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Sentenza

Sentenza del 15/07/2015 n. 14784 - Corte di Cassazione

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE - Principio di autosufficienza - Atti e documenti relativi alla censura - Riproduzione diretta o indiretta e luogo della produzione - Necessità - Omissione - Conseguenza - Inammissibilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR Lazio per vizio di motivazione, sostenendo che i giudici di merito non avessero esaminato elementi rilevanti indicativi della strumentalizzazione di operazioni di compravendita e leasing e dell'esistenza di collegamenti tra W.B. s.r.l. e S., quali la coincidenza degli amministratori e dei soci, la sede presso il medesimo studio professionale e la registrazione tardiva dei contratti. La contribuente ha proposto ricorso incidentale condizionato lamentando omessa pronuncia su questioni procedurali e di merito, tra cui la validità della notifica, la motivazione dell'avviso, l'allegazione di documenti e la mancata attivazione del contraddittorio previsto dall'art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale limitatamente al vizio di insufficiente motivazione, ritenendo lacunosa la valutazione della CTR, che aveva escluso l'esistenza di un gruppo informale e dell'indebito vantaggio fiscale senza confrontarsi adeguatamente con gli elementi indicati dall'Ufficio. È stato invece rigettato il motivo relativo alla contraddittorietà della motivazione, poiché il riferimento alla conciliazione tra S. e il fisco era meramente incidentale e non incideva sulla ratio decidendi. Il ricorso incidentale della contribuente è stato dichiarato inammissibile per violazione del principio di autosufficienza: non erano stati riprodotti nel ricorso i contenuti degli atti e dei documenti necessari a consentire alla Corte di esaminare le censure. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione

    Il vizio di insufficiente motivazione ricorre quando dalla sentenza emerga una carenza obiettiva del percorso logico seguito dal giudice, tale da non rendere comprensibile o sostenibile la decisione rispetto agli elementi acquisiti.

  • Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    il ricorso deve contenere a pena di inammissibilità... la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda

    La norma codifica il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione: il ricorrente deve indicare gli atti e i documenti rilevanti, il luogo della loro produzione e riprodurne il contenuto pertinente, direttamente o indirettamente.

  • Art. 383, comma 1, c.p.c.

    In caso di cassazione della sentenza, la Corte può rinviare la causa al giudice di merito competente affinché proceda a un nuovo esame conformandosi ai principi indicati nella decisione di legittimità.

  • Art. 112 c.p.c.

    È richiamato dalla contribuente in relazione alla presunta omessa pronuncia sulle questioni sollevate nell'appello incidentale; tuttavia la relativa censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • Artt. 137 e 148 c.p.c.

    Sono stati invocati dalla contribuente per contestare la validità della relata di notificazione dell'avviso di accertamento, ma la Corte non ha esaminato nel merito la doglianza, dichiarandola inammissibile per mancata riproduzione degli atti rilevanti.

  • Art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973

    La contribuente ha dedotto la mancata attivazione del contraddittorio previsto dalla disposizione in materia di operazioni potenzialmente elusive; anche tale censura non è stata esaminata nel merito per difetto di autosufficienza.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è sufficiente richiamare genericamente atti, documenti o doglianze già formulate nei precedenti gradi: occorre indicarne con precisione il contenuto rilevante e il luogo in cui sono stati prodotti.
  • La mancata riproduzione, diretta o indiretta, degli elementi documentali su cui si fonda una censura comporta l'inammissibilità del motivo, perché la Corte di cassazione non è tenuta a ricercare autonomamente tali elementi nei fascicoli di merito.
  • Il vizio di insufficiente motivazione sussiste quando il giudice ignora o non valuta elementi fattuali potenzialmente decisivi, rendendo il percorso argomentativo lacunoso; non coincide, invece, con il semplice dissenso dalla valutazione delle prove.
  • La contraddittorietà della motivazione richiede argomentazioni tra loro logicamente incompatibili e reciprocamente elidenti; osservazioni meramente incidentali o aggiuntive non sono sufficienti.
  • Quando la Cassazione accoglie il ricorso per un vizio motivazionale, normalmente non decide direttamente il merito, ma cassa la sentenza e rinvia al giudice competente per una nuova valutazione.

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