Sentenza n. 2245/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale depositata in data 12/3/2015 n. 4129
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del capo della sentenza del TAR Lazio n. 4129/2015 relativo alla condanna al pagamento delle spese legali in favore dell’avvocato antistatario
Esito
Favorevole al ricorrente (avvocato antistatario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza della sentenza del TAR Lazio n. 4129/2015, che aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di euro 200,00 per le spese legali del giudizio di ottemperanza, in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Lamentava che tale capo della sentenza non fosse stato eseguito. Ha richiesto il pagamento delle competenze liquidate, del rimborso forfettario del 15%, del contributo previdenziale del 4%, dell’IVA del 22%, delle spese vive sostenute per notifiche e copie esecutive, nonché degli interessi. Ha inoltre sostenuto che la sospensione biennale prevista dall’art. 5-sexies, comma 12-bis, della l. n. 89/2001 non fosse applicabile, poiché il credito azionato derivava da una successiva attività giudiziale contenziosa e non da somme liquidate a titolo di equa riparazione per l’irragionevole durata del processo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo non eseguita dal Ministero della Giustizia la sentenza n. 4129/2015 limitatamente al capo relativo alle spese legali spettanti all’avvocato antistatario. Ha escluso l’applicazione della sospensione biennale generalizzata prevista dall’art. 5-sexies, comma 12-bis, della l. n. 89/2001, in quanto la controversia riguardava l’esecuzione di una condanna alle spese relativa a una successiva attività giudiziale e non il pagamento diretto dell’equa riparazione. Ha ordinato al Ministero di provvedere entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza, corrispondendo euro 200,00, il rimborso forfettario del 15%, il contributo previdenziale del 4%, l’IVA del 22%, le spese vive indicate e gli interessi al tasso legale di cui all’art. 1284, comma 1, c.c., dalla pubblicazione della sentenza n. 4129/2015 fino al saldo. Il TAR ha precisato che la domanda esecutiva non comporta l’applicazione del maggior tasso previsto dall’art. 1284, comma 4, c.c. In caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore dell’Ufficio X della Direzione centrale dei servizi del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze, o un suo delegato, attribuendogli anche il potere di compiere gli atti necessari, inclusi eventuali stanziamenti di bilancio. Le spese del giudizio sono state compensate in ragione della quasi completa esecuzione della sentenza e del modesto importo residuo.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR ha utilizzato tale rito per imporre all’amministrazione l’esecuzione del capo della sentenza rimasto ineseguito e per nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.
art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001
La sospensione biennale dei giudizi di esecuzione e ottemperanza relativi al pagamento delle somme liquidate a titolo di equa riparazione non si applica all’ottemperanza avente a oggetto le spese di una successiva attività giudiziale contenziosa.
art. 1, comma 817, legge di bilancio 2025
Ha introdotto la previsione di sospensione biennale richiamata dall’art. 5-sexies, comma 12-bis, della l. n. 89/2001; la disposizione è stata interpretata restrittivamente e non applicata alla fattispecie.
art. 1284, comma 1, c.c.
Gli interessi sulle spese di lite spettano al tasso legale ordinario dalla data di pubblicazione della sentenza fino al soddisfo.
art. 1284, comma 4, c.c.
Il maggior tasso previsto per i ritardi nelle obbligazioni pecuniarie non è applicabile per il solo fatto che il creditore abbia proposto una domanda giudiziale di esecuzione.
Massime di principio
- La sospensione biennale prevista per i giudizi di esecuzione e ottemperanza relativi al pagamento di somme liquidate a titolo di equa riparazione per irragionevole durata del processo non si applica all’ottemperanza avente a oggetto le spese di lite liquidate in un successivo giudizio contenzioso, trattandosi di un credito diverso da quello indennitario originario.
- Le ipotesi di sospensione del processo sono tassative e di stretta interpretazione; non possono essere estese analogicamente a fattispecie non previste dal legislatore, anche in considerazione del principio costituzionale di ragionevole durata del processo.
- Nel giudizio di ottemperanza, l’amministrazione può essere ordinata a dare esecuzione anche al capo della sentenza relativo alle spese legali liquidate in favore del difensore antistatario, con fissazione di un termine e nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- In mancanza di una specifica statuizione giudiziale su un tasso diverso, gli interessi sulle spese di lite decorrono dalla pubblicazione della sentenza al tasso legale ordinario previsto dall’art. 1284, comma 1, c.c.; la proposizione della domanda esecutiva non determina il passaggio al maggior tasso di cui all’art. 1284, comma 4, c.c.
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