divieti e prescrizioni particolari

Gli allegati IX e X sono aggiornati per garantire coerenza con la nuova configurazione delle zone protette. L’allegato IX, relativo alle piante, ai prodotti vegetali e agli altri oggetti di cui è vietata l’introduzione in determinate zone protette, e l’allegato X, relativo alle prescrizioni particolari per l’introduzione o lo spostamento in zone protette, subiscono modifiche territoriali puntuali, soprattutto per l’Italia.

Per l’Italia, le voci della tabella sono riscritte in modo analitico, con l’indicazione delle regioni interessate e delle esclusioni territoriali. Tra le principali aree richiamate figurano Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto, con numerose esclusioni di province e comuni specificamente elencati.

Inoltre:

  • nell’allegato IX, ai punti 1 e 2, le lettere h) e i) sono soppresse;
  • nell’allegato X, al punto 3, è soppressa la lettera b) nelle prescrizioni particolari;
  • nell’allegato X, al punto 9, è soppressa la lettera c) nelle prescrizioni particolari;
  • nell’allegato X, ai punti 20, 21, 45 e 52, è soppressa la lettera a) nella colonna relativa alle zone protette.

Cantone del Vallese e condizioni di esportazione verso le zone protette dell’Unione

Il cantone svizzero del Vallese era indicato come possibile origine per l’esportazione verso le pertinenti zone protette dell’Unione di alveari e piante ospiti di Erwinia amylovora, in quanto zona indenne da tale organismo. Poiché la Svizzera ha revocato tale status, il Vallese non soddisfa più le condizioni richieste e viene quindi soppresso dalla tabella dell’allegato X, punti 3 e 9.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.

Disposizioni principali

Aggiornamento delle zone protette nell’allegato III

La tabella dell’allegato III è modificata per riflettere i cambiamenti relativi alle zone protette contro specifici organismi nocivi. In particolare: la Slovenia e la Slovacchia non sono più riconosciute come zone protette nei confronti di Erwinia amylovora; in Italia la zona protetta in Lombardia è ridotta, con esclusione di alcuni comuni della provincia di Bergamo, Lecco, Monza e Brianza e Mantova; alcuni comuni della provincia di Mantova sono invece riconosciuti come zona protetta temporanea contro Erwinia amylovora fino al 30 aprile 2026; il riconoscimento del Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord è mantenuto senza limiti di tempo per Xanthomonas arboricola pv. pruni, Liriomyza huidobrensis, Liriomyza trifolii e Thaumetopoea processionea; la Cechia perde lo status di zona protetta per Cryphonectria parasitica; l’Irlanda mantiene senza limiti di tempo lo status di zona protetta per Thaumetopoea pityocampa.

Coerenza degli allegati IX e X con le nuove zone protette

Gli allegati IX e X sono adeguati in funzione delle nuove delimitazioni territoriali e dei cambiamenti negli organismi nocivi interessati. Le modifiche incidono sull’elenco delle piante, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti di cui è vietata l’introduzione in determinate zone protette (allegato IX) e sulle prescrizioni particolari per l’introduzione o lo spostamento in zone protette (allegato X).

Rimozione del cantone del Vallese dall’allegato X

Poiché la Svizzera ha revocato per il cantone del Vallese lo status di zona indenne da Erwinia amylovora, il cantone non soddisfa più le condizioni per essere indicato come area di origine di alveari e piante ospiti esportabili verso le pertinenti zone protette dell’Unione. Di conseguenza il Vallese è soppresso dalla tabella dell’allegato X, punti 3 e 9.

Modifiche puntuali alle tabelle degli allegati IX e X

Per l’allegato IX, al punto 1 e al punto 2, la voce relativa all’Italia è sostituita con una formulazione più dettagliata che elenca regioni, province e comuni esclusi dalle zone protette; le lettere h) e i) sono soppresse. Per l’allegato X, al punto 3 e al punto 9, le voci relative all’Italia sono aggiornate in modo speculare; al punto 3 è soppressa anche la lettera b) nelle prescrizioni particolari, al punto 9 è soppressa la lettera c), e ai punti 20, 21, 45 e 52 è soppressa la lettera a) nella quarta colonna dedicata alle zone protette.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiefitosanitarioagricolturamovimentazione di piante e prodotti vegetalicontrolli ufficialirapporti con paesi terzi

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