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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3987/2023 del 31/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale, deducendo due censure principali: 1) contraddittorietà estrinseca della motivazione e vizio di pretermissione nella parte in cui la Corte d'appello avrebbe ritenuto non provata l'esistenza di un gruppo tra La Spezia Logistica s.r.l. e altre società (Maggiani Autotrasporti s.r.l., Tirrenia s.r.l.), non valutando adeguatamente la documentazione contabile, la relazione del curatore e l'unitaria regolazione della crisi; 2) violazione di legge per l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, atteso che l'esistenza di rapporti economici e imprenditoriali consolidati giustificherebbe i trasferimenti di somme tra le società, escludendo la volontà di utilizzare indebitamente le risorse aziendali per fini diversi da quelli imprenditoriali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Sul merito delle censure, ha ritenuto manifestamente infondati entrambi i motivi: (i) l'esistenza di un gruppo richiede la prova del concreto esercizio di un potere di direzione e coordinamento e, comunque, per legittimare trasferimenti tra società occorre dimostrare il saldo finale positivo delle operazioni nell'interesse del gruppo o la prevedibilità di vantaggi compensativi, onere probatorio incombente sull'interessato; (ii) quanto al dolo nella bancarotta fraudolenta per distrazione, si tratta di reato a dolo generico per cui non è richiesta la consapevolezza dello stato di insolvenza né lo scopo di danneggiare i creditori: è sufficiente la volontà consapevole di destinare il patrimonio sociale a fini diversi dalla garanzia delle obbligazioni, e alla luce dell'importo distratto (oltre 500.000 euro) e delle cointeressenze della ricorrente, sussistevano indici di fraudolenza idonei a fondare la condanna.

Norme richiamate

  • art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen.

    Richiama l'obbligo, in caso di dedotta pretermissione di atti, di indicare l'atto omesso nel ricorso; la mancata indicazione può comportare difetto di autosufficienza e rilevare ai fini dell'inammissibilità.

  • art. 2634 cod. civ.

    Richiamato in tema di operazioni in favore del gruppo: la previsione è richiamata per l'idea che vantaggi compensativi devono essere concreti e dimostrabili per giustificare operazioni apparentemente dannose per una società.

  • Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016 (Passarelli)

    Giurisprudenza che chiarisce la natura del dolo richiesto per la bancarotta fraudolenta: reato a dolo generico, non necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori.

  • Sez. 5, n. 47216 del 10/06/2019

    Precisazione giurisprudenziale secondo cui, per escludere la natura distrattiva di trasferimenti tra società appartenenti a un gruppo, è necessario dimostrare il saldo finale positivo delle operazioni compiute nell'interesse del gruppo; l'onere probatorio grava sull'interessato.

  • Sez. 5, n. 8253 del 26/06/2015 (Moroni e altri)

    Affermata la necessità che le aspettative di vantaggi compensativi non siano meramente aleatorie ma basate su elementi certi e fondati.

  • Sez. 5, n.38396 del 23/06/2017

    Richiama l'orientamento secondo cui la motivazione deve individuare 'indici di fraudolenza' e compiere un'analisi puntuale della fattispecie per valutare la proiezione soggettiva del pericolo concreto.

Massime di principio

  • Per sostenere che trasferimenti tra società affiliate non siano distrattivi occorre provare il concreto esercizio del potere di direzione e coordinamento o, comunque, dimostrare il saldo finale positivo delle operazioni a vantaggio della società apparentemente danneggiata; mere attestazioni di sinergia o di identità di management non sono sufficienti.
  • L'onere di provare che operazioni apparentemente svantaggiose erano giustificate dall'interesse del gruppo (o che avrebbero prodotto vantaggi compensativi) grava sulla parte che invoca tale giustificazione; non è sufficiente la speranza o una previsione aleatoria di benefici futuri.
  • Il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione è a dolo generico: non è necessario provare la consapevolezza dello stato di insolvenza o l'intento di danneggiare i creditori, ma la consapevole volontà di destinare il patrimonio sociale a fini diversi dalla garanzia delle obbligazioni.
  • La valutazione della sussistenza del dolo può fondarsi su indici di fraudolenza obiettivi (es. importi rilevanti distratti, cointeressenze e rapporti di interesse tra le parti) che consentono di inferire la consapevolezza della pericolosità della condotta.
  • A livello processuale, la mancata indicazione dell'atto omesso quando si deduce pretermissione (ex art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen.) può incidere sull'ammissibilità del ricorso in Cassazione.

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