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Sentenza

Sentenza n. 1253/2026 - Catania, Sezione 4

per l’annullamento del provvedimento prot. -OMISSIS- del 20/02/2024 emesso dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di -OMISSIS- avente ad oggetto il rigetto della richiesta di rilascio del parere di compatibilità paesaggistica, e il contestuale ordine di ripristino dello stato dello stato dei luoghi entro 90 giorni, in riferimento ad alcuni interventi edilizi realizzati sull’edificio, ubicato a -OMISSIS-, in -OMISSIS-, catastalmente identificato al Fg. 3, part.lla 3076 (dalla fusione delle part.lle 1210 e 1211) sub 2, 3, 5 e 6; e ciò in relazione alla domanda di condono edilizio presentata nell’anno 2004; nonché per l’accertamento dell’avvenuta formazione del silenzio assenso sull’istanza di compatibilità paesaggistica; nonché ove occorra, per la disapplicazione della circolare n. 62212 del 30/12/2022 emessa dall’Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana.

Giustizia amministrativa202400789

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di compatibilità paesaggistica relativo a una domanda di condono edilizio del 2004, con contestuale ordine di rimessione in pristino entro novanta giorni

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il diniego della Soprintendenza e il contestuale ordine di ripristino, chiedendo anche l'accertamento della formazione del silenzio-assenso e, ove occorrente, la disapplicazione della circolare regionale n. 62212 del 30 dicembre 2022. La controversia è stata delimitata al diniego relativo alla domanda di condono del 2004, presentata ai sensi della disciplina del terzo condono. I ricorrenti hanno dedotto: erronea applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022; formazione del silenzio-assenso ai sensi dell'art. 17, comma 6, l.r. 4/2003; violazione del legittimo affidamento e dei principi sull'autotutela, anche per il superamento dei termini di cui all'art. 21-nonies l. 241/1990; omesso preavviso di rigetto e omessa comunicazione di avvio del procedimento; carenza di motivazione e illogicità circa il grave danno paesaggistico; perplessità e contraddittorietà sull'esatto potere esercitato; difetto di istruttoria e travisamento dei fatti per l'asserito accorpamento di domande di condono diverse; incompetenza della Soprintendenza a disporre il ripristino, ritenuto di competenza comunale; illegittimità derivata e autonoma dell'ordine di demolizione, nonché illegittimità della circolare posta a fondamento del diniego. L'Amministrazione ha sostenuto che gli interventi comportavano ampliamenti e nuove volumetrie o superfici utili, che il terzo condono in area vincolata era precluso dalla disciplina statale e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022, e che non occorreva il preavviso di diniego per opere abusive già realizzate.

La decisione

Il TAR ha accolto parzialmente il ricorso. Quanto al diniego di compatibilità paesaggistica, ha ritenuto applicabile alla domanda del 2004 la disciplina del terzo condono, richiamando l'art. 24 l.r. Sicilia 15/2004 e l'art. 32, comma 27, lett. d), d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003. In base alla sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022, le opere realizzate in area vincolata sono sanabili solo in presenza congiunta di specifiche condizioni, tra cui la riconducibilità alle opere di minore rilevanza di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell'allegato 1 al d.l. 269/2003 e il parere favorevole dell'autorità preposta al vincolo. Poiché gli stessi ricorrenti avevano qualificato gli interventi come ampliamenti, essi non rientravano nelle opere di minore rilevanza e difettavano quindi di un requisito sostanziale di condonabilità. Ne consegue che la domanda non poteva essere accolta, senza necessità di verificare la data di realizzazione delle opere. È stata respinta anche la censura sul silenzio-assenso: il silenzio non può formarsi quando l'istanza di condono è priva dei requisiti sostanziali richiesti dalla legge. Il TAR ha inoltre escluso la configurabilità di un legittimo affidamento sulla condonabilità di opere abusive, anche in presenza di un lungo tempo trascorso dalla presentazione della domanda. L'ordine di rimessione in pristino è stato invece annullato per incompetenza: nei procedimenti relativi al rilascio del titolo edilizio in sanatoria per condono, l'autorità preposta alla tutela paesaggistica è priva dei poteri ripristinatori e repressivi di cui all'art. 167, commi 1-3, d.lgs. 42/2004, spettando tali poteri al Comune competente. Le spese sono state compensate per soccombenza reciproca.

