Cassazione Penale, Sentenza n. 12469/2024 del 27/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di liquidazione dell'equo indennizzo per ingiusta privazione della libertà personale subìta dal 12 al 20 settembre 2012. De Martino era stato sottoposto agli arresti domiciliari per il sospetto di furto aggravato di ingente quantità di legname dopo essere fuggito da una pattuglia di carabinieri, abbandonando il fuoristrada carico di tronchi; in sede successiva produsse una fattura di acquisto del legname (datata 7/9/2012) che determinò la revoca della misura e, con sentenza definitiva del 9/1/2019 (irrevocabile 10/4/2019), fu assolto perché "il fatto non sussiste". La Corte territoriale ha però negato l'indennizzo ritenendo che la fuga e l'abbandono del veicolo costituissero condotta di colpa grave che aveva concorso a determinare l'adozione della misura cautelare; il ricorrente ha impugnato tale ordinanza deducendo vizi di motivazione e violazione dell'art. 314 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che la Corte d'appello ha correttamente applicato i principi giurisprudenziali secondo i quali l'indennizzo per ingiusta detenzione è precluso se l'incolpato ha concorso con condotta dolosa o gravemente colposa a indurre il giudice alla misura (art. 314 c.p.p.). In particolare è stato ritenuto rilevante il comportamento del ricorrente consistente nel darsi alla fuga, nell'aver superato e abbattuto una recinzione, nell'abbandonare il veicolo e allontanarsi a piedi, dato che tale condotta, anche considerati i precedenti, poteva legittimamente far ritenere l'illecita provenienza del materiale. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell'importo di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; nulla per le spese del Ministero resistente per mancata attività difensiva specifica.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
art. 314, comma 1, cod. proc. pen.
La norma è interpretata come causa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo per ingiusta detenzione quando l'indagato, con condotta dolosa o gravemente colposa, abbia indotto in errore il giudice sulla sussistenza dei presupposti per la misura cautelare; in tali ipotesi l'indennizzo viene escluso.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per disporre il versamento a titolo di ammenda nella Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso per colpa del ricorrente; qui imposta la somma di euro 3.000,00.
Corte Costituzionale, sent. n. 186/2000
Corte Cost., n. 186 del 13/06/2000
Riferimento utilizzato per i principi relativi alla condanna alle spese per l'inammissibilità; richiamata nella valutazione della colpa del ricorrente.
Sez. U., n. 51779 del 28/11/2013 (Nicosia)
Sez. U., n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606
Principio di giurisprudenza consolidata sulla autonomia del giudizio per la riparazione e sulla funzione solidaristica dell'indennizzo; utile a valutare quando la privazione di libertà sia "ingiusta" e quando invece l'indennizzo debba essere escluso.
Sez. U., n. 32383 del 27/05/2010 (D'Ambrosio)
Sez. U., n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663
Stabilisce che il giudice della riparazione deve verificare se dal quadro indiziario fosse apparsa fondata l'accusa e se l'apparenza sia stata in qualche misura favorita dal comportamento del ricorrente; principio applicato dalla Corte territoriale nel caso di specie.
Sez. 4, n. 35689 del 09/07/2009 (Farris)
Sez. 4, n. 35689 del 09/07/2009, Farris, Rv. 245311
Precedente che conferma l'autonomia del giudizio di riparazione e la possibilità di escludere l'indennizzo quando l'incolpato abbia concorso con colpa grave nell'evento che ha determinato la misura cautelare.
Massime di principio
- L'azione per il riconoscimento dell'equo indennizzo è autonoma rispetto al processo penale: l'assoluzione non garantisce automaticamente l'indennizzo se il detenuto ha concorso con condotta dolosa o gravemente colposa alla misura.
- Comportamenti come il darsi alla fuga, l'abbandono del veicolo o il superamento di recinzioni possono essere valutati come colpa grave e costituire causa ostativa all'indennizzo, anche se il materiale sequestrato risulti poi acquistato dall'interessato.
- Il giudice della riparazione valuta sia il quadro indiziario iniziale sia l'eventuale contributo, extraprocessuale o processuale, del ricorrente alla formazione dell'apparenza di colpevolezza; la produzione successiva di documenti chiarificatori può determinare la revoca della misura ma non necessariamente esclude la rilevanza della condotta che aveva indotto la misura.
- In sede di impugnazione in Cassazione l'insussistenza di argomentazioni idonee a contrastare principi giurisprudenziali consolidati può portare all'inammissibilità del ricorso e a sanzioni economiche (spese e Cassa delle Ammende).
- Chi chiede l'indennizzo deve dimostrare non solo la non responsabilità penale ma anche l'assenza di una condotta colposa che abbia contribuito alla misura cautelare; la strategia difensiva dovrebbe affrontare esplicitamente il punto della condotta extraprocessuale (es. fuga) e fornirne giustificazione o elementi che ne escludano la gravità.
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