Cassazione Penale, Sentenza n. 22904/2026 del 22/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Salerno che li aveva assolti per particolare tenuità rispetto all'art. 392 c.p. e per insussistenza rispetto all'art. 633 c.p. (in parziale riforma del Tribunale). Hanno articolato tre motivi: (1) censura sulla qualificazione della condotta come violenza sulle cose ai sensi dell'art. 392 c.p., sostenendo carenza probatoria e contraddittorietà della motivazione (assenza di testimoni oculari e fatto che la recinzione non sarebbe stata danneggiata ma semplicemente rimossa e poi riposizionata); (2) ulteriore rilievo sulla mancanza dell'elemento materiale della violenza sulle cose perché la rete sarebbe stata ripristinata intatta; (3) censura della condanna degli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile per il grado d'appello, malgrado l'esito assolutorio, per violazione dell'art. 535 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi nella parte principale (primo e secondo motivo), ritenendoli generici e ovvero non idonei a contestare puntualmente la motivazione di merito che aveva riscontrato la deposizione della parte civile e di un testimone di polizia giudiziaria, nonché elementi che dimostravano l'abbattimento della recinzione e la successiva attività di ripristino. Quanto al terzo motivo, la Corte ha accolto il ricorso ritenendo illegittima la mancata valutazione, da parte della Corte d'appello, dei "giusti motivi" per compensare totalmente o parzialmente le spese sostenute dalla parte civile in appello: ha perciò annullato la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali del grado d'appello in favore della parte civile e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Salerno per un nuovo giudizio limitatamente a quel punto. Il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 392 cod. pen.
La Corte territoriale ha ritenuto integrato il requisito della "violenza sulle cose" quando la cosa è stata deteriorata o è stata necessaria un'attività di ripristino; la Cassazione ha valutato che questa interpretazione era coerente con le risultanze di merito e non manifestamente illogica.
art. 633 cod. pen.
Il reato contestato al capo b) è stato ritenuto insussistente dalla Corte d'appello e la Cassazione non ha ravvisato motivo per rimettere in discussione la ricostruzione di merito.
art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.
Richiamato nel dispositivo: il giudizio si è svolto con contraddittorio scritto senza trattazione orale per mancata richiesta rituale ai sensi di tale norma.
art. 535 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa come norma violata per avere la Corte d'appello condannato gli imputati alla rifusione delle spese della parte civile nonostante l'esito assolutorio; la Cassazione ha ritenuto fondata la censura relativa alla mancata valutazione dei giusti motivi di compensazione.
art. 541 cod. proc. pen.
Richiamato nella discussione sui principi generali relativi alle statuizioni civili e alla condanna alle spese in sede d'appello: disciplina la pronuncia sulle spese e la possibilità di compensazione.
Sentenza Sezioni Unite n. 6402/1997 (Dessimone)
Principio richiamato: il parziale accoglimento dell'impugnazione dell'imputato non esclude automaticamente la condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile in appello; tuttavia il giudice ha il potere discrezionale di compensare totalmente o parzialmente per giusti motivi e deve motivare tale scelta.
Massime di principio
- La qualificazione della "violenza sulle cose" richiede elementi concreti di deterioramento o una attività di ripristino che dimostri alterazione dello stato dei luoghi; la semplice rimozione temporanea non è automaticamente esclusa come violenza se ha richiesto riparazioni o ha modificato destinazione e stato dei luoghi.
- L'assenza di testimoni oculari non esclude che il giudice di merito possa ricostruire i fatti sulla base di deposizioni, riscontri e testimonianze indirette; in Cassazione non è consentita una mera revisione dei fatti senza specifici vizi di logicità o violazioni di diritto.
- La pronuncia assolutoria in sede di appello non elimina automaticamente il diritto della parte civile a ottenere la rifusione delle spese sostenute per l'appello: il giudice d'appello deve valutare e motivare se sussistono "giusti motivi" per compensare le spese in tutto o in parte.
- Le censure in Cassazione devono essere specifiche e confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata; i motivi generici o che mirano a una mera rivalutazione della prova sono dichiarati inammissibili.
- Se la Corte d'appello omette di valutare la possibilità di compensazione delle spese civili in appello, la Cassazione può annullare la statuizione con rinvio perché il giudice di merito fornisca espressa e adeguata motivazione sul punto.
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