Cassazione Penale, Sentenza n. 10944/2022 del 25/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità (art. 73, comma 5-bis, TU stupefacenti) e ha disposto il ripristino integrale della pena di giorni 328 di reclusione nonostante il ricorrente avesse svolto 126 giorni della sanzione sostitutiva e avesse interrotto lo svolgimento senza colpa per essere stato inserito in un programma di recupero terapeutico residenziale, motivo che il ricorrente sostiene fosse incompatibile con il lavoro di pubblica utilità
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il giudizio al Giudice dell'esecuzione per un nuovo esame. Il Collegio ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione non abbia valutato l'esistenza dei motivi giustificativi dell'interruzione (ingresso in comunità terapeutica) e non abbia verificato la misura in cui la sanzione sostitutiva era stata regolarmente eseguita. Ha richiamato l'orientamento di legittimità secondo cui, in caso di revoca della sanzione sostitutiva, va ripristinata solo la pena residua sottraendo i giorni di lavoro di pubblica utilità regolarmente scontati, e ha disposto che il giudice proceda a valutare la fondatezza delle ragioni di sospensione e a detrarre dalla pena originaria la parte di sanzione sostitutiva effettivamente e regolarmente eseguita
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - Testo Unico delle disposizioni in materia di stupefacenti, art. 73, comma 5-bis
La revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità comporta il ripristino della sola pena residua; bisogna sottrarre dalla durata della pena inflitta la durata del lavoro di pubblica utilità regolarmente scontato
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 46551 del 25/05/2017, Nigro (Rv. 271130)
Sez. 1, n. 46551 del 25/05/2017, Nigro, Rv. 271130
Conferma il principio che, in materia di stupefacenti, la revoca della sanzione sostitutiva per mancata osservanza delle prescrizioni comporta il ripristino della sola pena residua calcolata sottraendo i giorni di lavoro regolarmente svolti
Massime di principio
- La revoca di una sanzione sostitutiva (es. lavoro di pubblica utilità) richiede che il giudice accerti se l'inadempimento sia stato colposo o incolpevole; l'interruzione per motivi legittimi e documentati (es. inserimento in comunità terapeutica) può giustificare l'interruzione senza comportare il pieno ripristino della pena detentiva
- Quando parte della sanzione sostitutiva è stata regolarmente eseguita, il giudice deve detrarre i giorni effettivamente e regolarmente svolti dalla pena originaria e disporre il ripristino solo della pena residua
- Il giudice dell'esecuzione deve motivare specificamente sull'esistenza e sulla fondatezza delle ragioni che hanno impedito l'adempimento e sul relativo computo temporale delle giornate svolte, indicando come è stato effettuato il calcolo della pena residua
- La prova della giustificazione dell'interruzione grava sul condannato in termini di allegazione e documentazione, ma il giudice deve valutare con adeguata istruzione le circostanze e la compatibilità del trattamento terapeutico con la sanzione sostitutiva
- In casi similari è opportuno chiedere al giudice dell'esecuzione l'accertamento della regolarità delle giornate svolte e la rideterminazione proporzionale della pena, evitando il meccanico ripristino integrale quando l'inadempimento sia non imputabile al condannato
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