Cassazione Penale, Sentenza n. 19103/2026 del 26/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva confermato l'applicazione della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, deducendo l'assenza delle esigenze cautelari: ha sostenuto che le condotte sarebbero state meramente episodiche, riconducibili a un periodo di uso di sostanze stupefacenti, e che l'indagato sta seguendo un percorso terapeutico. In cassazione è stata dedotta violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p., per presunta inosservanza di norme processuali a pena di nullità o inutilizzabilità, ma senza indicazione specifica delle norme violate e senza un confronto puntuale con la motivazione dell'ordinanza impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e aspecificità del motivo; ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito motivazione chiara ed esaustiva sulla gravità indiziaria e sulla sussistenza del pericolo di reiterazione (ripetute condotte aggressive, minacce gravi, certificazioni mediche e dichiarazioni di testimoni). Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Inoltre è stata disposta la censura/diffusione oscurando le generalità e i dati identificativi ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.
Norme richiamate
art. 274 lett. c) cod. proc. pen.
La norma è stata richiamata quale presidio delle esigenze cautelari, in particolare il pericolo di reiterazione; il giudice ha ritenuto sussistente tale esigenza sulla base della gravità e della reiterazione delle condotte (minacce, violenze psicologiche, tentativo di incendio) e della prova raccolta (dichiarazioni delle vittime e di testimoni, certificazioni mediche, interventi degli operanti).
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
La Corte ha applicato il criterio di ammissibilità dei motivi di cassazione: il motivo deve essere specifico e confrontarsi concretamente con le ragioni della decisione impugnata. La generica contestazione di violazione di norme processuali senza indicazione puntuale delle norme o la critica astratta alla valutazione del fatto è insufficiente e determina l'inammissibilità.
art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
La norma sulla protezione dei dati personali è stata invocata per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti in caso di diffusione del provvedimento, al fine di tutelare la riservatezza delle persone coinvolte.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari deve essere formulato con censure specifiche: l'indicazione generica di violazione di norme processuali è inammissibile.
- La mera affermazione che le condotte siano 'episodiche' o che l'indagato segua un percorso terapeutico non basta a escludere esigenze cautelari se non è documentata e confrontata con la motivazione che ha valutato la gravità e la reiterazione dei comportamenti.
- Perché un allontanamento dalla casa familiare sia giustificato è sufficiente, secondo il ragionamento della Corte, la sussistenza di un concreto pericolo di reiterazione fondato su elementi quali minacce gravi, ripetute condotte vessatorie, certificazioni mediche e dichiarazioni di testimoni.
- La dipendenza da sostanze stupefacenti può essere valutata dal giudice come fattore che aumenti il rischio di pericolosità e dunque la necessità di misure cautelari, specie se non provato con atti documentali che dimostrino l'efficacia di un percorso terapeutico.
- Chi impugna deve sempre confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice di merito: critiche astratte o affermazioni non supportate da prove documentali saranno respinte per inammissibilità.
- Quando si chiede la diffusione del provvedimento o quando esso viene reso pubblico, va rispettata la normativa sulla protezione dei dati personali (oscuramento delle generalità) come previsto dall'art. 52 d.lgs. 196/2003.
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