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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1776

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1776 della Commissione del 14 settembre 2023 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di melamina originaria della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32023R1776

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento conferma, in esito a un riesame in previsione della scadenza, che le importazioni di melamina dalla Cina continuano a essere oggetto di dumping e che, in caso di cessazione delle misure, vi sarebbe un forte rischio di persistenza e reiterazione del dumping e del pregiudizio. La Commissione ha basato l’analisi sul metodo dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento (UE) 2016/1036, ritenendo non utilizzabili i prezzi e i costi cinesi per la costruzione del valore normale a causa di distorsioni significative nel mercato cinese. Viene così mantenuto un sistema misto: prezzo minimo all’importazione per tre produttori esportatori cinesi e dazio specifico di 415 EUR/tonnellata per tutte le altre società.

Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di melamina originaria della Repubblica popolare cinese, a seguito di riesame in previsione della scadenza.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di melamina, attualmente classificata al codice NC 2933 61 00, originaria della Repubblica popolare cinese. Riguarda importatori, operatori doganali e, in particolare, tre produttori esportatori cinesi nominativamente indicati ai fini di un regime di prezzo minimo all’importazione; per tutte le altre società cinesi si applica un dazio fisso. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.

Dazio antidumping definitivo sulla melamina originaria della Repubblica popolare cinese

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1776 della Commissione conclude il riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping sulla melamina originaria della RPC e dispone il mantenimento delle misure. La Commissione ritiene accertata la persistenza del dumping nel periodo di riesame e reputa probabile che, senza misure, il dumping e il pregiudizio si ripetano. L’intervento si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2016/1036, in particolare dell’articolo 11, paragrafo 2, e dell’articolo 2, paragrafo 6 bis.

Procedura e contesto del riesame

Le misure antidumping erano già in vigore in forza del regolamento di esecuzione (UE) n. 457/2011 e successivamente del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1171. A seguito dell’avviso di imminente scadenza delle misure, la Commissione ha ricevuto il 31 marzo 2022 una domanda di riesame presentata da Borealis Agrolinz Melamine GmbH, OCI Nitrogen BV e Grupa Azoty Zaklady Azotowe Pulawy SA per conto dell’industria dell’Unione.

La Commissione ha aperto il riesame il 1° luglio 2022 dopo aver verificato, previa consultazione del comitato di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistessero elementi di prova sufficienti. Il periodo dell’inchiesta di riesame è stato fissato dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, mentre l’analisi delle tendenze rilevanti per il pregiudizio ha coperto il periodo dal 1° gennaio 2019 alla fine del PIR.

Prodotto oggetto del riesame e prodotto simile

Il prodotto oggetto del riesame è la melamina, classificata al codice NC 2933 61 00. Si tratta di una polvere cristallina bianca, prodotta prevalentemente a partire dall’urea e utilizzata soprattutto nella produzione di laminati, resine, adesivi per legno, masse da stampaggio e trattamenti per carta e tessuti.

Ai fini dell’inchiesta, sono considerati prodotti simili la melamina esportata nell’Unione dalla Cina, quella venduta sul mercato interno cinese e quella prodotta e venduta nell’Unione dall’industria dell’Unione.

Valore normale, distorsioni significative e paese rappresentativo

La parte centrale del regolamento è l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. La Commissione ritiene che in Cina esistano distorsioni significative tali da rendere inopportuno usare prezzi e costi del mercato interno cinese per costruire il valore normale. La motivazione è ampia e riguarda l’assetto dell’economia cinese, il ruolo del PCC, la pianificazione industriale, il controllo sulle imprese, le distorsioni nel mercato del lavoro, l’accesso al credito e l’allocazione di materie prime e fattori produttivi.

La Commissione richiama la relazione della Commissione sulle distorsioni significative nell’economia della RPC e la integra con fonti ulteriori. Respinge le obiezioni dei soggetti cinesi e della CCCMC sia sul piano della sufficienza degli elementi di prova, sia sul piano della compatibilità del metodo con il diritto OMC.

Per il calcolo del valore normale viene scelto come paese rappresentativo la Turchia, ritenuta compatibile per livello di sviluppo economico e disponibilità di dati pubblici pertinenti. La Commissione utilizza dati turchi relativi a materie prime, energia, acqua, lavoro, SGAV e profitti, oltre a fonti pubbliche di mercato e informazioni della domanda di riesame.

Calcolo del valore normale costruito

Il valore normale viene costruito per la tecnologia Eurotecnica, ritenuta più rappresentativa e verificabile. La Commissione usa costi di produzione esenti da distorsioni, includendo:

  • materie prime principali, come urea e ammoniaca, valorizzate sulla base dei prezzi medi all’importazione in Turchia;
  • energia elettrica, gas naturale, vapore e acqua, valorizzati con fonti turche e con correzioni per imposte e conversioni;
  • lavoro, sulla base dei costi orari del settore chimico in Turchia;
  • il sottoprodotto ammoniaca, valorizzato con metodo analogo a quello delle materie prime e ridotto per la minore efficienza del sottoprodotto rispetto al prodotto originario.

