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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33789/2024 del 21/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2014 con cui l'Ufficio contestava alla società l'indebita detrazione dell'IVA per operazioni soggettivamente inesistenti, ritenendo che la contribuente fosse consapevole della frode IVA realizzata a monte. La CTP aveva rigettato il ricorso della società, mentre la CTR del Lazio aveva accolto l'appello ritenendo non dimostrata la consapevolezza della frode da parte della contribuente, valorizzando: il ricarico non significativamente inferiore ai valori di mercato anche per la fase di start-up; la reale operatività dei rapporti con il fornitore contestato; la verifica logistica svolta; l'uso di magazzini esterni; la consegna tramite corriere e il controllo della merce nel magazzino della contribuente. In cassazione l'Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2729 c.c. e degli artt. 19 e 21, settimo comma, d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che la CTR avesse mal governato l'onere della prova e avesse omesso di valutare globalmente plurimi indizi: nuovo business avviato nel 2014 con soli fornitori coinvolti in frodi IVA, rapporti solo via e-mail, rapporti spersonalizzati con il fornitore principale privo di magazzini e controlli qualità, assenza di adeguato ricarico anche per una presunta provvigione in nero a un procacciatore d'affari.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondata la censura dell'Ufficio perché, nella sostanza, il ricorso mirava a una rivalutazione del materiale istruttorio e del giudizio di fatto già compiuto dalla CTR. La sentenza impugnata aveva invece già esaminato gli indizi dedotti dall'Ufficio e li aveva valutati complessivamente, con accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato. In particolare, la Corte ha osservato che il giudice di merito aveva effettivamente considerato il quadro indiziario nel suo complesso, ritenendo non anomalo il ricarico e irrilevante il fatto che i rapporti con il fornitore si svolgessero via e-mail, alla luce delle verifiche logistiche e della movimentazione effettiva della merce. È stata inoltre rilevata l'inammissibilità, per difetto di specificità, della deduzione relativa alla provvigione 'in nero'. Il ricorso è stato quindi rigettato e l'Agenzia delle Entrate condannata al pagamento delle spese di lite in favore della contribuente.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato quale norma sull'onere della prova; la Corte ribadisce che la censura dell'Ufficio tendeva in realtà a sovvertire l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato in tema di prova presuntiva; la Corte considera incensurabile in cassazione la valutazione complessiva degli indizi quando il giudice di merito l'abbia svolta in modo congruamente motivato.

  • art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    richiamato in relazione al diritto alla detrazione IVA, contestata dall'Ufficio per operazioni soggettivamente inesistenti.

  • art. 21, settimo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    richiamato insieme all'art. 19 d.P.R. n. 633/1972 nella disciplina IVA oggetto della contestazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come parametro formale del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • In tema di IVA per operazioni soggettivamente inesistenti, la detrazione può essere negata solo se l'Ufficio dimostra, secondo le regole probatorie applicabili, che il cessionario era consapevole o avrebbe dovuto essere consapevole della frode a monte.
  • La valutazione degli indizi ai fini della prova presuntiva deve essere compiuta globalmente e non mediante un esame atomistico dei singoli elementi; tuttavia, una volta che il giudice di merito abbia svolto tale apprezzamento in modo congruo, esso non è sindacabile in cassazione come se fosse un terzo grado di merito.
  • È inammissibile la censura di legittimità che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio.
  • La deduzione di un fatto indiziario deve essere specifica e collegata al quadro probatorio complessivo; affermazioni generiche o non supportate da indicazioni puntuali possono essere dichiarate inammissibili.
  • Circostanze come ricarichi non anomali, verifiche preventive sulla controparte e concreta movimentazione della merce possono essere valorizzate dal giudice di merito per escludere la consapevolezza del contribuente rispetto a una frode IVA a monte.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoProveRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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