Norme richiamate

  • art. 24 l.r. Sicilia 5 novembre 2004, n. 15

    Dalla “data di entrata in vigore della presente legge è consentita la presentazione dell’istanza per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell’art. 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni e integrazioni”.

    La disposizione regionale recepisce l'art. 32 d.l. 269/2003 nella sua integralità, compresi i limiti sostanziali alla sanabilità delle opere realizzate in area vincolata.

  • art. 32, comma 27, lett. d), d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326

    Le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria qualora siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli [...] in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.

    Nel terzo condono, in area sottoposta a vincolo, la sanatoria è preclusa salvo la ricorrenza congiunta delle condizioni individuate dalla giurisprudenza, tra cui la qualificazione dell'intervento come opera di minore rilevanza e il parere favorevole dell'autorità preposta al vincolo.

  • art. 17, comma 6, l.r. Sicilia 16 aprile 2003, n. 4

    Il silenzio-assenso non si forma quando l'istanza di condono è priva dei requisiti sostanziali necessari per la sanabilità dell'opera.

  • art. 21-nonies l. 7 agosto 1990, n. 241

    La questione dei termini dell'autotutela non incide sulla decisione, poiché il diniego è stato ritenuto legittimo per l'assenza dei requisiti sostanziali di condonabilità.

  • art. 13 l.r. Sicilia 21 maggio 2019, n. 7

    La censura relativa al preavviso di rigetto non è stata esaminata, perché l'esito del procedimento non avrebbe potuto essere diverso in ragione dell'insussistenza dei requisiti sostanziali.

  • art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241

    La censura relativa al preavviso di rigetto non è stata esaminata, perché l'esito del procedimento non avrebbe potuto essere diverso in ragione dell'insussistenza dei requisiti sostanziali.

  • art. 167, commi 1-3, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

    Nei procedimenti di condono edilizio, l'ente preposto alla tutela paesaggistica non dispone dei poteri ripristinatori e repressivi previsti dalla norma; l'ordine di rimessione in pristino deve essere adottato dal Comune competente.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    La sentenza richiama precedenti giurisprudenziali della Sezione per motivare la ricostruzione della disciplina applicabile.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Costituisce il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dei ricorrenti.

Massime di principio

  • Nel terzo condono edilizio in Sicilia, l'art. 24 l.r. 15/2004 recepisce integralmente i limiti dell'art. 32 d.l. 269/2003, inclusi quelli previsti dal comma 27, lett. d), per le opere realizzate in aree sottoposte a vincolo paesaggistico.
  • Le opere realizzate in area vincolata nell'ambito del terzo condono sono sanabili soltanto se ricorrono congiuntamente le condizioni richieste dalla disciplina applicabile, tra cui la riconducibilità dell'intervento alle opere di minore rilevanza di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell'allegato 1 al d.l. 269/2003 e il parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo.
  • La realizzazione di ampliamenti o nuove volumetrie e superfici utili esclude la riconducibilità dell'intervento alle opere di minore rilevanza ammesse al terzo condono in area vincolata, con conseguente insussistenza dei presupposti per la sanatoria.
  • Il silenzio-assenso su una domanda di condono non può formarsi quando l'istanza è priva dei requisiti sostanziali richiesti per la condonabilità dell'opera; il decorso del tempo non determina il perfezionamento di un titolo tacito contra legem.
  • Nei procedimenti di condono edilizio, l'autorità preposta alla tutela paesaggistica è priva dei poteri ripristinatori e repressivi di cui all'art. 167, commi 1-3, d.lgs. 42/2004; l'ordine di rimessione in pristino o demolizione spetta al Comune nel cui territorio è ubicato l'abuso.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniSanatoria paesaggisticaInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiIncompetenzaSilenzio della pubblica amministrazioneLegittimo affidamentoDifetto di motivazione

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