A questi costi si aggiungono spese generali di produzione, SGAV e profitti esenti da distorsioni. Per le SGAV e i profitti, la Commissione usa la media ponderata di tre produttori turchi di fertilizzanti azotati appartenenti alla stessa categoria generale di prodotti, con valori finali pari rispettivamente al 16,5 % e al 21,6 % del costo delle vendite.

Infine, la Commissione aggiunge un ulteriore 3 % al valore esente da distorsioni per tener conto del fatto che nella RPC l’IVA sulle esportazioni di melamina è del 13 % ma il rimborso è solo del 10 %.

Prezzo all’esportazione e persistenza del dumping

Poiché i produttori esportatori cinesi non hanno collaborato in misura significativa, il prezzo all’esportazione è stato ricostruito sulla base dei dati Eurostat sulle importazioni nell’Unione, con aggiustamenti per nolo marittimo, assicurazione e trasporto interno in Cina.

Dal confronto tra valore normale costruito e prezzo all’esportazione emerge un margine di dumping medio ponderato superiore al 40 %. La Commissione conclude pertanto che il dumping è proseguito durante il PIR.

Rischio di persistenza del dumping in caso di scadenza

La Commissione esamina poi la probabilità che il dumping continui se le misure venissero revocate. Due elementi risultano decisivi:

  • la significativa capacità inutilizzata in Cina, stimata oltre 1,5 milioni di tonnellate, quasi quattro volte il consumo annuo dell’Unione;
  • l’attrattiva del mercato dell’Unione, sia per dimensioni sia per prezzi, superiori a quelli praticati su diversi mercati terzi.

La Commissione osserva inoltre che altri mercati importanti sono stati chiusi o resi meno accessibili da misure antidumping e compensative, in particolare negli USA e nell’Unione economica eurasiatica. Ne deriva la conclusione che, senza misure, i produttori cinesi avrebbero forti incentivi a dirottare verso l’Unione volumi esportativi più elevati a prezzi di dumping.

Piatta di interesse e valutazione del pregiudizio

Sul piano dell’industria dell’Unione, la Commissione rileva che la produzione scende del 5 % nel periodo in esame, la capacità produttiva resta sostanzialmente stabile, l’utilizzo degli impianti cala e le scorte aumentano. Le vendite totali all’interno dell’Unione crescono fino al 2021 ma poi perdono quota di mercato, che passa dal 72,9 % nel 2019 al 68,1 % nel PIR.

I prezzi di vendita dell’industria dell’Unione e i costi unitari aumentano in modo marcato nel 2021 e nel PIR, soprattutto per il rincaro del gas, ma la redditività resta positiva e raggiunge il 17,3 % nel PIR. Per questo la Commissione conclude che, nel complesso, l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole nel periodo di riesame, pur avendo perso quote di mercato a vantaggio delle importazioni cinesi.

Rischio di reiterazione del pregiudizio

Anche se il pregiudizio non è stato ritenuto attuale in senso notevole, la Commissione valuta il rischio di reiterazione in caso di abrogazione delle misure. Considera determinanti la capacità inutilizzata cinese, l’attrattiva del mercato dell’Unione e l’undercutting dei prezzi.

Il margine di undercutting è calcolato al 12,6 % rispetto ai prezzi dell’industria dell’Unione. La Commissione osserva inoltre che, nei nove mesi successivi al PIR, le esportazioni cinesi verso l’Unione aumentano ulteriormente e i prezzi scendono in modo significativo. Ciò conferma, secondo la Commissione, che l’assenza di misure comporterebbe con ogni probabilità un ulteriore afflusso di importazioni oggetto di dumping e la reiterazione del pregiudizio.

Interesse dell’Unione

La Commissione valuta infine l’interesse dell’Unione ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base. Ritiene che il mantenimento delle misure sia nell’interesse dell’industria dell’Unione, che non potrebbe reggere un’improvvisa ondata di importazioni a basso prezzo. Per importatori e utilizzatori, le evidenze raccolte sono ritenute insufficienti a dimostrare un danno prevalente derivante dal mantenimento delle misure.

Dispositivo e regime applicativo

L’articolo 1 istituisce il dazio antidumping definitivo sulla melamina originaria della RPC. Per tre produttori esportatori cinesi specificamente nominati si applica un prezzo minimo all’importazione pari a 1.153 EUR/tonnellata:

  • Sichuan Golden-Elephant Sincerity Chemical Co., Ltd, codice TARIC A986;
  • Shandong Holitech Chemical Industry Co., Ltd, codice TARIC A987;
  • Henan Junhua Development Company Ltd, codice TARIC A988.

Per tali società, il dazio effettivo è la differenza tra il prezzo minimo all’importazione e il prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, quando quest’ultimo è inferiore al minimo; non è dovuto alcun dazio se il prezzo è pari o superiore al minimo. Per tutte le altre società il dazio è fissato in 415 EUR/tonnellata, codice TARIC A999.

L’applicazione del prezzo minimo all’importazione è subordinata alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione standardizzata, datata e firmata, che identifichi il fabbricante e certifichi completezza e correttezza delle informazioni. In mancanza, si applica il dazio residuale.

