Cassazione Civile, Ordinanza n. 20003/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado che, nel respingere il suo appello incidentale limitato alla compensazione delle spese del primo grado, aveva ritenuto corretta la compensazione integrale delle spese nonostante l'integrale soccombenza dell'amministrazione finanziaria nel merito. Con l'unico motivo la ricorrente ha denunciato violazione dell'art. 15 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 92 c.p.c., sostenendo che la compensazione era illegittima perché mancavano gravi e giustificati motivi e perché l'amministrazione risultava totalmente soccombente.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha affermato che il potere del giudice di compensare le spese ha natura discrezionale e che, nel giudizio instaurato nel 2019, trovava applicazione l'art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 nel testo allora vigente, che consente la compensazione solo in caso di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate. La motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta adeguata perché riferita a un oggettivo contrasto giurisprudenziale sulla portata interpretativa della modifica dell'art. 20 d.P.R. n. 131/1986, quindi idonea a integrare le gravi ed eccezionali ragioni richieste dalla legge. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese di legittimità per la mancata attività difensiva dell'Agenzia; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Consente il controllo di legittimità sulla violazione di legge, ma non sulla mera opportunità della compensazione delle spese, salvo il limite della motivazione illogica o apparente.
art. 15 d.lgs. n. 546/1992
"Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate"
Nel testo applicabile ratione temporis, la compensazione nel processo tributario è ammessa solo per soccombenza reciproca o per gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate.
art. 92 c.p.c.
È richiamato come parametro della censura, ma la Corte ribadisce che la valutazione sulla compensazione delle spese resta discrezionale entro i limiti legali e motivazionali.
art. 20 d.P.R. n. 131/1986
La Corte valorizza l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale sulla portata interpretativa della modifica di tale norma come ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Viene dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la compensazione delle spese non è sindacabile in cassazione quanto alla sola opportunità della scelta, ma solo se la motivazione che la sorregge è apparente, illogica o manifestamente erronea.
- Nel testo dell'art. 15 d.lgs. n. 546/1992 applicabile ratione temporis, la compensazione delle spese è consentita, fuori dalla soccombenza reciproca, solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate.
- Un oggettivo contrasto giurisprudenziale sulla questione decisa può integrare, in concreto, una grave ed eccezionale ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese anche in danno della parte vittoriosa.
- Il controllo di legittimità sulle spese non si estende alla misurazione della gravità ed eccezionalità della ragione addotta, salvo che la motivazione non sia astratta, non puntuale o smentita dalle risultanze di causa.
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