Sentenza del 18/03/2019 n. 533 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
TARSU - abitazione principale - prima casa - bed and breakfast -debenza - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la debenza della TARSU per un immobile destinato principalmente ad abitazione principale e prima casa, ma in parte utilizzato per lo svolgimento di un’attività di Bed and Breakfast. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che la destinazione abitativa e l’uso come prima casa escludessero o limitassero l’applicazione del tributo. È stato invece ritenuto rilevante l’impiego concreto dell’immobile: l’attività ricettiva comporta una produzione di rifiuti assimilabile, per natura e intensità, a quella di un’attività alberghiera e non alla mera utilizzazione residenziale.
La decisione
La pretesa tributaria è stata ritenuta fondata: il proprietario è assoggettato a TARSU per l’immobile o per la porzione effettivamente utilizzata per il Bed and Breakfast, anche se l’immobile costituisce abitazione principale e prima casa. L’attività ricettiva può essere trattata diversamente dalla superficie destinata a uso abitativo, secondo le modalità e le tariffe stabilite dal Comune, ferma restando la potestà regolamentare comunale di precisare le fattispecie.
Massime di principio
- L’utilizzo dell’immobile come abitazione principale o prima casa non esclude automaticamente la TARSU quando una parte dei locali è destinata a un’attività ricettiva.
- Ai fini della tassa rifiuti rileva soprattutto la destinazione concreta dei locali e la potenziale produzione di rifiuti, non soltanto la categoria catastale o la natura di abitazione principale dell’immobile.
- Un Bed and Breakfast può essere assimilato, per la parte destinata all’ospitalità, a un’attività alberghiera o ricettiva, con applicazione della disciplina e delle tariffe previste dal regolamento comunale per attività analoghe.
- La superficie destinata esclusivamente alla residenza e quella utilizzata per l’attività ricettiva possono essere assoggettate a criteri o tariffe differenti, purché il Comune rispetti la propria disciplina regolamentare.
- Per valutare casi analoghi occorre verificare il regolamento comunale TARSU/TARI vigente, la superficie effettivamente destinata all’attività, il numero e la frequenza degli ospiti e le eventuali regole locali sulle attività di Bed and Breakfast.
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