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Sentenza

Sentenza n. 245/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'annullamento previa concessione di idonee misure cautelari - del provvedimento prot. n.-OMISSIS-con il quale il Prefetto di Avellino ha adottato nei confronti della medesima un’informazione antimafia interdittiva ed ha disposto la cancellazione dalla -OMISSIS-; - della nota del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli prot. n.-OMISSIS-; - dei verbali del Gruppo Interforze Antimafia, ivi compreso il verbale della riunione del-OMISSIS-; - della nota del Comando Provinciale Carabinieri di Avellino prot. n. -OMISSIS- - della segnalazione C.N.R. n. 388/1 della Stazione Carabinieri di Palma Campania; - della nota della Legione Carabinieri Campania del 6 febbraio 2024; - di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, anche non conosciuto e/o non specificatamente indicato.

Giustizia amministrativa202500557

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: informazione antimafia interdittiva con contestuale cancellazione dalla white list, nonché gli atti istruttori e presupposti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa interdetta)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato l’informazione antimafia interdittiva adottata dal Prefetto di Avellino ai sensi degli artt. 84 e 91 del d.lgs. 159/2011, deducendo plurimi vizi. Con il primo motivo ha contestato il travisamento e l’erronea valutazione degli elementi investigativi tratti da un’ordinanza cautelare penale, sostenendo che né la società né i suoi componenti fossero destinatari di misure cautelari o coinvolti in contestazioni penali. Ha inoltre censurato il difetto di istruttoria, l’insufficienza e l’illogicità della motivazione circa il coinvolgimento dell’impresa in attività illecite e i rapporti parentali dell’amministratore e del socio con soggetti gravati da precedenti penali e ritenuti vicini ad ambienti criminali. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 94-bis del d.lgs. 159/2011, lamentando l’omessa valutazione della possibilità di adottare misure di prevenzione collaborativa, ove il rischio infiltrativo fosse stato occasionale e agevolmente eliminabile, anche in considerazione della salvaguardia dell’attività produttiva e degli otto dipendenti. Con il terzo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. 159/2011, della l. 241/1990 e del principio del contraddittorio, poiché il Prefetto non aveva trasmesso alcuna comunicazione preventiva né indicato gli elementi indiziari sui quali la società avrebbe potuto fornire chiarimenti. La Prefettura ha sostenuto la legittimità dell’interdittiva, richiamando le risultanze investigative sull’imposizione della fornitura di calcestruzzo da parte del clan, la riconducibilità dell’impresa a un soggetto controindicato e i rapporti di parentela con ambienti criminali, nonché l’urgenza derivante dalla precedente iscrizione della società nella white list.

La decisione

Il ricorso è stato accolto sulla base del terzo motivo, ritenuto assorbente. Il TAR ha ritenuto illegittima l’omissione della comunicazione prevista dall’art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. 159/2011. L’iscrizione della società nella white list, intervenuta circa quattro mesi prima dell’interdittiva e avente valore di comunicazione e informazione antimafia liberatoria, non costituiva ragione di urgenza idonea a escludere il contraddittorio; al contrario, imponeva una particolare cautela, consentendo all’impresa di comprendere le ragioni della modifica delle precedenti determinazioni prefettizie e di interloquire sulla possibile inattualità o eliminabilità del pericolo infiltrativo. Nel caso concreto non era stato fornito alcun avviso, non erano stati comunicati gli elementi indiziari e non ricorrevano particolari esigenze di celerità. Il contraddittorio assume rilievo anche in funzione della valutazione delle misure di self-cleaning e delle misure di prevenzione collaborativa previste dall’art. 94-bis. Il TAR ha escluso che il vizio potesse essere sanato ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della l. 241/1990, richiamando il carattere latamente discrezionale dell’informazione antimafia e l’impossibilità per il giudice di sostituirsi alla Prefettura nella valutazione degli elementi che l’impresa avrebbe potuto dedurre. Sono stati assorbiti gli ulteriori motivi relativi alla prognosi di infiltrazione mafiosa e all’omessa applicazione dell’art. 94-bis. L’interdittiva è stata annullata, con effetto conformativo consistente nel rinnovato svolgimento del procedimento in contraddittorio; la Prefettura potrà rivalutare la situazione complessiva e attuale del pericolo infiltrativo. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • artt. 84 e 91 d.lgs. 159/2011

    Disciplinano l’informazione antimafia e i presupposti per l’adozione della misura interdittiva; il TAR non ha esaminato nel merito la prognosi di infiltrazione, avendo accolto il ricorso per un vizio procedimentale.

