Sentenza del 30/09/2016 n. 7455 - Comm. Trib. Prov. Milano
IRPEF - ASSEGNI DI MANTENIMENTO - Nozione di assegno di mantenimento - Canone di locazione prima casa - Deducibilità somme versate al coniuge separato - Rileva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa deducibilità è stata esclusa. Le somme destinate al pagamento del canone di locazione possono essere considerate assegni di mantenimento solo se sono specificamente disposte dal giudice, quantificabili nel loro ammontare e corrisposte periodicamente. In mancanza anche di tali presupposti, i versamenti non sono fiscalmente deducibili dal reddito del coniuge erogante.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che le somme versate al coniuge separato per coprire il canone di locazione dell'immobile adibito ad abitazione del coniuge e della prole costituissero assegni di mantenimento fiscalmente deducibili. La questione riguardava l'individuazione dei requisiti necessari per qualificare tali pagamenti come assegni di mantenimento, anziché come contribuzioni liberamente determinate o spese sostenute per finalità diverse.
Norme richiamate
Disciplina IRPEF degli assegni periodici corrisposti al coniuge separato
La deduzione fiscale presuppone che le somme abbiano natura effettiva di assegno periodico di mantenimento, con importo determinato o determinabile e obbligo derivante da un provvedimento giudiziale.
Massime di principio
- Le somme versate all'ex coniuge o al coniuge separato non sono automaticamente deducibili solo perché destinate al suo mantenimento o al pagamento della casa familiare.
- Per ottenere la deduzione è necessario che il pagamento sia previsto da un provvedimento del giudice, sia quantificabile e abbia carattere periodico.
- I pagamenti effettuati spontaneamente, una tantum o senza una precisa imputazione nell'ordinanza o nella sentenza di separazione rischiano di essere qualificati come liberalità o contribuzioni non deducibili.
- Quando il provvedimento giudiziale stabilisce un assegno complessivo e prevede che una parte sia destinata al canone di locazione, la deducibilità può essere riconosciuta nei limiti e alle condizioni risultanti dal provvedimento.
- È opportuno conservare il provvedimento giudiziale, le ricevute dei pagamenti e ogni documento che dimostri periodicità, importo e causale delle somme versate.
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