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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15681/2024 del 05/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un appalto di lavori affidato dal Comune a una società appaltatrice, la quale ha chiesto il risarcimento dei maggiori oneri e dei ritardi derivati da plurime sospensioni dei lavori. Il Comune, chiamato a rispondere verso l'appaltatrice, ha a sua volta chiamato in causa la Regione autonoma della Sardegna e il Ministero per i beni e le attività culturali, sostenendo che i ritardi fossero stati determinati da provvedimenti amministrativi regionali e ministeriali (vincoli paesaggistici e culturali, atti di tutela sull'area interessata) e che tali atti integrassero una causa di forza maggiore/factum principis idonea a escludere la sua responsabilità contrattuale e a riversare sulle amministrazioni chiamate le conseguenze economiche dell'eventuale soccombenza. La Corte d'appello aveva ritenuto devoluta al giudice ordinario la domanda di manleva, qualificandola come non fondata sull'illegittimità dei provvedimenti amministrativi. La Regione ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 7 e 30 c.p.a., dell'art. 2043 c.c. e dell'art. 386 c.p.c., sostenendo che la domanda implicava necessariamente l'accertamento dell'illegittimità degli atti autoritativi e della responsabilità extracontrattuale della pubblica amministrazione, quindi la giurisdizione del giudice amministrativo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della Regione. Ha ritenuto che, al di là della formulazione usata dal Comune, il titolo della chiamata in causa fosse l'illegittimo esercizio di potestà pubblicistiche da parte della Regione e del Ministero, con conseguente necessità di verificare la legittimità dei provvedimenti amministrativi dedotti come causa dei ritardi. Poiché la controversia investiva la responsabilità della pubblica amministrazione per l'esercizio del potere autoritativo, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo. La sentenza della Corte d'appello è stata quindi cassata e la causa rinviata davanti al giudice amministrativo munito di giurisdizione; le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 7 c.p.a.

    La giurisdizione del giudice ordinario non ricorre quando la domanda implica la verifica dell'illegittimo esercizio di potestà pubblicistiche; in tal caso la controversia appartiene al giudice amministrativo.

  • art. 30 c.p.a.

    La norma, letta in coerenza con l'art. 2043 c.c., disciplina la condanna al risarcimento del danno ingiusto da illegittimo esercizio dell'attività amministrativa o da mancato esercizio di quella obbligatoria, e quindi richiama la giurisdizione amministrativa per le pretese risarcitorie che presuppongono l'illegittimità dell'atto.

  • art. 2043 c.c.

    È richiamato come base generale della responsabilità aquiliana; nel caso, il suo richiamo serve a ribadire che la responsabilità della P.A. per atti illegittimi resta connessa alla giurisdizione amministrativa quando la lite investe l'esercizio del potere.

  • art. 386 c.p.c.

    È evocato nel motivo di ricorso come norma processuale collegata alla declaratoria di giurisdizione e al corretto riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo.

Massime di principio

  • Ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo rilevano il petitum sostanziale e la causa petendi, da desumere dai fatti allegati e dalla natura della posizione giuridica fatta valere, non dalla sola formula letterale della domanda.
  • Quando la domanda di manleva o rivalsa contro una pubblica amministrazione presuppone l'allegazione dell'illegittimo esercizio di poteri autoritativi e richiede l'accertamento della legittimità dei relativi provvedimenti, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo.
  • La deduzione di una forza maggiore o di un factum principis può spiegare effetti solo sul rapporto principale tra creditore e debitore contrattuale, ma non costituisce di per sé il titolo autonomo per pretendere il risarcimento o la rivalsa verso l'amministrazione che abbia emanato gli atti; per tale pretesa occorre allegare una autonoma fonte di responsabilità, normalmente ancorata all'illegittimità dell'atto.
  • La giurisdizione del giudice ordinario sussiste solo quando si contesti un comportamento della P.A. del tutto sganciato da atti autoritativi oppure quando l'atto non sia oggetto del giudizio e si faccia valere esclusivamente un comportamento illecito ex art. 2043 c.c.; non quando il giudizio investa direttamente o indirettamente l'esercizio del potere pubblico.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneResponsabilità della PA
RamiProcesso civileResponsabilità civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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