Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1777

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1777 della Commissione del 14 settembre 2023 che introduce una vigilanza unionale a posteriori sulle importazioni di etanolo rinnovabile per carburanti

Normativa europea32023R1777

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce, per tre anni, una vigilanza unionale a posteriori sulle importazioni di etanolo rinnovabile per carburanti. La misura risponde all’aumento significativo delle importazioni, alla pressione sui prezzi e al deterioramento degli indicatori economici dell’industria dell’Unione, con l’obiettivo di disporre rapidamente di dati statistici affidabili per l’analisi del mercato. La vigilanza è attuata tramite specifici codici TARIC e si applica dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Introduzione di una vigilanza unionale a posteriori sulle importazioni di etanolo rinnovabile per carburanti.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione europea di etanolo rinnovabile per carburanti, come definito nell’allegato del regolamento, indipendentemente dal paese terzo di origine. Il monitoraggio riguarda i prodotti classificati secondo la TARIC e i relativi codici NC/TARIC indicati nell’allegato; l’origine è determinata ai sensi dell’articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013. Sono esclusi l’etanolo sintetico e l’etanolo rinnovabile destinato a usi diversi dai carburanti, inclusi usi industriali e per bevande; è inoltre escluso il prodotto con tenore d’acqua superiore allo 0,3 % (m/m), salvo il caso dell’alcole etilico contenuto in miscele di benzina con tenore di alcole etilico superiore al 10 % (v/v) destinato a essere utilizzato come carburante, nonché quello contenuto nell’ETBE.

Vigilanza unionale a posteriori sulle importazioni di etanolo rinnovabile per carburanti

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1777 introduce una vigilanza unionale a posteriori sulle importazioni di etanolo rinnovabile per carburanti, al fine di consentire un monitoraggio rapido e mirato dell’evoluzione dei flussi commerciali verso l’Unione. La Commissione fonda la misura sul quadro degli articoli 10 del regolamento (UE) 2015/478 e 7 del regolamento (UE) 2015/755, evidenziando l’aumento delle importazioni, la pressione concorrenziale sui prezzi e il deterioramento della situazione economica dell’industria europea.

Contesto e motivazioni della misura

La Commissione osserva che le importazioni di bioetanolo per carburanti sono cresciute in misura significativa nel recente periodo, con incrementi rilevanti sia su base annuale sia nei primi mesi del 2023. Tra i principali paesi esportatori figurano Stati Uniti, Brasile, Regno Unito e Perù; il Pakistan mostra l’incremento percentuale più forte nel periodo considerato. I prezzi di importazione da Brasile e Stati Uniti risultano inferiori di oltre il 15 % rispetto ai prezzi dell’UE e i due paesi dispongono di notevoli capacità produttive in eccesso, tali da soddisfare una parte rilevante della domanda europea.

La Commissione sottolinea inoltre che l’aumento delle importazioni coincide con una riduzione della quota di mercato dell’industria dell’Unione e con un forte peggioramento di indicatori economici quali produzione, utilizzo degli impianti, vendite, scorte, investimenti e redditività. Alla luce di tali elementi, la vigilanza è ritenuta necessaria per acquisire tempestivamente dati statistici attendibili prima della pubblicazione delle statistiche ufficiali sulle importazioni.

Ambito di applicazione materiale

La vigilanza riguarda esclusivamente l’etanolo rinnovabile utilizzato come carburante. L’allegato definisce il prodotto come alcole etilico derivato da prodotti agricoli, denaturato o non denaturato, con specifiche inclusioni ed esclusioni tecniche.

Sono compresi:

  • l’alcole etilico derivato da prodotti agricoli destinato a carburante;
  • l’alcole etilico contenuto in miscele di benzina con tenore di alcole etilico superiore al 10 % (v/v) destinato a essere utilizzato come carburante;
  • l’alcole etilico contenuto nell’ossido di terz-butile e etile (ETBE).

Sono esclusi:

  • i prodotti con tenore d’acqua superiore allo 0,3 % (m/m), misurato secondo la norma EN 15376;
  • l’etanolo sintetico;
  • l’etanolo rinnovabile destinato a usi diversi dai carburanti, ad esempio uso industriale e produzione di bevande.

Classificazione doganale e origine

Il regolamento precisa che la classificazione dei prodotti soggetti a vigilanza avviene sulla base della TARIC. Nell’allegato sono indicati i codici NC con le relative estensioni TARIC applicabili, così da circoscrivere il monitoraggio ai prodotti pertinenti, anche quando l’etanolo per carburanti è ricompreso in voci della nomenclatura combinata che contengono altri prodotti.

L’origine delle merci è determinata ai sensi dell’articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013, cioè il codice doganale dell’Unione.

Base giuridica e meccanismo della vigilanza

La Commissione si fonda sul regolamento (UE) 2015/478, relativo al regime comune applicabile alle importazioni, e sul regolamento (UE) 2015/755, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi. La vigilanza a posteriori consiste nella trasmissione alla Commissione, da parte degli Stati membri, dei dati sulle importazioni poco dopo l’effettiva importazione, così da consentire un’analisi tempestiva delle tendenze di mercato.

Durata, entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica a decorrere da tale data e resta in vigore per tre anni.

Rilevanza pratica per gli operatori

Per gli operatori doganali e commerciali, la misura comporta la necessità di prestare attenzione alla corretta classificazione TARIC delle importazioni di etanolo rinnovabile per carburanti e alla determinazione dell’origine. La vigilanza non introduce un divieto o un contingente, ma un obbligo di monitoraggio statistico rafforzato che può incidere sulla tracciabilità doganale delle operazioni e sulla disponibilità di dati di mercato utili per eventuali sviluppi futuri della politica commerciale dell’Unione.

Disposizioni principali

Presupposti e finalità della vigilanza

La Commissione richiama l’articolo 10 del regolamento (UE) 2015/478 e l’articolo 7 del regolamento (UE) 2015/755, che consentono l’introduzione di una vigilanza unionale quando l’andamento delle importazioni può pregiudicare i produttori dell’Unione o quando lo richiedono gli interessi dell’Unione. La misura è giustificata dall’aumento delle importazioni di bioetanolo per carburanti, dal calo della quota di mercato dell’industria UE e dal deterioramento degli indicatori economici.

Ambito materiale e codici doganali

La vigilanza riguarda l’etanolo rinnovabile per carburanti definito nell’allegato, classificato tramite TARIC e ricondotto a specifici codici NC/TARIC. L’allegato elenca le estensioni TARIC applicabili ai codici NC indicati e precisa che la definizione si limita al prodotto utilizzato come carburante.

Esclusioni dalla definizione di prodotto

Sono esclusi l’etanolo sintetico e l’etanolo rinnovabile destinato ad altri usi, in particolare l’uso industriale e la produzione di bevande. È escluso anche il prodotto con contenuto d’acqua superiore allo 0,3 % (m/m), misurato secondo la norma EN 15376, salvo i casi espressamente ricompresi per miscele di benzina con tenore di alcole etilico superiore al 10 % (v/v) e per l’ETBE.

Classificazione doganale e origine

La classificazione dei prodotti soggetti alla vigilanza si basa sulla TARIC. L’origine dei prodotti è determinata conformemente all’articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione.

Durata della misura

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, si applica da tale data e resta in vigore per tre anni.

Come è indicizzato

Materiepolitica commercialedoganeimportazionienergiavigilanza commerciale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.