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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20304/2025 del 20/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una querela di falso proposta contro un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza all'esito di una verifica fiscale. I querelanti sostenevano che il verbale fosse falso perché recava la sottoscrizione e l'indicazione di presenza di un capitano che, secondo la loro prospettazione, non sarebbe stato effettivamente presente alle operazioni del giorno indicato. Il tribunale aveva dichiarato il difetto di legittimazione attiva della persona fisica e aveva accolto solo parzialmente la querela, limitando la falsità alla parte del verbale relativa alla presenza del capitano. In appello la decisione veniva confermata. In cassazione i ricorrenti articolavano nove motivi: omessa comunicazione al P.M. per l'intervento obbligatorio; mancata conoscenza del parere scritto del P.M.; violazione del contraddittorio sul rilievo officioso del difetto di legittimazione dell'amministratore; travisamento della prova; omessa motivazione sulla pretesa invalidità integrale del verbale; omesso esame del fatto relativo alla mancata sottoscrizione del capitano nel documento impugnato; violazione degli artt. 2699 e 2700 c.c. sulla fede privilegiata dell'atto; violazione dell'art. 2 d.lgs. 546/1992; omessa applicazione delle norme sulla cancellazione della sentenza sul documento falso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché, nei giudizi con intervento obbligatorio del P.M., è sufficiente la comunicazione degli atti all'ufficio competente e il mancato esercizio dei poteri del P.M. non determina nullità degli atti o della sentenza. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché formulato in astratto e senza indicazione concreta dell'interesse processuale leso. Ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo perché non si confrontavano con la ratio della sentenza impugnata, che non fondava la decisione sull'asserita modalità del rilievo officioso in udienza o in camera di consiglio ma sulla possibilità dell'appellante di interloquire e precisare la domanda. Il quinto motivo è stato ritenuto inammissibile perché la corte territoriale aveva motivato sul perché la falsità parziale del verbale non travolgesse l'intero atto, data la natura riepilogativa e l'assenza di contestazioni sulle altre risultanze. Il sesto motivo è stato respinto perché il fatto dedotto non era decisivo: il processo verbale di verifica è stato considerato atto diverso dal processo verbale di constatazione oggetto di querela. Il settimo, l'ottavo e il nono motivo sono stati dichiarati inammissibili per difetto di specifica critica alle rationes decidendi e per aver trasformato il ricorso in una contestazione della valutazione di merito. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti in solido al pagamento delle spese e dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 221 c.p.c.

    nelle cause di querela di falso è previsto l'intervento obbligatorio del pubblico ministero secondo le forme di comunicazione degli atti all'ufficio competente

  • art. 71 c.p.c.

    la comunicazione degli atti all'ufficio del P.M. è sufficiente a consentirne l'intervento; non sono richieste ulteriori comunicazioni

  • art. 72 c.p.c.

    il P.M. può intervenire alle udienze, dedurre prove, concludere e proporre impugnazioni, ma il mancato esercizio di tali poteri non comporta nullità

  • art. 158 c.p.c.

    richiamato in tema di nullità processuale, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    il contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio è rispettato se la parte ha avuto possibilità di interloquire e precisare le proprie difese

  • art. 112 c.p.c.

    la censura di omessa pronuncia è infondata quando la sentenza abbia comunque esaminato e motivato sulla questione della falsità parziale e della mancata estensione all'intero atto

  • art. 115 c.p.c.

    non è violato se la censura mira in realtà a contestare l'apprezzamento di merito delle prove

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato come parametro dei motivi di nullità processuale

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    consente solo la denuncia dell'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti

  • art. 360 bis, n. 1, c.p.c.

    consente la declaratoria di inammissibilità quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte

  • art. 2699 c.c.

    richiamato sulla nozione di atto pubblico e fede privilegiata, ma la censura è stata ritenuta una critica al merito e non all'interpretazione della norma

  • art. 2700 c.c.

    richiamato sulla fede privilegiata dell'atto pubblico, ma non è stata specificata una effettiva violazione della norma

  • art. 2 d.lgs. 546/1992

    invocato per sostenere che le contestazioni sui tributi appartengono alla giurisdizione tributaria; la censura è stata ritenuta non pertinente alla ratio decidendi

  • art. 225 c.p.c.

    richiamato in tema di querela di falso e adempimenti successivi alla declaratoria di falsità

  • art. 226 c.p.c.

    prevede la menzione della sentenza sull'originale del documento impugnato; il motivo è stato dichiarato inammissibile per mancato confronto con la decisione impugnata

  • art. 537 c.p.p.

    richiamato dai ricorrenti, ma la Corte non ha ravvisato una specifica violazione

Massime di principio

  • Nel giudizio civile con intervento obbligatorio del pubblico ministero è sufficiente la comunicazione degli atti all'ufficio competente; l'eventuale mancato esercizio dei poteri partecipativi o conclusivi del P.M. non determina, di per sé, la nullità degli atti o della sentenza.
  • La censura di nullità per violazione del contraddittorio è inammissibile se non indica in concreto quale pregiudizio processuale sia derivato alla parte e se la parte abbia comunque avuto la possibilità di interloquire sulla questione rilevata d'ufficio.
  • In cassazione il motivo è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a prospettare una diversa ricostruzione dei fatti o una critica generica alla motivazione.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente di rivalutare documenti o di contestare l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
  • La denuncia di violazione degli artt. 2699 e 2700 c.c. deve indicare specificamente quale affermazione in diritto della sentenza contrasti con la disciplina dell'atto pubblico e della fede privilegiata; in mancanza, la doglianza si risolve in una richiesta di riesame del merito.
  • La falsità parziale di un processo verbale di constatazione non comporta automaticamente la falsità o l'invalidità integrale dell'atto quando questo abbia natura riepilogativa di un'attività ispettiva più ampia e le restanti risultanze non siano specificamente contestate.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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