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Ordinanza

Ordinanza n. 88/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del decreto del Presidente della Regione FVG n. 0136 / Pres. del 16 dicembre 2025, pubblicato sul BUR n. S052 del 24 dicembre 2025, recante il rinnovo dell'Accordo di Programma originariamente approvato con DP Reg. n. 0180 / Pres. del 18 dicembre 2020; - dell'avviso di avvio del procedimento finalizzato all'approvazione del progetto definitivo, alla dichiarazione di pubblica utilità e all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per le aree non ricomprese nell'Accordo di Programma rinnovato nel 2025, emesso dalla Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e pubblicato sul quotidiano "Messaggero Veneto" in data 14 aprile 2026, nella parte in cui include le particelle di proprietà del ricorrente; - dell'aggiornamento del progetto definitivo datato 28 febbraio 2026, redatto dalla Società Autostrade Alto Adriatico s.p.a., ed in particolare del piano particellare descrittivo e grafico ivi contenuto (tavole 3, 4 e 5), nella parte in cui assoggetta a vincolo di esproprio, occupazione temporanea e asservimento le particelle di proprietà del ricorrente site nei Comuni di Campoformido e Pozzuolo del Friuli; - delle deliberazioni della Giunta Regionale FVG n. 1845 del 19 dicembre 2025 e n. 1922 del 30 dicembre 2025, di inserimento dell'opera nel programma triennale dei lavori pubblici 2025-2027; - di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso; nonché del silenzio-inadempimento serbato, allo stato, dalle Amministrazioni intimate sull’istanza del ricorrente del giorno 11 maggio 2026.

Giustizia amministrativa202600254

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Atti del procedimento espropriativo relativo alla realizzazione del collegamento S.S. 13 Pontebbana – A23 Tangenziale Sud di Udine, inclusi il rinnovo dell'accordo di programma, l'avviso di avvio del procedimento, l'aggiornamento del progetto definitivo, il piano particellare e gli atti di programmazione dell'opera, nonché il silenzio-inadempimento sull'istanza del ricorrente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni esproprianti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato gli atti relativi al procedimento espropriativo per la realizzazione del collegamento stradale, lamentando plurimi vizi di legittimità. Ha dedotto il pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'imminente avvio delle attività esecutive, incidendo sui terreni agricoli di sua proprietà e conduzione, sugli impianti di irrigazione e sugli allevamenti zootecnici. Ha inoltre impugnato il silenzio-inadempimento serbato dalle amministrazioni sull'istanza dell'11 maggio 2026. Il testo dell'ordinanza non specifica analiticamente i singoli vizi dedotti.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistente l'attualità del periculum in mora. Il procedimento espropriativo si trova ancora in una fase prodromica; non sono stati adottati né risultano imminenti i provvedimenti necessari per l'occupazione e la trasformazione del fondo. Ne consegue che il danno prospettato è, allo stato, soltanto eventuale e futuro e non integra il requisito cautelare del pregiudizio grave e irreparabile. Il TAR ha fissato l'udienza pubblica di merito per il 7 ottobre 2026 e ha riservato la decisione sulle spese al definitivo. La giurisdizione e la competenza sono state ritenute sussistenti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; la concessione della misura richiede, tra l'altro, un pregiudizio grave e irreparabile attuale o concretamente imminente.

Massime di principio

  • La tutela cautelare non può essere concessa quando il procedimento amministrativo si trova ancora in una fase prodromica e non risultano adottati né concretamente imminenti gli atti esecutivi suscettibili di produrre l'occupazione o la trasformazione del bene.
  • Il pregiudizio cautelare deve essere attuale o concretamente imminente, oltre che grave e irreparabile; un danno meramente eventuale e futuro non è sufficiente a integrare il periculum in mora ai sensi dell'art. 55 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieDecreto di esproprio e procedimentoTutela cautelare
RamiEspropriazione per pubblica utilitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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