Cassazione Penale, Sentenza n. 31840/2023 del 24/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello del 27/06/2022: impugnazione delle valutazioni probatorie relative all'incidente probatorio e alla perizia sulla minore (silenzi, reticenze e comportamento), violazione della regola del ragionevole dubbio, uso delle dichiarazioni dei genitori (teste de relato), vizio nella valutazione delle circostanze attenuanti generiche e nella commisurazione della pena (inclusi aumenti per continuazione), illegittimità della pena in relazione alle modifiche edittali introdotte dalla L. n. 69/2019, e violazione del divieto di reformatio in peius relativamente alla durata della misura di sicurezza del divieto di svolgere lavori con contatto abituale con minori.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in gran parte e confermato la condanna per i reati contestati, respingendo i motivi relativi alla valutazione della perizia, al ragionevole dubbio, alle dichiarazioni de relato e alla commisurazione della pena; ha invece accolto il motivo n. 8 relativo alla violazione del divieto di reformatio in peius sulla durata della misura di sicurezza, annullando la sentenza impugnata limitatamente alla durata della misura e rideterminandola in un anno. Il ricorrente è stato condannato a rifondere le spese del giudizio di legittimità alle parti civili; è disposta l'omissione delle generalità in caso di diffusione del provvedimento.
Norme richiamate
art. 609-bis cod. pen.
Riconosciuta la circostanza attenuante prevista dall'ultimo comma; la Corte ha valutato la sua incidenza nella determinazione della pena e ha ritenuto che la pena concreta comminata rientrasse comunque nei limiti edittali applicabili ai fatti del 2017.
art. 609-ter cod. pen.
Aggravante richiamata; la Corte ha ritenuto prevalente l'attenuante di cui all'art. 609-bis ultimo comma rispetto all'aggravante di cui all'art. 609-ter ultimo comma.
art. 609-nonies cod. pen.
Norma che disciplina la misura di sicurezza del divieto di svolgere lavori con contatto abituale con minori: la durata di tale misura è stata oggetto di annullamento e rideterminazione dalla Cassazione.
art. 81 c.p.
Richiamato in relazione al calcolo della continuazione e ai limiti del cumulo delle pene; la Corte ha verificato la proporzione fra pena base e aumenti per continuazione.
art. 133 c.p.
Indicazioni sui criteri di commisurazione della pena: la Corte ha ribadito il margine discrezionale del giudice di merito nell'applicazione dei parametri di cui all'art. 133.
art. 195 cod. proc. pen.
Norma sulla prova testimoniale indiretta: la Corte ha confermato che non esiste una gerarchia tra dichiarazioni e che la deposizione de relato può essere valutata con speciale cautela anche se il teste di riferimento è reticente.
art. 533 cod. proc. pen.
Principio del ragionevole dubbio: va valutato sul complesso del materiale probatorio e non su un singolo mezzo (la Cassazione ha rigettato la censura che lo collegava isolatamente alla perizia inconclusiva).
art. 597 comma 3 cod. proc. pen.
Prevede il divieto di reformatio in peius quando appellante sia il solo imputato; la Corte ha esteso l'applicazione di tale divieto anche alle misure di sicurezza e alla loro maggiore durata.
art. 609 cod. proc. pen.
Richiamato in combinato disposto con altri articoli per delimitare la cognizione del giudice di rinvio e l'effetto del giudicato implicito sulla misura di sicurezza.
art. 627 comma 2 cod. proc. pen.
Richiamato insieme ad altri istituti processuali per confermare i limiti che vincolano il giudice di rinvio dopo annullamento su ricorso dell'imputato.
art. 620 lett. l cod. proc. pen.
Consente l'annullamento limitato quando non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto; utilizzato per disporre la rideterminazione della durata della misura di sicurezza.
art. 52 d.lgs. n. 196/2003
Norma sulla tutela dei dati personali: la Corte ha disposto l'omissione delle generalità e dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
I. n. 69 del 2019, art. 13 comma 1
Modifica dei limiti edittali dell'art. 609-bis (irrogando limiti più elevati); la Corte ha osservato che per fatti del 2017 la pena concreta inflitta rientrava comunque nei limiti previgenti, escludendo l'illegittimità per applicazione di parametri successivi.
Massime di principio
- Il divieto di reformatio in peius opera quando il ricorso è proposto dal solo imputato ed è estensibile anche alle misure di sicurezza e alla loro maggiore durata: il giudice di rinvio non può applicare misure più gravi o più lunghe rispetto a quelle già applicate in primo grado o rideterminate in un appello poi annullato.
- Una perizia tecnica inconclusiva o il silenzio/reticenza della vittima minorenne non producono automaticamente l'inutilizzabilità della prova: il giudice può comunque valorizzare il resto del materiale probatorio (comprese dichiarazioni de relato e testimonianze dirette) valutandolo con speciale cautela.
- La regola del ragionevole dubbio va valutata sul complesso probatorio e non su un singolo elemento; più ipotesi tecniche alternative non impongono di per sé l'assoluzione se il quadro probatorio complessivo è giudicato sufficiente.
- Le circostanze attenuanti generiche richiedono elementi positivi specifici; la loro esclusione è legittima se il giudice di merito riscontra elementi negativi o un dolo di particolare intensità.
- Nel calcolo dell'aumento per continuazione il giudice deve motivare in modo proporzionato: identificare la pena base, calcolare gli aumenti per i reati satellite e motivare la loro entità in modo da evitare un cumulo materiale surrettizio.
- Per reati commessi anteriormente a modifiche legislative peggiorative occorre verificare i limiti edittali applicabili al tempo del fatto; non è consentita l'applicazione retroattiva in senso peggiorativo che oltrepassi i limiti vigenti al momento del reato.
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