Ordinanza n. 2866/2026 - Roma, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - del giudizio finale di non ammissione alle prove orali dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato - sessione 2025, comunicato in data 1° aprile 2026; - del verbale della seduta del 21 gennaio 2026 di valutazione della prova scritta di parte ricorrente e, per quanto di ragione e ove occorrer possa, degli altri verbali, atti e attività rese dalla commissione per gli esami di avvocato e/o la Corte d’appello di Milano nella parte in cui questa ha valutato l’elaborato di parte ricorrente, formulando un giudizio inferiore alla soglia minima di 18 punti/30 richiesta ai fini dell’ammissione all’orale; - ove occorra e nei limiti del proprio interesse, dell’elenco degli ammessi alla prova orale pubblicato dalla Corte d’appello di Roma; - ove occorra, del verbale n. 2 del 5 dicembre 2025 con cui la commissione centrale istituita presso il Ministero della giustizia ha emanato i criterî generali di valutazione; - di ogni altro atto presupposto o conseguenziale, e per la conseguente condanna alla riammissione alla procedura e alla rivalutazione degli elaborati da parte di diversa commissione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio finale di non ammissione alle prove orali dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, unitamente alla valutazione numerica dell'elaborato scritto
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La candidata ha impugnato il giudizio finale di non ammissione alle prove orali dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, il verbale di valutazione della prova scritta e gli ulteriori atti della commissione esaminatrice e della commissione centrale, deducendo l'illegittimità della valutazione dell'elaborato, cui era stato attribuito un punteggio inferiore alla soglia minima di 18 punti su 30. Ha chiesto, in via cautelare, la sospensione degli atti impugnati e, nel merito, la riammissione alla procedura e la rivalutazione degli elaborati da parte di una diversa commissione.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris. In questa fase il Collegio ha ritenuto che la valutazione tecnico-discrezionale della commissione, espressa mediante voto numerico, non evidenziasse macroscopici errori logici o formali. Le sottolineature presenti sull'elaborato risultavano anzi idonee a cogliere deviazioni rispetto ai criteri logici e ragionevoli fissati dalla commissione centrale. Non è stata quindi disposta la sospensione degli atti impugnati. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo.
Massime di principio
- In sede cautelare, la contestazione della valutazione tecnico-discrezionale di una commissione esaminatrice non integra un sufficiente fumus boni iuris quando il giudizio, anche espresso mediante voto numerico, non presenti macroscopici errori logici o formali.
- La presenza, nell'elaborato esaminato, di sottolineature riconducibili a deviazioni dai criteri di valutazione fissati dalla commissione può confermare, nella fase cautelare, la plausibilità e non arbitrarietà del giudizio della commissione esaminatrice.
- L'assenza di macroscopici errori logici o formali nella valutazione tecnico-discrezionale impedisce l'adozione della sospensione cautelare degli atti di non ammissione a una prova successiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 15 mag 2026Ordinanza n. 1112/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 15 mag 2026Ordinanza n. 1116/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 15 mag 2026Ordinanza n. 1085/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 15 mag 2026Ordinanza n. 1086/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 15 mag 2026Ordinanza n. 1087/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 15 mag 2026Ordinanza n. 1088/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →