Sentenza n. 390/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata tempestiva esecuzione della sentenza del Tribunale di Bergamo che aveva riconosciuto il diritto alla Carta Elettronica del Docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro, n. 1189/2024, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto alla Carta Elettronica del Docente, per l’importo di 500 euro annui relativamente agli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, con condanna del Ministero a metterla a disposizione. Nel corso del giudizio il Ministero ha documentato che, in data 4 dicembre 2025, Sogei s.p.a. aveva accreditato sul borsellino elettronico del ricorrente l’importo spettante. Il ricorrente ha confermato l’avvenuto adempimento e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con condanna del Ministero alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché nel corso del giudizio l’amministrazione ha adempiuto integralmente all’obbligo derivante dalla sentenza posta in esecuzione. Il Collegio ha tuttavia rilevato che l’adempimento è stato tardivo e che tale circostanza confermava l’incontestata fondatezza della pretesa azionata. Applicando il principio della soccombenza virtuale, ha quindi posto a carico del Ministero le spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 500 euro, oltre rimborso forfettario del 15%, CPA e IVA se dovuta, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. È stata inoltre ordinata l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali.
art. 114 c.p.a.
È richiamato quale disposizione applicabile al giudizio di ottemperanza; il giudizio si conclude con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere una volta intervenuto l’adempimento dell’amministrazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’adempimento integrale dell’amministrazione intervenuto durante il processo determina la cessazione della materia del contendere, perché viene meno l’utilità concreta della decisione richiesta dal ricorrente.
- L’adempimento tardivo dell’obbligo risultante dal titolo giudiziale consente al giudice dell’ottemperanza di regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell’amministrazione quando la pretesa azionata risultava fondata al momento della proposizione del ricorso.
- La spontanea esecuzione intervenuta nel corso del giudizio può giustificare una liquidazione ridotta delle spese, senza escluderne l’addebito all’amministrazione che abbia adempiuto tardivamente.
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