  • art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011

    Impone al Prefetto, salvo esigenze di celerità o altre ragioni giustificative, di instaurare il contraddittorio con il potenziale destinatario dell’interdittiva prima della conclusione del procedimento, consentendogli di fornire elementi e osservazioni.

  • art. 94-bis d.lgs. 159/2011

    Prevede le misure di prevenzione collaborativa applicabili in caso di agevolazione occasionale; la loro possibile applicazione rafforza la necessità del contraddittorio e della valutazione della bonificabilità dell’impresa.

  • art. 92, comma 2-quater, d.lgs. 159/2011

    nel periodo tra la ricezione della comunicazione di cui al comma 2-bis e la conclusione della procedura in contraddittorio

    Valorizza le misure di self-cleaning adottabili durante il procedimento in contraddittorio.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    Non è stato ritenuto applicabile per sanare il vizio di mancata interlocuzione: l’informazione antimafia non è un provvedimento vincolato e il giudice non può anticipare o sostituire la valutazione discrezionale spettante al Prefetto; inoltre, l’avviso ex art. 92, comma 2-bis, non equivale a una comunicazione di avvio del procedimento.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    Richiamato per escludere che il giudice possa esercitare un ruolo di supplenza rispetto alla valutazione amministrativa riservata al Prefetto.

  • art. 41 Cost.

    Il contraddittorio consente il contemperamento tra le finalità di prevenzione antimafia e la libertà di iniziativa economica privata.

  • art. 1, commi 52 e seguenti, l. 190/2012

    La white list ha valore di comunicazione e informazione antimafia liberatoria; la precedente iscrizione rafforza, nel caso concreto, la necessità di consentire all’impresa di interloquire prima dell’adozione dell’interdittiva.

Massime di principio

  • La mancata comunicazione prevista dall’art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. 159/2011 rende illegittima l’informazione antimafia interdittiva quando non siano dimostrate specifiche esigenze di celerità o altre ragioni concrete idonee a giustificare la deroga al contraddittorio.
  • La precedente iscrizione dell’impresa nella white list, soprattutto se recente, non giustifica di per sé l’omissione del contraddittorio prima dell’interdittiva; al contrario, impone una particolare attenzione nel consentire all’impresa di comprendere e contestare le ragioni della sopravvenuta rivalutazione prefettizia.
  • Il contraddittorio nel procedimento antimafia è funzionale non solo alla verifica degli elementi indiziari, ma anche alla valutazione dell’inattualità o dell’eliminabilità del rischio infiltrativo, delle misure di self-cleaning e dell’eventuale applicazione delle misure di prevenzione collaborativa previste dall’art. 94-bis del d.lgs. 159/2011.
  • Il vizio derivante dall’omessa comunicazione ex art. 92, comma 2-bis, non è sanabile ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della l. 241/1990, poiché l’informazione antimafia implica una valutazione latamente discrezionale e non è possibile presumere che l’apporto partecipativo non avrebbe inciso sull’esito del procedimento.
  • In presenza di una violazione del contraddittorio, il giudice amministrativo deve annullare l’interdittiva senza sostituirsi alla Prefettura nella prognosi di infiltrazione mafiosa; l’amministrazione deve rinnovare il procedimento consentendo la partecipazione dell’impresa e rivalutando la situazione complessiva e attuale del pericolo infiltrativo.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaPartecipazione al procedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
SottomateriePrevenzione collaborativa e aggiornamento
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEffetto conformativo e riedizione del potere

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