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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2917/2022 del 31/01/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano dieci avvisi di accertamento ICI per gli anni 2006-2010 emessi dal Comune, deducendo (i) invalidità degli atti a seguito di sospensione in autotutela dell'ente e mancata rinnovazione/adozione di nuovi atti, (ii) inesistenza del presupposto impositivo in quanto i terreni non sarebbero edificabili nonostante il loro inserimento in un comparto, (iii) carenza di motivazione relativamente alla determinazione del valore venale dei terreni e mancata indicazione dei parametri usati, (iv) illegittimità dell'applicazione di sanzioni e interessi per mancanza di prova della notifica della natura edificabile e per obiettiva incertezza dei presupposti impositivi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. In sintesi: (i) la censura sulla sospensione in autotutela è stata ritenuta domanda nuova poiché sollevata solo in sede di appello e quindi inammissibile; inoltre la sospensione in autotutela non equivale ad annullamento e, terminata la sospensione, gli atti riacquistano efficacia senza bisogno di rinnovazione; (ii) è stata confermata la giurisprudenza secondo cui i terreni inclusi in una perequazione urbanistica/comparto edificatorio assumono rilevanza fiscale per l'ICI per la mera potenzialità edificatoria, anche in assenza di piano attuativo approvato; (iii) il motivo sulla carenza di motivazione è stato dichiarato inammissibile in cassazione per mancata trascrizione/produzione dell'atto impositivo e della motivazione, impedendo la verifica da parte della Corte; inoltre la determinazione della base imponibile mediante indice edificabilità equidistribuito è stata ritenuta congrua; (iv) l'omessa comunicazione al proprietario dell'attribuzione della natura di area edificabile (ex art. 31, comma 20 L. n. 289/2002) non determina di per sé nullità né esonera dal pagamento, salvo che non sia dimostrato un concreto pregiudizio alla difesa del contribuente; pertanto sanzioni e interessi sono legittimi. Non sono state liquidate spese processuali per mancata difesa del Comune. La Corte ha inoltre disposto l'adempimento degli obblighi contributivi unificati previsti.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, comma 2

    La Corte ha ritenuto che non fosse obbligo della Commissione tributaria rilevare d'ufficio la invalidità degli atti quando la relativa censura costituisce in realtà una nuova domanda non dedotta in primo grado; l'art. 57(2) non legittima l'introduzione in appello di una causa petendi diversa senza il necessario contraddittorio di primo grado.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 18 e 24 (in particolare art. 24, comma 2)

    Nel processo tributario la causa petendi è delimitata dai motivi di ricorso introduttivo; l'introduzione in appello di un diverso titolo giuridico o di fatti non prospettati in primo grado costituisce domanda nuova e è inammissibile salvo i casi tassativi di integrazione documentale previsti dall'art. 24.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. b)

    Ai fini ICI la Corte ha interpretato che la rilevanza tributaria si fonda anche sulla mera potenzialità edificatoria: il terreno inserito in una perequazione urbanistica/comparto edificatorio può essere soggetto a ICI in ragione dell'indice perequativo di edificabilità attribuito dall'atto urbanistico comunale.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 5

    Riferito alla determinazione della base imponibile: la Corte ha ritenuto la motivazione dell'atto congrua quando il valore venale è determinato con riferimento all'indice di edificabilità equidistribuito nel comparto; tuttavia in cassazione la verifica non è possibile se l'atto impositivo non è riprodotto/allegato.

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 31, comma 20

    L'omessa comunicazione al proprietario dell'attribuzione della natura edificabile non comporta automaticamente la nullità dell'atto impositivo: non essendovi una specifica sanzione, è necessario dimostrare il concreto pregiudizio alla difesa per ottenere conseguenze invalidanti.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 10, comma 1

    Richiamata nella censura sui diritti di difesa: la Corte ha richiamato il principio della tutela del contribuente ma ha ritenuto non provato il pregiudizio concreto derivante dall'omessa comunicazione, quindi la norma non ha determinato l'annullamento degli atti qui impugnati.

  • D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 11‑quaterdecies comma 16 (convertito), e D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36 comma 2 (convertito)

    Queste disposizioni interpretative/autentiche sono state richiamate per affermare che l'edificabilità ai fini ICI può essere desunta dalla qualificazione attribuita nel piano regolatore generale adottato dal comune, anche indipendentemente dall'approvazione regionale o dall'adozione di strumenti attuativi.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1‑quater

    La Corte ha dato atto dell'esistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento, a carico del ricorrente, dell'importo aggiuntivo a titolo di contributo unificato previsto dalla norma.

  • Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 6

    Richiamato nei principi di ammissibilità del ricorso per cassazione: le censure fondate su atti di merito sono inammissibili se il ricorrente non riproduce o non individua puntualmente gli atti/documenti necessari alla verifica in sede di legittimità.

Massime di principio

  • Non è possibile introdurre in appello una nuova causa petendi o un titolo giuridico diverso da quello prospettato in primo grado: le censure nuove sono inammissibili se modificano l'oggetto sostanziale della controversia.
  • La sospensione in autotutela degli atti amministrativi non equivale ad annullamento: cessata la sospensione gli atti riacquistano efficacia senza necessità di rinnovo o riconferma.
  • I terreni inseriti in comparti di perequazione urbanistica possono essere assoggettati a ICI per la mera potenzialità edificatoria attribuita dall'atto urbanistico comunale (anche se il piano attuativo non è stato approvato), essendo significativa la qualificazione operata dal piano regolatore generale adottato.
  • L'omessa comunicazione al proprietario dell'attribuzione della natura edificabile non determina automaticamente nullità dell'atto tributario; per ottenere l'annullamento è necessario dimostrare un concreto pregiudizio alla difesa del contribuente.
  • In cassazione le censure che si fondano sulla presunta carenza motivazionale dell'atto impositivo sono inammissibili se il ricorrente non riproduce o allega l'atto e la relativa motivazione, impedendo così la verifica di legittimità.
  • Sanzioni e interessi possono essere legittimamente applicati a decorrere dalla data in cui il contribuente ha omesso il pagamento, quando i presupposti impositivi risultano sufficientemente chiari e non ricorra obiettiva incertezza provata.

Testo integrale

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