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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44576/2023 del 06/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Roma che aveva rigettato l'appello contro l'ordinanza della Corte d'Appello di Roma che aveva respinto la richiesta di sostituzione della misura detentiva con gli arresti domiciliari. Il difensore deduceva manifesta illogicità e mera apparenza della motivazione con riferimento all'art. 416-bis c.p., contestava che il Tribunale avesse sminuito il comportamento della ricorrente (che aveva scontato oltre metà della pena), non avesse valutato adeguatamente la consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e l'assenza di elementi che ne dimostrassero l'inserimento in una struttura mafiosa, avesse dato eccessivo rilievo al tempo trascorso in regime cautelare e non avesse considerato il trasferimento in carcere a Messina e la mancanza di contatti familiari; inoltre si eccepiva una errata qualificazione di precedenti penali non riscontrati nel casellario.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha richiamato l'art. 275, comma 3, c.p.p., che per i delitti di partecipazione ad associazione di tipo mafioso stabilisce una doppia presunzione (relativa quanto alle esigenze cautelari e assoluta quanto all'adeguatezza della sola misura carceraria), derogabile solo nei casi previsti dai commi 4 e 4-bis. Ha ritenuto che non siano stati prodotti elementi nuovi tali da riconsiderare la posizione della ricorrente, che la condanna in primo grado conferma il quadro indiziario, che il tempo trascorso in misura cautelare e il percorso intramurario non dimostrano il recesso dal sodalizio e che la motivazione del Tribunale del Riesame è logica e congrua e non sindacabile in questa sede. Per l'inammissibilità, la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; inoltre è stato disposto l'invio di copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario secondo le disposizioni di attuazione dell'art. 94 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Rilevato come fattore che giustifica la presunzione di pericolosità e la rigidità nell'applicazione delle misure cautelari; la presenza di condanna per reati connessi all'associazione di tipo mafioso rafforza il quadro indiziario ai fini della conferma della custodia cautelare.

  • art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    Fondamentale per la decisione: introduce una doppia presunzione nei confronti degli indagati per mafia — presunzione relativa sulla sussistenza delle esigenze cautelari e presunzione assoluta sull'adeguatezza della sola misura carceraria — rendendo particolarmente difficoltosa la sostituzione della misura custodiale se non nei casi tassativi previsti dai commi successivi.

  • art. 275, commi 4 e 4-bis cod. proc. pen.

    Indicano le uniche ipotesi (es. esigenze di cura di figli minori di sei anni o patologie incompatibili con la detenzione) in cui la presunzione assoluta sull'adeguatezza della misura carceraria può essere superata e quindi possa essere concessa misura meno afflittiva.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di Cassazione, con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, di condannare la parte privata al pagamento delle spese del procedimento; qui è stato altresì ravvisato un profilo di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e ordinato il versamento alla Cassa delle ammende.

  • art. 94, comma 1-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

    Impone l'invio di copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario dove è ristretto l'indagato affinché sia dato seguito agli adempimenti previsti dal comma 1-bis (procedure attuative sulla libertà o sulla prosecuzione della detenzione), anche quando la decisione non determina rimessione in libertà.

Massime di principio

  • Nei procedimenti relativi a reati di mafia (art. 416-bis c.p.), l'art. 275, comma 3, c.p.p. crea una forte presunzione a favore della custodia cautelare in carcere; ottenere una misura meno afflittiva richiede elementi nuovi e specifici, non semplici doglianze sulla motivazione.
  • Il mero decorso del tempo in regime cautelare e il comportamento tenuto durante la detenzione non sono, di per sé, sufficienti a dimostrare il recesso dall'associazione mafiosa o a superare la presunzione di necessità della custodia cautelare.
  • Le eccezioni che consentono la sostituzione della misura carceraria sono tassative (commi 4 e 4-bis dell'art. 275 c.p.p.); bisogna provare circostanze concrete e documentate come lo stato di salute incompatibile con la detenzione o la necessità di accudire figli molto piccoli.
  • In cassazione non è ammissibile un sindacato esteso sulla logica motivazionale del giudice del riesame se la decisione è razionale e ancorata a norme che operano presunzioni legali; i motivi che si limitano a denunce generiche di illogicità rischiano l'inammissibilità e sanzioni pecuniarie.
  • Prima di proporre ricorsi contro misure cautelari per reati associativi è opportuno depositare elementi probatori nuovi e specifici (documentazione medica, atti che dimostrino reale recesso dal sodalizio, prova di responsabilità familiari inderogabili) perché solo così si può sperare di superare la rigorosa presunzione prevista dalla legge.

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