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Sentenza

Sentenza del 02/10/2018 n. 6599 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Agevolazioni ed esenzioni - Finanza locale - TARSU/TIA - Tassazione piste da ballo - Esenzione - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva che le piste da ballo dovessero essere escluse dalla tassazione sui rifiuti, presumibilmente per la loro particolare destinazione o per l'asserita assenza dei presupposti dell'imposizione. La controversia riguardava quindi l'esistenza di una specifica esenzione legislativa o regolamentare applicabile a tali superfici.

La decisione

La contestazione è stata respinta. Ai sensi dell'art. 62, comma 1, del d.lgs. n. 507/1993, la TARSU si applica ai locali e alle aree occupati o detenuti nelle zone in cui il servizio di raccolta dei rifiuti è istituito e attivato. Le esenzioni o riduzioni costituiscono eccezioni alla regola generale e devono essere previste espressamente dalla legge o dal regolamento comunale. Non essendo prevista alcuna esenzione specifica per le piste da ballo, tali superfici restano soggette a tassazione.

Norme richiamate

  • Art. 62, comma 1, del d.lgs. n. 507/1993

    La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato.

    La norma stabilisce il principio generale di assoggettamento alla TARSU dei locali e delle aree detenuti nelle zone servite. Le esclusioni e le esenzioni, anche parziali, non possono essere ricavate per analogia, ma devono risultare da una previsione espressa.

Massime di principio

  • In materia di TARSU/TIA, la destinazione particolare di un'area non comporta di per sé l'esenzione dal tributo: occorre una specifica disposizione normativa o regolamentare.
  • Le esenzioni e le riduzioni dalla tassazione sui rifiuti sono eccezioni alla regola generale e devono essere interpretate restrittivamente, senza estensioni analogiche.
  • Le superfici utilizzate per attività ricreative o commerciali, comprese le piste da ballo, sono normalmente tassabili se rientrano in una zona in cui il servizio di raccolta è istituito e attivato.
  • Per contestare validamente l'imposizione è necessario individuare una concreta norma di legge o una disposizione del regolamento comunale che preveda l'esclusione, oppure dimostrare l'assenza dei presupposti oggettivi del tributo.

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