Ordinanza n. 4163/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento DEL SILENZIO formatosi sulla diffida notificata in data 4.2.2026, con la quale le ricorrenti hanno invitato le Amministrazioni oggi resistenti a voler estendere il giudicato, rettificando il punteggio loro attribuito, aggiungendovi 0,75 punti e depurandolo dalla sottrazione di 0,25, dovuta a titolo di penalità per aver (asseritamente) errato nel rispondere ad un quesito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio formatosi sulla diffida volta a ottenere l'estensione del giudicato e la rettifica del punteggio conseguito nella prova scritta
Esito
La controversia
Le ricorrenti hanno proposto azione ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio formatosi sulla diffida notificata il 4 febbraio 2026, con la quale avevano chiesto alle amministrazioni di estendere nei loro confronti gli effetti di un giudicato, rettificando il punteggio della prova scritta. La rettifica richiesta consisteva nell'aggiunta di 0,75 punti per la risposta ritenuta esatta e nell'eliminazione della decurtazione di 0,25 punti applicata per la risposta ritenuta errata. La candidata Pacini aveva conseguito 20,375 punti e la candidata Pulcinelli 20 punti; in caso di accoglimento della domanda, i punteggi sarebbero divenuti rispettivamente 21,375 e 21. Il Tribunale ha rilevato che i candidati collocati in graduatoria con punteggio pari o inferiore a tali soglie sono molto numerosi e potrebbero risultare controinteressati rispetto alla domanda di estensione del giudicato.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito l'azione avverso il silenzio. Considerato l'elevato numero delle parti potenzialmente interessate, ha disposto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 c.p.a., l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati mediante notificazione per pubblici proclami sul sito istituzionale del Comune di Napoli. L'ordinanza prescrive il contenuto dell'avviso e la pubblicazione integrale del ricorso e dell'ordinanza, nonché la conservazione online della documentazione fino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, il rilascio alla parte ricorrente di un'attestazione con la data di pubblicazione e l'inserimento di un collegamento in home page denominato "Atti di notifica". Gli adempimenti devono essere eseguiti entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della relativa prova entro i successivi 15 giorni, a pena di improcedibilità del ricorso. È stato inoltre fissato in euro 60 l'importo forfetario per l'attività di pubblicazione, salvo diverse tariffe applicabili. La trattazione dell'azione sul silenzio è stata rinviata alla camera di consiglio del 22 ottobre 2026, con riserva di ogni ulteriore decisione.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
La domanda proposta è l'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione; la relativa decisione è stata rinviata dopo l'integrazione del contraddittorio.
art. 27, comma 2, c.p.a.
Consente al giudice di adottare misure per integrare il contraddittorio quando la partecipazione di tutte le parti interessate risulti necessaria.
art. 49 c.p.a.
È stato applicato per disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei numerosi controinteressati mediante pubblici proclami.
Massime di principio
- Quando l'accoglimento di una domanda di estensione del giudicato e di rettifica del punteggio in una procedura selettiva può incidere sulla posizione di numerosi candidati collocati in graduatoria entro le soglie di punteggio conseguibili dal ricorrente, tali candidati devono essere considerati controinteressati e il giudice può disporre l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti mediante pubblici proclami.
- La notificazione per pubblici proclami può essere eseguita sul sito istituzionale dell'amministrazione, mediante pubblicazione dell'avviso contenente gli elementi identificativi del giudizio, dei ricorrenti, dell'amministrazione intimata, dell'azione proposta, dei motivi sintetici e della categoria dei controinteressati, oltre alla pubblicazione integrale del ricorso e del provvedimento che autorizza la notificazione.
- Quando il giudice dispone l'integrazione del contraddittorio a pena di improcedibilità, il ricorrente deve rispettare sia il termine perentorio stabilito per la pubblicazione sia quello successivo per il deposito della prova dell'adempimento.
Come è indicizzato
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