Il regolamento precisa anche che, in caso di merci danneggiate prima dell’immissione in libera pratica, il prezzo minimo o il dazio vanno ridotti proporzionalmente, secondo le regole doganali richiamate dall’articolo 131 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Esito del riesame e conferma delle misure

La Commissione, sulla base dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, conclude che le misure antidumping devono essere mantenute perché il dumping è proseguito nel periodo dell’inchiesta di riesame e la scadenza delle misure comporterebbe con ogni probabilità la persistenza/reiterazione del dumping e del pregiudizio.

Prodotto interessato e prodotto simile

Il prodotto oggetto del riesame è la melamina, classificata al codice NC 2933 61 00. Il prodotto in esame è la melamina originaria della RPC. La melamina prodotta e venduta nell’Unione, quella venduta sul mercato interno cinese e quella esportata nell’Unione sono considerate prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

Metodo del valore normale e distorsioni significative in Cina

La Commissione applica l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base e costruisce il valore normale con costi e prezzi esenti da distorsioni, ritenendo non utilizzabili i prezzi/costi interni cinesi. Le distorsioni sono considerate sistemiche e derivano da intervento pubblico sostanziale, controllo del PCC, pianificazione industriale, distorsioni del lavoro, del credito, dell’accesso ai fattori produttivi e dell’assetto giuridico cinese.

Paese rappresentativo e fonti utilizzate

La Commissione individua la Turchia come paese rappresentativo appropriato, in ragione di un livello di sviluppo analogo alla RPC, della produzione di prodotti della stessa categoria generale e della disponibilità di dati pubblici. Per il valore normale vengono usati dati turchi su materie prime, energia, lavoro, SGAV e profitti, con integrazioni provenienti da fonti pubbliche e dalla domanda di riesame.

Determinazione del valore normale costruito

Il valore normale è costruito per la tecnologia Eurotecnica sulla base di fattori produttivi esenti da distorsioni, con correzioni per sottoprodotti, spese generali di produzione, SGAV e profitti. La Commissione applica un’ulteriore maggiorazione del 3 % per tenere conto della parziale mancata restituzione dell’IVA cinese sulle esportazioni di melamina (IVA 13 %, rimborso 10 %).

Prezzo all’esportazione e margine di dumping

In assenza di collaborazione significativa dei produttori esportatori, il prezzo all’esportazione è ricostruito sui dati Eurostat, a livello CIF e poi adeguato a livello franco fabbrica. Il confronto tra valore normale e prezzo all’esportazione porta a un margine di dumping medio ponderato superiore al 40 %.

Rischio di persistenza del dumping

La Commissione rileva una significativa capacità inutilizzata in Cina, stimata oltre 1,5 milioni di tonnellate e pari a circa quattro volte il consumo annuo dell’Unione, nonché l’attrattiva del mercato dell’Unione per dimensioni e prezzi. Il rischio è rafforzato dalla chiusura o restrizione di altri mercati (USA e Unione economica eurasiatica) attraverso misure antidumping e compensative.

Valutazione del pregiudizio all’industria dell’Unione

Pur in presenza di un aumento del consumo dell’Unione (+11 % nel periodo in esame), l’industria dell’Unione perde quote di mercato a vantaggio delle importazioni cinesi, mentre produzione e utilizzo degli impianti calano e le scorte aumentano. Tuttavia la Commissione conclude che, nel complesso, l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole nel periodo dell’inchiesta di riesame.

Rischio di reiterazione del pregiudizio

La Commissione ritiene che, in caso di abrogazione delle misure, il forte potenziale esportativo cinese e i prezzi delle importazioni cinesi, che undercuttingano i prezzi dell’industria dell’Unione del 12,6 %, determinerebbero un aumento delle importazioni a prezzi pregiudizievoli e la reiterazione del pregiudizio.

Interesse dell’Unione

La Commissione conclude che il mantenimento delle misure non è contrario all’interesse dell’Unione. Gli utilizzatori e gli importatori non forniscono elementi sufficienti per dimostrare un impatto negativo prevalente rispetto al beneficio per l’industria dell’Unione, che dipende dalla continuità delle misure per la propria sostenibilità a lungo termine.

Misure antidumping definitive e disciplina applicativa

È istituito un dazio antidumping definitivo sulla melamina originaria della RPC. Per Sichuan Golden-Elephant Sincerity Chemical Co., Ltd, Shandong Holitech Chemical Industry Co., Ltd e Henan Junhua Development Company Ltd si applica un prezzo minimo all’importazione di 1.153 EUR/tonnellata; il dazio è pari alla differenza tra tale prezzo minimo e il prezzo netto franco frontiera dell’Unione, se inferiore, e nullo se il prezzo è pari o superiore. Per tutte le altre società il dazio è di 415 EUR/tonnellata. L’applicazione del prezzo minimo è subordinata alla presentazione di una fattura commerciale conforme al testo prescritto.

Come è indicizzato

Materiedifesa commercialeantidumpingpolitica commercialedogane

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