Cassazione Penale, Sentenza n. 49344/2023 del 12/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello per errata applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. e per carenza e illogicità della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente ha sostenuto che gli elementi che hanno giustificato la riconosciuta "dissociazione attuosa" (collaborazione completa, mutamento della personalità, tempo trascorso dal fatto, rivisitazione critica delle condotte) dovevano essere valutati anche ai fini della concessione delle attenuanti generiche e che la Corte d'appello non avrebbe adeguatamente considerato la positiva evoluzione personale e la collaborazione resa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e carenza di specificità. Ha ritenuto che il ricorso non si è confrontato con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva distintamente ammesso la "dissociazione attuosa" (applicando l'attenuante ai sensi dell'art. 416-bis.1, comma 3) ma aveva negato le attenuanti generiche per l'estrema brutalità del fatto e i numerosi e gravi precedenti del reo. La Cassazione ha confermato la correttezza della valutazione della Corte d'appello, ha ribadito il principio che gli elementi giustificativi della dissociazione non valgono automaticamente per le attenuanti generiche e che il ricorso doveva confrontarsi specificamente con le ragioni argomentative della decisione impugnata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 575 cod. pen.
Norma sull'omicidio, ratione materiae applicata alla fattispecie per la condanna del ricorrente.
art. 577 cod. pen.
Riferimento normativo connesso ai delitti collegati; citato tra le norme contestate all'imputato.
legge n. 497/2014 (artt. 10, 12, 14)
Norme richiamate nella sentenza (come riportato) relative a circostanze aggravanti/attenuanti o disposizioni di coordinamento; interpretazione conforme all'impianto fattuale indicato nel provvedimento.
art. 416-bis.1 cod. pen.
Riferimento all'attenuante speciale per la dissociazione/Collaborazione: la Corte d'appello ha riconosciuto e applicato tale attenuante nella massima entità, valutando positivamente la collaborazione del ricorrente.
art. 416-bis.1, comma 3 cod. pen.
Comma invocato dalla Corte d'appello per applicare la riduzione di pena riconosciuta in virtù della dissociazione collaborativa; la Cassazione ne ha ritenuto legittimo l'impiego.
art. 62-bis cod. pen.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche. La questione centrale è stata se gli elementi della dissociazione possano essere usati anche per concedere le attenuanti generiche: la Cassazione ha ritenuto legittima la valutazione che distingue le due fattispecie e che non ammette l'automatico travaso degli elementi dalla dissociazione alle attenuanti generiche.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione; il ricorso è stato censurato anche per violazione di tali disposizioni in quanto non ha affrontato specificamente le ragioni argomentative della decisione impugnata.
art. 591, comma primo, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamato nel ragionamento sulla inammissibilità per aspecificità: l'omesso confronto con le ragioni della decisione impugnata comporta inammissibilità del ricorso.
art. 8 d.l. 13 maggio 1991 n. 152, conv. L. 12 luglio 1991 n. 203
Norma sull'attenuante connessa al contributo fornito dall'imputato a fini investigativi (richiamata in giurisprudenza comparativa): la Corte ha distinto questa attenuante dalle attenuanti generiche, ribadendo criteri giurisprudenziali di separatezza valutativa.
Massime di principio
- La concessione dell'attenuante speciale per dissociazione o collaborazione va motivata distintamente rispetto alla valutazione delle attenuanti generiche: l'esistenza dell'una non implica automaticamente l'attribuzione delle altre.
- La gravità del fatto (modalità, efferatezza, scempio del cadavere) e i precedenti personali possono prevalere sugli elementi favorevoli quali il tempo trascorso e la collaborazione, giustificando il diniego delle attenuanti generiche.
- In sede di impugnazione in Cassazione è obbligatorio confrontarsi specificamente con le ragioni argomentative della decisione impugnata; il mancato confronto determinerà l'inammissibilità per aspecificità.
- La giurisprudenza è articolata: alcune pronunce consentono la valutazione degli stessi elementi per più attenuanti, ma la Corte può validamente distinguere e ritenere separati i presupposti delle diverse attenuanti in relazione ai fatti concreti.
- Il tempo trascorso e la positiva evoluzione personale sono fattori valutabili, ma la loro efficacia dipende dal bilanciamento con la gravità del reato e dal curriculum criminale pregresso; non sono di per sé determinanti per ottenere attenuanti generiche.
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