Cassazione Civile, Ordinanza n. 20304/2025 del 20/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una querela di falso proposta contro un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza all'esito di una verifica fiscale. I querelanti sostenevano che il verbale fosse falso perché recava la sottoscrizione e l'indicazione di presenza di un capitano che, secondo la loro prospettazione, non sarebbe stato effettivamente presente alle operazioni del giorno indicato. Il tribunale aveva dichiarato il difetto di legittimazione attiva della persona fisica e aveva accolto solo parzialmente la querela, limitando la falsità alla parte del verbale relativa alla presenza del capitano. In appello la decisione veniva confermata. In cassazione i ricorrenti articolavano nove motivi: omessa comunicazione al P.M. per l'intervento obbligatorio; mancata conoscenza del parere scritto del P.M.; violazione del contraddittorio sul rilievo officioso del difetto di legittimazione dell'amministratore; travisamento della prova; omessa motivazione sulla pretesa invalidità integrale del verbale; omesso esame del fatto relativo alla mancata sottoscrizione del capitano nel documento impugnato; violazione degli artt. 2699 e 2700 c.c. sulla fede privilegiata dell'atto; violazione dell'art. 2 d.lgs. 546/1992; omessa applicazione delle norme sulla cancellazione della sentenza sul documento falso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché, nei giudizi con intervento obbligatorio del P.M., è sufficiente la comunicazione degli atti all'ufficio competente e il mancato esercizio dei poteri del P.M. non determina nullità degli atti o della sentenza. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché formulato in astratto e senza indicazione concreta dell'interesse processuale leso. Ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo perché non si confrontavano con la ratio della sentenza impugnata, che non fondava la decisione sull'asserita modalità del rilievo officioso in udienza o in camera di consiglio ma sulla possibilità dell'appellante di interloquire e precisare la domanda. Il quinto motivo è stato ritenuto inammissibile perché la corte territoriale aveva motivato sul perché la falsità parziale del verbale non travolgesse l'intero atto, data la natura riepilogativa e l'assenza di contestazioni sulle altre risultanze. Il sesto motivo è stato respinto perché il fatto dedotto non era decisivo: il processo verbale di verifica è stato considerato atto diverso dal processo verbale di constatazione oggetto di querela. Il settimo, l'ottavo e il nono motivo sono stati dichiarati inammissibili per difetto di specifica critica alle rationes decidendi e per aver trasformato il ricorso in una contestazione della valutazione di merito. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti in solido al pagamento delle spese e dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 221 c.p.c.
nelle cause di querela di falso è previsto l'intervento obbligatorio del pubblico ministero secondo le forme di comunicazione degli atti all'ufficio competente
art. 71 c.p.c.
la comunicazione degli atti all'ufficio del P.M. è sufficiente a consentirne l'intervento; non sono richieste ulteriori comunicazioni
art. 72 c.p.c.
il P.M. può intervenire alle udienze, dedurre prove, concludere e proporre impugnazioni, ma il mancato esercizio di tali poteri non comporta nullità
art. 158 c.p.c.
richiamato in tema di nullità processuale, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile
art. 101, comma 2, c.p.c.
il contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio è rispettato se la parte ha avuto possibilità di interloquire e precisare le proprie difese
art. 112 c.p.c.
la censura di omessa pronuncia è infondata quando la sentenza abbia comunque esaminato e motivato sulla questione della falsità parziale e della mancata estensione all'intero atto
art. 115 c.p.c.
non è violato se la censura mira in realtà a contestare l'apprezzamento di merito delle prove
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato come parametro dei motivi di nullità processuale
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
consente solo la denuncia dell'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti
art. 360 bis, n. 1, c.p.c.
consente la declaratoria di inammissibilità quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte
art. 2699 c.c.
richiamato sulla nozione di atto pubblico e fede privilegiata, ma la censura è stata ritenuta una critica al merito e non all'interpretazione della norma
art. 2700 c.c.
richiamato sulla fede privilegiata dell'atto pubblico, ma non è stata specificata una effettiva violazione della norma
art. 2 d.lgs. 546/1992
invocato per sostenere che le contestazioni sui tributi appartengono alla giurisdizione tributaria; la censura è stata ritenuta non pertinente alla ratio decidendi
art. 225 c.p.c.
richiamato in tema di querela di falso e adempimenti successivi alla declaratoria di falsità
art. 226 c.p.c.
prevede la menzione della sentenza sull'originale del documento impugnato; il motivo è stato dichiarato inammissibile per mancato confronto con la decisione impugnata
art. 537 c.p.p.
richiamato dai ricorrenti, ma la Corte non ha ravvisato una specifica violazione
Massime di principio
- Nel giudizio civile con intervento obbligatorio del pubblico ministero è sufficiente la comunicazione degli atti all'ufficio competente; l'eventuale mancato esercizio dei poteri partecipativi o conclusivi del P.M. non determina, di per sé, la nullità degli atti o della sentenza.
- La censura di nullità per violazione del contraddittorio è inammissibile se non indica in concreto quale pregiudizio processuale sia derivato alla parte e se la parte abbia comunque avuto la possibilità di interloquire sulla questione rilevata d'ufficio.
- In cassazione il motivo è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a prospettare una diversa ricostruzione dei fatti o una critica generica alla motivazione.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente di rivalutare documenti o di contestare l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
- La denuncia di violazione degli artt. 2699 e 2700 c.c. deve indicare specificamente quale affermazione in diritto della sentenza contrasti con la disciplina dell'atto pubblico e della fede privilegiata; in mancanza, la doglianza si risolve in una richiesta di riesame del merito.
- La falsità parziale di un processo verbale di constatazione non comporta automaticamente la falsità o l'invalidità integrale dell'atto quando questo abbia natura riepilogativa di un'attività ispettiva più ampia e le restanti risultanze non siano specificamente contestate.
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