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Ordinanza

Ordinanza n. 5534/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare, - del decreto n. 146 del 13/01/2026, notificato in pari data, con il quale il Ministero dell'Interno ha disposto l'esclusione del ricorrente dal concorso volto all'assunzione di 38 unità nella qualifica di vice direttore del Corpo dei vigili del fuoco indetto con decreto dipartimentale n. 2320 dell'11/06/2025; - del verbale n. 2 dell'08/01/2026, giacché menzionato nel decreto n. 146 del 13/01/2026, con il quale la Commissione concorsuale del Ministero dell'Interno ha ritenuto di escludere il ricorrente stante una presunta <<Alterazione dei parametri di composizione corporea: Massa grassa (FM): 29,8%>>; - in ogni caso, di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso ovvero consequenziale, compresa la scheda medica ed ogni atto correlato, laddove risultino - comunque - lesivi dell'interesse del ricorrente.

Giustizia amministrativa202602835

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal concorso per presunta alterazione dei parametri di composizione corporea, con percentuale di massa grassa pari al 29,8%

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di esclusione dal concorso per l'assunzione di 38 vice direttori del Corpo dei vigili del fuoco, nonché il verbale della commissione concorsuale e gli atti connessi. L'esclusione è stata motivata dall'accertata, secondo l'amministrazione, alterazione dei parametri di composizione corporea, individuata in una massa grassa del 29,8%. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, ma evidenzia la necessità di verificare in modo tecnico e imparziale i dati controversi relativi ad altezza, peso e percentuale di massa grassa, al fine di stabilire l'idoneità del candidato.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito né ha deciso la domanda cautelare in via definitiva. Ha disposto una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., affidandola alla Commissione sanitaria d'appello dell'Aeronautica militare di Roma, che dovrà operare mediante una commissione composta da almeno due medici, eventualmente avvalendosi di specialisti o consulenti esterni. La verificazione dovrà accertare altezza, peso, percentuale di massa grassa e conseguente idoneità o non idoneità del ricorrente alla selezione, entro il 30 aprile 2026. Dovrà essere depositata una relazione motivata, corredata della documentazione utile e della nota delle spese, entro i dieci giorni successivi. È stata garantita la partecipazione dei difensori e dei consulenti medici del ricorrente, previo preavviso di almeno cinque giorni. Il TAR ha inoltre ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale, autorizzando la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito del Ministero dell'Interno, da effettuarsi entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova entro i successivi dieci giorni. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 9 giugno 2026. Le generalità e i dati sanitari devono essere oscurati in caso di diffusione del provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 19 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per la disposizione della verificazione istruttoria.

  • art. 66 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di disporre la verificazione; nel caso concreto l'accertamento è stato affidato a un organo sanitario militare per determinare i parametri corporei e l'idoneità concorsuale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce, insieme alla disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati sanitari, la base per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute e all'oscuramento del provvedimento in caso di diffusione.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati sanitari mediante oscuramento.

Massime di principio

  • Quando la legittimità dell'esclusione da una procedura concorsuale dipende da parametri fisici o sanitari controversi, il giudice amministrativo può disporre una verificazione tecnica affidandola a un organismo pubblico dotato di specifiche competenze, imponendo un accertamento collegiale, motivato e documentato.
  • La verificazione deve essere svolta secondo termini e modalità idonei a garantire il contraddittorio tecnico, consentendo ai difensori e ai consulenti di fiducia della parte di partecipare all'incombente previo adeguato preavviso.
  • In presenza di un numero elevato di controinteressati, il giudice può ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti collocati nella graduatoria e autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione.
  • Quando il provvedimento giudiziario contiene dati idonei a rivelare lo stato di salute, la diffusione deve avvenire con oscuramento delle generalità e delle informazioni sanitarie, secondo la disciplina sulla protezione dei dati personali.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoTutela del terzo

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