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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22904/2026 del 22/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Salerno che li aveva assolti per particolare tenuità rispetto all'art. 392 c.p. e per insussistenza rispetto all'art. 633 c.p. (in parziale riforma del Tribunale). Hanno articolato tre motivi: (1) censura sulla qualificazione della condotta come violenza sulle cose ai sensi dell'art. 392 c.p., sostenendo carenza probatoria e contraddittorietà della motivazione (assenza di testimoni oculari e fatto che la recinzione non sarebbe stata danneggiata ma semplicemente rimossa e poi riposizionata); (2) ulteriore rilievo sulla mancanza dell'elemento materiale della violenza sulle cose perché la rete sarebbe stata ripristinata intatta; (3) censura della condanna degli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile per il grado d'appello, malgrado l'esito assolutorio, per violazione dell'art. 535 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi nella parte principale (primo e secondo motivo), ritenendoli generici e ovvero non idonei a contestare puntualmente la motivazione di merito che aveva riscontrato la deposizione della parte civile e di un testimone di polizia giudiziaria, nonché elementi che dimostravano l'abbattimento della recinzione e la successiva attività di ripristino. Quanto al terzo motivo, la Corte ha accolto il ricorso ritenendo illegittima la mancata valutazione, da parte della Corte d'appello, dei "giusti motivi" per compensare totalmente o parzialmente le spese sostenute dalla parte civile in appello: ha perciò annullato la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali del grado d'appello in favore della parte civile e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Salerno per un nuovo giudizio limitatamente a quel punto. Il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 392 cod. pen.

    La Corte territoriale ha ritenuto integrato il requisito della "violenza sulle cose" quando la cosa è stata deteriorata o è stata necessaria un'attività di ripristino; la Cassazione ha valutato che questa interpretazione era coerente con le risultanze di merito e non manifestamente illogica.

  • art. 633 cod. pen.

    Il reato contestato al capo b) è stato ritenuto insussistente dalla Corte d'appello e la Cassazione non ha ravvisato motivo per rimettere in discussione la ricostruzione di merito.

  • art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.

    Richiamato nel dispositivo: il giudizio si è svolto con contraddittorio scritto senza trattazione orale per mancata richiesta rituale ai sensi di tale norma.

  • art. 535 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa come norma violata per avere la Corte d'appello condannato gli imputati alla rifusione delle spese della parte civile nonostante l'esito assolutorio; la Cassazione ha ritenuto fondata la censura relativa alla mancata valutazione dei giusti motivi di compensazione.

  • art. 541 cod. proc. pen.

    Richiamato nella discussione sui principi generali relativi alle statuizioni civili e alla condanna alle spese in sede d'appello: disciplina la pronuncia sulle spese e la possibilità di compensazione.

  • Sentenza Sezioni Unite n. 6402/1997 (Dessimone)

    Principio richiamato: il parziale accoglimento dell'impugnazione dell'imputato non esclude automaticamente la condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile in appello; tuttavia il giudice ha il potere discrezionale di compensare totalmente o parzialmente per giusti motivi e deve motivare tale scelta.

Massime di principio

  • La qualificazione della "violenza sulle cose" richiede elementi concreti di deterioramento o una attività di ripristino che dimostri alterazione dello stato dei luoghi; la semplice rimozione temporanea non è automaticamente esclusa come violenza se ha richiesto riparazioni o ha modificato destinazione e stato dei luoghi.
  • L'assenza di testimoni oculari non esclude che il giudice di merito possa ricostruire i fatti sulla base di deposizioni, riscontri e testimonianze indirette; in Cassazione non è consentita una mera revisione dei fatti senza specifici vizi di logicità o violazioni di diritto.
  • La pronuncia assolutoria in sede di appello non elimina automaticamente il diritto della parte civile a ottenere la rifusione delle spese sostenute per l'appello: il giudice d'appello deve valutare e motivare se sussistono "giusti motivi" per compensare le spese in tutto o in parte.
  • Le censure in Cassazione devono essere specifiche e confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata; i motivi generici o che mirano a una mera rivalutazione della prova sono dichiarati inammissibili.
  • Se la Corte d'appello omette di valutare la possibilità di compensazione delle spese civili in appello, la Cassazione può annullare la statuizione con rinvio perché il giudice di merito fornisca espressa e adeguata motivazione sul punto.

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