Cassazione Civile, Ordinanza n. 10718/2023 del 20/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (aggiudicatario)
La controversia
La controversia nasce da tre procedure di espropriazione immobiliare riunite, promosse contro due debitori esecutati e aventi ad oggetto, in parte, una villa con terreni circostanti in Manduria. All’esito delle vendite delegate, il giudice dell’esecuzione emise decreto di trasferimento in favore dell’aggiudicatario. I debitori proposero opposizione agli atti esecutivi avverso il decreto, poi rigettata dal tribunale. In cassazione dedussero sette motivi: 1) illegittimità dello scorporo dei terreni dalla villa e conseguente invalidità del decreto di trasferimento, sostenendo che il bene, fabbricato rurale realizzato in base alla normativa regionale pugliese, fosse privato dei terreni asserviti; 2) omessa pronuncia sulla mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento di una delle procedure riunite; 3) omessa motivazione sul mancato accoglimento della chiusura anticipata della procedura per infruttuosità, assumendo che il ricavato fosse irrisorio rispetto al valore del bene; 4) erroneo apprezzamento sul prezzo di vendita, ritenuto vile e iniquo; 5) irregolarità della busta contenente l’offerta di acquisto, per asserita mancanza di deposito rituale e di certificazione del professionista delegato; 6) e 7) ulteriori censure, collegate alla mancata rinnovazione delle trascrizioni e alla sproporzione tra valore e prezzo di aggiudicazione, deducendo anche un preteso clima di intimidazione nelle vendite giudiziarie. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, inammissibili i motivi sulla rinnovazione delle trascrizioni perché nuovi e comunque non decisivi, infondato il motivo sulla chiusura anticipata, infondato quello sul prezzo vile, inammissibile la censura sulla busta d’offerta per mancata critica alla ratio decidendi, e inammissibile il motivo fondato sul preteso clima intimidatorio per genericità e richiesta di nuova valutazione del fatto.
La decisione
Il ricorso è stato integralmente rigettato. La Corte ha rilevato, in via preliminare, che non occorreva verificare la notifica ai non costituiti perché il ricorso era prima facie infondato. Nel merito: ha stabilito che il preteso vizio derivante dallo scorporo dei terreni andava fatto valere contro l’ordinanza di vendita e non contro il decreto di trasferimento; ha dichiarato nuove e quindi inammissibili le questioni sulla rinnovazione della trascrizione dei pignoramenti e, comunque, non decisive perché ogni pignoramento ha effetto indipendente ex art. 493, comma 2, c.p.c.; ha confermato il rigetto della chiusura anticipata ex art. 164-bis disp. att. c.p.c., perché il ricavato era stato ritenuto idoneo a coprire le spese e a soddisfare in parte il credito; ha escluso che il solo divario tra valore e prezzo di aggiudicazione integri prezzo vile ai sensi dell’art. 586 c.p.c., in assenza di elementi perturbatori specifici; ha ritenuto non censurata adeguatamente la valutazione del tribunale sulla regolarità della busta d’offerta, basata sulla certificazione del professionista delegato; ha infine condannato i ricorrenti alle spese e dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 175 c.p.c.
richiamato per affermare il dovere del giudice di evitare attività processuali superflue e definire sollecitamente il giudizio quando il ricorso sia prima facie infondato o inammissibile
art. 127 c.p.c.
richiamato insieme all'art. 175 c.p.c. a sostegno della gestione del processo in modo da evitare formalità inutili
art. 360 c.p.c.
primo comma, nn. 3, 4 e 5
richiamato come base formale dei motivi, ma la Corte rileva spesso cumuli impropri e censure generiche o non specifiche
art. 586 c.p.c.
la sospensione del trasferimento per prezzo vile richiede un prezzo ingiusto derivante da fenomeni distorsivi del mercato o interferenze illecite, non la sola difformità dal valore originario di stima
art. 617 c.p.c.
il vizio dell'ordinanza di vendita va fatto valere con opposizione agli atti esecutivi contro quell'atto, non contro il successivo decreto di trasferimento
art. 569 c.p.c.
richiamato per indicare che la formazione del lotto e la disposta vendita sono avvenute con l'ordinanza emessa all'udienza ex art. 569 c.p.c.
art. 493, comma 2, c.p.c.
ogni pignoramento ha effetto indipendente, anche se riunito ad altri in unico processo; perciò l'inefficacia di uno dei pignoramenti non incide sugli altri
art. 164-bis disp. att. c.p.c.
la chiusura anticipata della procedura è ammissibile solo quando, dopo aver tentato o escluso gli strumenti per massimizzare la vendita, il bene risulti concretamente invendibile o il ricavato sia solo irrisorio
art. 132, secondo comma, c.p.c.
richiamato nelle censure di nullità/motivazione, ma senza rilievo decisivo nella decisione
artt. 112, 113, 114, 115 e 116 c.p.c.
richiamati dai ricorrenti a sostegno di censure varie; la Corte non li ritiene violati nei termini prospettati
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Il vizio dell'ordinanza che determina il lotto o disciplina la vendita deve essere fatto valere con l'opposizione agli atti esecutivi contro quel provvedimento, non contro il successivo decreto di trasferimento, salvo specifiche diverse ragioni di invalidità.
- Nel ricorso per cassazione non sono ammissibili questioni nuove non trattate nel giudizio di merito; in particolare, nelle opposizioni esecutive non possono essere introdotti motivi nuovi rispetto a quelli dedotti nella fase sommaria.
- Chi deduce in cassazione una questione di fatto o di contenuto di atti del processo deve riportare nel ricorso gli elementi essenziali degli atti rilevanti, altrimenti la censura difetta di specificità e non consente il controllo ex actis.
- La mancata rinnovazione di una trascrizione di pignoramento di una procedura riunita non incide sulla validità di un diverso pignoramento autonomamente efficace, poiché ogni pignoramento conserva effetto indipendente.
- La chiusura anticipata della procedura esecutiva per infruttuosità richiede una valutazione prognostica oggettiva di concreta invendibilità o di ricavo meramente irrisorio, dopo avere esperito o escluso gli strumenti idonei a massimizzare il realizzo.
- Ai fini della sospensione o caducazione della vendita per prezzo vile non basta che il prezzo sia sensibilmente inferiore alla stima originaria; occorre la prova di specifici fattori perturbatori o di interferenze illecite che abbiano alterato la correttezza della procedura.
- La censura di legittimità deve colpire la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata; se la decisione si fonda su una certificazione o su un accertamento e il ricorso non lo attacca, il motivo è inammissibile.
- Nel giudizio di cassazione non è consentita una rivalutazione del merito o delle risultanze istruttorie, specie quando la doglianza si limiti a una narrazione generica di fatti senza supporto specifico.
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