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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35000/2025 del 27/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del G.i.p. del Tribunale di Torino resa su accordo delle parti, aveva rideterminato la pena nei confronti dell'imputato in mesi sette e giorni tre di reclusione per il reato di falsità personale. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione con atto sottoscritto personalmente, pur con autenticazione del difensore, e con riserva di motivi che tuttavia non risultavano depositati. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché non era stato proposto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, come richiesto dall'art. 613 c.p.p.; inoltre non conteneva motivi specifici di censura, in violazione dell'art. 581 c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, dopo la modifica dell'art. 613 c.p.p. operata dalla l. n. 103/2017, il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto da un difensore cassazionista, a pena di inammissibilità. Ha inoltre osservato che nella specie mancavano anche i motivi del ricorso, con conseguente difetto dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p. All'inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 495 c.p.

    indicato come norma incriminatrice del reato per cui era stata irrogata la pena, senza ulteriori sviluppi nel provvedimento

  • art. 613 c.p.p.

    il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte e deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione

  • art. 581 c.p.p.

    la mancanza dei requisiti di specificità e dei motivi rende l'atto inidoneo a introdurre il giudizio di legittimità

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    ha modificato l'art. 613 c.p.p. imponendo la sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore cassazionista

  • sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186

    richiamata per giustificare la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in assenza di colpa nella causa di inammissibilità

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il ricorso è atto personalissimo solo quanto alla volontà impugnatoria, ma non quanto alla sua sottoscrizione: dopo la riforma dell'art. 613 c.p.p. esso deve essere firmato da un difensore abilitato al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.
  • L'autenticazione della firma dell'imputato da parte di un difensore non supplisce alla mancanza della sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore cassazionista, né la mera sottoscrizione 'per accettazione' del mandato o della delega al deposito attribuisce al difensore la titolarità dell'impugnazione.
  • Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e articolati: la totale mancanza di censure integra un ulteriore motivo di inammissibilità per difetto dei requisiti formali e sostanziali dell'atto di impugnazione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in mancanza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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