Cassazione Penale, Sentenza n. 22279/2024 del 03/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Crisalli: contestava che la condanna per partecipazione all\'associazione mafiosa si fondasse essenzialmente sulle conversazioni intercettate con il maresciallo dei Carabinieri, sostenendo che tali dialoghi provavano piuttosto rapporti di confidenza con le forze dell\'ordine, potevano derivare da voci di corridoio o da contiguità e non dimostravano un ruolo consapevole, stabile e riconosciuto all\'interno della "ndrangheta". Giordano: denunciava motivazione illogica e contraddittoria (colpevolezza dei soli Giordano e Crisalli con assoluzione di altri soggetti ritenuti appartenenti al gruppo), contestava l\'insufficienza e l\'isolamento dell\'unico elemento indiziario decisivo (una frase nella conversazione che citava "Francuzzo\"), l\'assenza del numero minimo di partecipanti e la mancata motivazione sul presunto ruolo apicale a lui attribuito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi e ha confermato le statuizioni di merito. Per Crisalli la Cassazione ha ritenuto non manifestamente illogica la valutazione della Corte d\'appello che attribuiva decisivo rilievo alle conversazioni con il maresciallo, giudicate circostanziate e indicative di conoscenza degli assetti mafiosi e di un\'appartenenza autoqualificata alla "cosca"; ha inoltre valorizzato la vicenda riguardante il genero (Rogolino) come prova del riconoscimento di Crisalli da parte di altri aderenti. Per Giordano la Corte ha ritenuto infondata la censura sul numero minimo di partecipanti perché, in presenza di un'organizzazione articolata territorialmente, il conteggio va riferito all'organizzazione nel suo complesso; ha considerato adeguata la valutazione probatoria complessiva (contributi come pregressa condanna definitiva e il grave attentato del 2008) a confermare la perdurante militanza mafiosa e ha ritenuto comunque motivato, seppure non nel paragrafo separato, il ruolo apicale addebitato. Segue condanna alle spese.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
consente la censura per motivazione illogica manifesta; la Corte di cassazione esamina solo l\'illogicità manifesta della motivazione e non rivaluta i fatti di merito
Sez. U., n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari
Sez. U., n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari
principio secondo cui la partecipazione all\'associazione di tipo mafioso si qualifica per lo stabile inserimento dell\'agente nella struttura organizzativa e per la sua messa a disposizione verso il sodalizio
Sez. U., n. 6402 del 30/04/1997 (Dessimone) e Sez. U., n. 930 del 13/12/1995 (Clarke)
Sez. U., n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone; Sez. U., n. 930 del 13/12/1995, Clarke
giurisprudenza sul ruolo del giudice di legittimità che non può sostituirsi al merito ma verifica l\'esame degli elementi, la correttezza interpretativa e l\'applicazione delle regole logiche da parte dei giudici di merito
Massime di principio
- Conversazioni con appartenenti alle forze dell\'ordine, se risultano circostanziate e mostrano conoscenza interna degli assetti mafiosi o autoqualificazione, possono essere valutate come prova della stabile appartenenza, anche se apparentemente indicano rapporti con la polizia
- L\'ipotesi difensiva che informazioni provengano da voci di corridoio o da contiguità necessita di elementi probatori a supporto; senza ciò resta una pura ipotesi non idonea a scalfire la valutazione di merito
- In organizzazioni mafiose articolate su più cosche territoriali, il requisito numerico della partecipazione va valutato rispetto all\'organizzazione nel suo complesso e non necessariamente alla singola articolazione locale
- La Cassazione non riconsidera i fatti di merito salvo che la motivazione dei giudici distrettuali presenti una illogicità manifesta; le critiche di merito alla valutazione delle fonti (intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori) sono ammissibili solo se dimostrano contraddizioni o omissioni logiche rilevanti
- Il ruolo apicale o aggravante può essere ritenuto anche indirettamente se la motivazione complessiva sulla partecipazione è costruita su elementi che evidenziano la posizione dirigente; tuttavia l\'attribuzione del ruolo richiede una motivazione che consenta di riscontrarne gli elementi fattuali
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