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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-822/24

Judgment of the Court (Eighth Chamber) of 15 January 2026. — bluechip Computer Aktiengesellschaft v Zentralstelle für private Überspielungsrechte (ZPÜ). — Request for a preliminary ruling from the Bundesgerichtshof. — Reference for a preliminary ruling – Copyright and related rights – Harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society – Directive 2001/29/EC – Article 2 – Reproduction right – Article 5 – Exceptions and limitations – Fair compensation for private copying – National legislation providing for payment of such compensation by manufacturers, importers and traders of storage media that may be used for making reproductions and are intended for commercial end users – Obligation based on the rebuttable presumption that use of such storage devices is for the purposes of private copying – Whether permissible. — Case C-822/24

Giurisprudenza europea62024CJ0822

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto compatibile con la direttiva sul diritto d’autore un sistema nazionale che fa gravare il prelievo per copia privata sui soggetti che commercializzano supporti di memorizzazione, anche quando questi siano venduti a clienti professionali o commerciali. La misura è ammessa se risponde a difficoltà pratiche di identificazione dell’utente finale e se consente di escludere o rimborsare i casi in cui il supporto non sia usato per copie private o l’impatto sui titolari sia soltanto minimale. La Corte valorizza inoltre la possibilità di una presunzione ribaltabile e di dichiarazioni unilaterali, purché accompagnate da controlli effettivi e da un rimborso non eccessivamente difficoltoso.

Compenso per copia privata: è compatibile con la direttiva 2001/29 un prelievo a carico di produttori, importatori e venditori di supporti di memorizzazione venduti a clienti commerciali, salvo prova che tali supporti non siano usati per copie private o lo siano solo in misura minimamente pregiudizievole per i titolari dei diritti.

La questione giuridica

Se l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 osti a una normativa nazionale che impone a produttori, importatori e commercianti di supporti di memorizzazione venduti a clienti finali commerciali di versare il compenso per copia privata, salvo che essi dimostrino che tali supporti non sono usati da persone fisiche per riproduzioni ad uso privato e non commerciale, oppure lo sono solo in misura tale da arrecare un pregiudizio non superiore al minimo ai titolari dei diritti.

Principio di diritto

L’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 non osta a una normativa nazionale che, per finanziare il compenso equo per copia privata, imponga il pagamento a produttori, importatori e commercianti di supporti di memorizzazione venduti a clienti commerciali, purché il sistema sia giustificato da difficoltà pratiche nell’identificare gli utilizzatori finali e preveda un’esenzione o, in mancanza, un rimborso effettivo quando sia dimostrato che i supporti non sono destinati a riproduzioni per uso privato da parte di persone fisiche, ovvero che l’eventuale uso in tal senso arreca ai titolari solo un pregiudizio minimo.

Norme richiamate

  • Direttiva 2001/29/CE
  • Articolo 2 della direttiva 2001/29/CE
  • Articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE
  • Articolo 6 della direttiva 2001/29/CE
  • Articolo 267 TFUE

Compenso per copia privata su supporti venduti a clienti commerciali

Si tratta di una domanda pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof nell’ambito di una controversia tra ZPÜ e bluechip Computer AG. Il giudizio riguarda la compatibilità con l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 di una normativa tedesca che fa gravare il compenso per copia privata su produttori, importatori e commercianti di supporti di memorizzazione venduti a end user commerciali.

Fatti e procedimento principale

La ZPÜ, organismo tedesco che gestisce i diritti connessi alla copia privata, aveva chiesto a bluechip il pagamento di somme dovute per PC, notebook e workstation con hard disk immesso sul mercato tra il 2014 e il 2017. Il giudice d’appello tedesco aveva ritenuto che, poiché tali dispositivi potevano essere tecnicamente usati per copie private, dovesse operare una presunzione ribaltabile di uso per copia privata, con conseguente obbligo di pagamento salvo prova contraria.

Normativa UE e nazionale richiamata

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 2 della direttiva 2001/29, che attribuisce ai titolari il diritto esclusivo di autorizzare o vietare le riproduzioni;
  • l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della stessa direttiva, che consente l’eccezione per riproduzioni effettuate da persona fisica per uso privato e non commerciale, a condizione del compenso equo;
  • l’articolo 6 della direttiva 2001/29, in relazione alle misure tecnologiche;
  • i considerando 31, 35 e 38, rilevanti per il bilanciamento degli interessi e per la logica del compenso equo. Sul piano nazionale sono citati i paragrafi 53, 54 e 54b dell’UrhG tedesco.

Quadro giurisprudenziale applicato

La Corte ribadisce che il compenso equo deve essere collegato al pregiudizio effettivo o potenziale subito dai titolari per effetto delle copie private. Richiama la propria giurisprudenza secondo cui gli Stati membri dispongono di un ampio margine nel determinare i soggetti obbligati al pagamento, la forma e le modalità del prelievo, potendo usare sistemi di prelievo anticipato sui soggetti che mettono a disposizione i supporti.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva che l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), non si applica solo quando il supporto sia effettivamente usato da persone fisiche per copia privata, ma può operare anche tramite una presunzione ribaltabile di tale uso, purché essa non conduca ad addebitare il compenso in ipotesi chiaramente estranee all’eccezione.

Secondo la Corte, un sistema che imponga il prelievo ai venditori di supporti destinati a clienti commerciali può essere giustificato da difficoltà pratiche nell’identificare gli utilizzatori finali e nel verificare il concreto utilizzo dei supporti. La circostanza che il destinatario dell’acquisto sia un soggetto commerciale non esclude, di per sé, che il supporto venga poi usato da persone fisiche per copie private o venga successivamente messo a disposizione di tali persone.

La Corte chiarisce però che devono ricorrere due condizioni cumulative:

  • il sistema deve rispondere a reali difficoltà pratiche di identificazione dell’utente finale e della finalità d’uso;
  • deve esistere un’esenzione, oppure almeno un diritto effettivo al rimborso, quando sia dimostrato che il supporto non è usato per copia privata o che l’uso privato produce solo un pregiudizio minimo per i titolari.

La Corte ritiene compatibile con il diritto dell’Unione anche l’uso di dichiarazioni rese dal cliente commerciale per dimostrare la destinazione professionale esclusiva dei supporti, a condizione che l’organismo incaricato della riscossione possa verificarne la veridicità e che il rimborso resti agevole e realmente praticabile.

Decisione

La Corte conclude che l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 non osta a una normativa nazionale che imponga a produttori, importatori e commercianti di supporti di memorizzazione venduti a clienti commerciali il pagamento del compenso per copia privata, salvo prova che tali supporti non siano usati da persone fisiche per copie private e non commerciali, o che lo siano solo in misura minima rispetto al pregiudizio dei titolari. Spetta al giudice nazionale verificare che la normativa interna soddisfi tali condizioni e garantisca un rimborso effettivo nei casi di indebita imposizione.

Principio affermato

Il prelievo per copia privata può essere posto a carico dei soggetti che commercializzano supporti di memorizzazione anche quando questi siano venduti a clienti commerciali, purché il sistema sia fondato su difficoltà pratiche oggettive e preveda un’esenzione o un rimborso effettivo per i casi in cui l’uso dei supporti sia chiaramente estraneo alla copia privata o comporti un pregiudizio solo minimale ai titolari dei diritti.

Come è indicizzato

Materiediritto d'autorecopia privatacompenso equogestione collettiva dei dirittisupporti di memorizzazione

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