Sentenza del 18/01/2021 n. 448 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Estinzione per cessata materia del contendere - annullamento del debito tributario
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di cartelle esattoriali o atti esecutivi relativi a debiti tributari con residuo di importo contenuto; la questione verteva sull'irrogazione/recupero del credito e sulla validità dell'iscrizione a ruolo/adempimenti di riscossione per carichi affidati tra il 1/1/2000 e il 31/12/2010.
La decisione
Il giudice ha dichiarato l'estinzione del processo per cessata materia del contendere in quanto, alla data di entrata in vigore del d.l. 23.10.2018 n.119, art.4, i debiti tributari con residuo fino a €1.000 (comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo 1/1/2000–31/12/2010 sono automaticamente annullati. Di conseguenza le pretese esecutive/integrative nei confronti del contribuente sono estinte e la domanda del ricorrente non necessita di decisione sul merito; il procedimento viene archiviato/estinto per sopravvenuta improcedibilità.
Norme richiamate
art. 4 del d.l. 23.10.2018, n. 119
debiti tributari di importo residuo, alla data di entrata in vigore del d.l. 23.10.2018 n. 119, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati.
La norma dispone l'annullamento automatico dei residui debiti fino a €1.000 per i carichi affidati nel periodo indicato, con effetto estintivo rispetto alle pretese di riscossione; laddove sia intervenuto tale annullamento, il contenzioso tributario relativo diventa in generale privo di oggetto e viene dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
Massime di principio
- Se, alla data di entrata in vigore del d.l. 23.10.2018 n.119, il residuo del debito impugnato è ≤ €1.000 e il carico è stato affidato tra il 1/1/2000 e il 31/12/2010, il giudice tende a dichiarare il processo estinto per cessata materia del contendere per effetto dell'annullamento automatico.
- L'annullamento è automatico: in linea teorica non è necessaria una specifica istanza del contribuente, ma in sede giudiziaria è opportuno documentare il residuo e la data di affidamento del carico per ottenere la declaratoria di estinzione.
- L'ambito soggettivo/oggettivo è limitato: vanno verificati il periodo di affidamento (1/1/2000–31/12/2010) e il calcolo del residuo (capitale + interessi per ritardata iscrizione a ruolo + sanzioni). Importi superiori a €1.000 non rientrano nella misura.
- L'effetto pratico è l'impossibilità di continuare l'esecuzione/coercizione e la chiusura del contenzioso; tuttavia potrebbe essere necessario chiedere la cancellazione formale di iscrizioni e la rettifica di segnalazioni creditizie.
- Il giudice, di fronte alla sopravvenuta estinzione della fattispecie, non decide sul merito delle pretese tributarie; la pronuncia è di carattere processuale (improcedibilità/estinzione).
- Occorre prestar attenzione a successive modifiche legislative o pronunce giurisprudenziali che potrebbero precisare limiti, modalità di calcolo del residuo o effetti su rapporti con terzi.
- In caso di contenzioso con più carichi, è necessario verificare il singolo residuo e il periodo di affidamento per ciascun carico: l'annullamento potrebbe operare solo parzialmente.
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