Cassazione Civile, Ordinanza n. 33303/2023 del 29/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte non ha esaminato il motivo di ricorso nel merito perché ha rilevato che, nelle more, era intervenuta l'omologazione di una transazione fiscale ex art. 182-ter l. fall. che investiva anche la controversia oggetto del giudizio. Ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere e, conseguentemente, l'estinzione del processo. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese di lite.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La società consortile aveva impugnato un avviso di pagamento per il recupero di accise non versate nell'anno 2008 sull'energia elettrica autoprodotta e ceduta ai consorziati, contestando la pretesa tributaria e deducendo la prescrizione, nonché l'inesigibilità del tributo per il legittimo affidamento ingenerato da precedenti determinazioni dell'Amministrazione che avevano riconosciuto la qualifica di autoproduttore e il regime di esenzione. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso, mentre la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della contribuente annullando l'avviso per intervenuta prescrizione. L'Agenzia delle Dogane ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 15 e 57, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 504 del 1995, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso l'efficacia interruttiva della prescrizione derivante dalla notifica del processo verbale di constatazione. Nel corso del giudizio di legittimità è però emerso che il Tribunale di Forlì aveva omologato un accordo di ristrutturazione dei debiti con transazione fiscale, espressamente comprensivo del contenzioso fiscale pendente, anche per posizioni non ancora definitivamente accertate.
Norme richiamate
art. 52, comma 3, lett. b, D.Lgs. n. 504 del 1995
Richiamato come base del regime di esenzione invocato dalla contribuente per l'energia elettrica autoprodotta, ma non oggetto di decisione nel merito a causa della cessazione della materia del contendere.
artt. 15 e 57, commi 3 e 4, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
Norme invocate dall'Agenzia come parametro della dedotta violazione di legge in tema di prescrizione e di efficacia interruttiva del processo verbale di constatazione.
art. 182-ter l. fall.
La transazione fiscale conclusa dalle parti e omologata dal tribunale, se sopravvenuta alla sentenza impugnata, comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la perdita del diritto dell'Amministrazione di pretendere il pagamento delle imposte oggetto della transazione.
art. 46 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il giudizio tributario si estingue nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere.
art. 63 CCII
Richiamato come norma che riedita la disciplina della transazione su crediti tributari e contributivi nel nuovo perimetro concorsuale.
Massime di principio
- La transazione fiscale omologata dal tribunale, quando sopravviene alla sentenza impugnata in cassazione e riguarda espressamente la controversia pendente, determina la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del processo.
- La cessazione della materia del contendere è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, compresa la sede di legittimità.
- Nel giudizio tributario, la definizione negoziale della pretesa fiscale priva l'Amministrazione del potere di insistere nel pagamento dei tributi inclusi nell'accordo, rendendo inutile l'esame dei motivi di ricorso.
- Quando la controversia è assorbita da un accordo transattivo omologato, il giudice deve dichiarare l'estinzione del processo e può compensare le spese di lite.
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