Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 8054/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento a) del decreto del Ministero della salute del 6 luglio 2022 (Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018), pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022; b) del decreto del Ministro della Salute del 6 ottobre 2022 (Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015 2016 2017 2018), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 2022, destinato a quantificare gli importi dovuti dai singoli fornitori; c) dell'accordo del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano su proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, recante “Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018” (rep. atti n. 181/CSR); d) della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, avente per oggetto “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78”; e) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali, antecedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti.

Giustizia amministrativa202301068

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di certificazione del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici, decreto ministeriale recante linee guida per il ripiano, accordo Stato-Regioni, circolare ministeriale e atti consequenziali

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato, chiedendone l'annullamento, gli atti statali e presupposti relativi alla quantificazione e al ripiano del superamento del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di avere versato la quota ridotta del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali, depositando le relative ricevute, e ha sostenuto che tale pagamento avesse estinto l'obbligazione per gli anni considerati.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse e, quindi, l'improcedibilità del ricorso, senza esaminare nel merito le censure rivolte agli atti impugnati. Il Collegio ha ritenuto che l'integrale versamento della quota del 25 per cento, previsto dall'art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, estinguesse l'obbligazione dell'azienda fornitrice e precludesse ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa all'obbligo di pagamento per gli anni 2015-2018. La fattispecie non è stata qualificata come cessazione della materia del contendere, poiché il pagamento ridotto consente di conseguire un bene della vita diverso da quello perseguito con il ricorso originario, consistente nell'eliminazione degli atti impugnati senza effettuare alcun pagamento. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 9-ter, comma 9, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    Prevede gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici nell'ambito del meccanismo di ripiano del superamento del tetto di spesa.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    Riguarda i provvedimenti regionali e provinciali relativi agli importi dovuti dalle aziende fornitrici.

  • art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118

    per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali

    Il versamento integrale della quota ridotta del 25 per cento estingue l'obbligazione dell'azienda fornitrice e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa all'obbligo di pagamento per gli anni 2015-2018; nel giudizio relativo agli atti statali, determina il venir meno dell'interesse alla decisione.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato quale disposizione processuale applicabile alla trattazione della causa.

Massime di principio

  • Quando una sopravvenuta disciplina normativa consente al ricorrente di estinguere l'obbligazione controversa mediante il pagamento di una quota ridotta e stabilisce che tale pagamento preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa, viene meno l'interesse alla decisione sul ricorso volto all'annullamento degli atti presupposti dell'obbligazione.
  • L'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse va distinta dalla cessazione della materia del contendere quando la sopravvenienza non elimina integralmente il bene della vita originariamente perseguito, ma offre un diverso risultato favorevole, come l'estinzione dell'obbligazione mediante pagamento ridotto anziché l'eliminazione degli atti impugnati senza pagamento.
  • La dichiarazione del ricorrente, non contestata e accompagnata dalla documentazione attestante il pagamento previsto dalla legge, può essere ritenuta sufficiente a dimostrare il venir meno dell'interesse alla decisione anche in assenza del deposito, da parte di tutte le amministrazioni resistenti, della documentazione loro richiesta.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.