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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25609/2023 del 01/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di addebito relativi ai contributi dovuti alla Gestione separata INPS per gli anni 2009, 2010 e 2011 da un avvocato del libero foro non iscritto alla Cassa forense. I giudici di merito avevano escluso il dovuto per il 2009 e il 2011 perché prescritti, avevano invece accertato il debito per il 2010, ritenendo però applicabili le sanzioni civili in misura ordinaria ex art. 116, comma 10, L. 388/2000 e non il più grave regime dell’evasione contributiva. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione di legge sul dies a quo della prescrizione, sostenendo che il termine dovesse decorrere dal differimento del pagamento al 6 luglio 2010 previsto per il 2009; con il secondo ha censurato la mancata applicazione del regime sanzionatorio per evasione, sostenendo che l’omesso versamento dovesse essere qualificato come evasione contributiva. Il professionista intimato non ha svolto difese.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto non attinente alla ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la Corte d'appello aveva rigettato il punto sulla prescrizione anche per la sussistenza di un giudicato interno, profilo non efficacemente aggredito dal ricorso. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile sia perché mirava, sotto veste di violazione di legge, a contestare un accertamento di fatto della Corte territoriale circa l’assenza dell’intenzione specifica di non versare i contributi, sia perché fondato su un quadro normativo superato dalla sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale che ha escluso le sanzioni civili per il periodo anteriore all’entrata in vigore della norma censurata. Nulla è stato disposto sulle spese per difetto di difese dell’intimato; è stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    Richiamato dall'INPS per sostenere la diversa decorrenza della prescrizione, ma il motivo è stato giudicato non pertinente alla ratio decidendi.

  • legge n. 335 del 1995, art. 2, commi 26-31

    Norma istitutiva/disciplinatrice della Gestione separata, evocata per il regime contributivo dovuto dal professionista.

  • D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18

    Richiamato in relazione agli adempimenti contributivi e ai termini di versamento.

  • D.P.R. n. 435 del 2001, art. 17

    Richiamato per il differimento dei termini di pagamento delle imposte/contributi.

  • D.P.C.M. 10 giugno 2010

    Evocato per il differimento del termine di pagamento al 6 luglio 2010; la Corte richiama il precedente accertamento di merito che lo aveva ritenuto non applicabile al caso.

  • art. 2941, n. 8, c.c.

    Esaminato dai giudici di merito ed escluso, perché non ricorreva una condotta dolosa idonea a sospendere la prescrizione.

  • art. 116, comma 8, lett. b), L. n. 388 del 2000

    Evocato dall'INPS per sostenere l'applicabilità del regime sanzionatorio più grave dell'evasione contributiva.

  • art. 116, comma 10, L. n. 388 del 2000

    Norma applicata dai giudici di merito per liquidare le sanzioni civili in misura ordinaria, e non per evasione.

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    Parametro del ricorso per cassazione deducente violazione di legge.

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    Richiamato dalla Corte per affermare che l'accertamento dell'assenza del fine fraudolento non era sindacabile senza specifica censura di omesso esame di fatto decisivo.

  • art. 366 c.p.c., n. 4

    Richiamato per affermare che i motivi di ricorso devono essere specifici, completi e riferibili alla decisione impugnata.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma sul procedimento camerale in Cassazione.

  • Corte cost. n. 104 del 2022

    Declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 12, d.l. n. 98 del 2011 nella parte in cui non esonerava dal pagamento delle sanzioni civili, per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore, gli avvocati del libero foro tenuti all'iscrizione alla Gestione separata.

  • d.l. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12

    Norma dichiarata incostituzionale limitatamente alla mancata previsione dell'esonero dalle sanzioni civili per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore.

  • legge n. 111 del 2011

    Legge di conversione del d.l. n. 98 del 2011.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a prospettare censure astratte o non riferibili al decisum.
  • La deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per contestare un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, salvo che sia dedotto nei termini rigorosi il vizio di omesso esame di un fatto decisivo.
  • In tema di contributi alla Gestione separata, la qualificazione dell'omissione come evasione contributiva richiede l'accertamento della specifica intenzione di non versare i contributi; in difetto, opera il regime sanzionatorio ordinario.
  • Lo ius superveniens favorevole può incidere sul giudizio di legittimità solo nei limiti in cui non comporti una riforma in danno della parte che ha impugnato.
  • Il ricorso deve contenere motivi specifici, completi e riferibili alla decisione impugnata; la mancanza di tale collegamento comporta inammissibilità rilevabile anche d'ufficio.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiObbligazioniPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

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