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Sentenza

Sentenza n. 2794/2026 - Napoli, Sezione 4

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia ovvero pronuncia di altra idonea misura cautelare, dei seguenti provvedimenti: - quanto al ricorso principale ed ai motivi aggiunti depositati il 26 febbraio 2026: - della Delibera di Aggiudicazione n.354/2025 a firma del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, comunicata in data 28 novembre 2025 e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, relativo alla “Procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023 e smi, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui agli artt. 108 e 110 per l’affidamento del Servizio di Raccolta dei rifiuti portuali prodotti nelle aree demaniali marittime ricadenti nella circoscrizione di competenza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale comprendente i porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia” (CIG: B6D0D9EA59); - della nota ADSP di comunicazione dell’aggiudicazione Registro Ufficiale.U.0032504 del 28 novembre 2025; - dei verbali di gara, tutti considerati e ivi inclusi il verbale di seduta riservata del 07/11/2025 con cui la Commissione Giudicatrice ha ritenuto congrue le giustificazioni rese dal RTI controinteressato, nonché i verbali di ammissione alla gara e di formazione della graduatoria finale; - della nota del RUP prot. n. 28394 del 22/10/2025, nella parte in cui ha limitato la richiesta di chiarimenti ad alcuni profili, omettendo di rilevarne altri di palese criticità, e del conseguente giudizio positivo di congruità; - ove occorra, del Disciplinare di gara e del Capitolato Speciale d’Appalto, nella parte in cui fossero interpretati in senso ostativo all’accoglimento del presente ricorso; -di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto. e per la declaratoria di inefficacia del contratto, ove medio tempore stipulato, e per il conseguente subentro del RTI ricorrente nell’appalto, ovvero, in via subordinata, per la condanna della Stazione Appaltante al risarcimento del danno per equivalente. - quanto al ricorso incidentale depositato il 29 gennaio 2026: - dei verbali di gara del "Servizio di Raccolta dei rifiuti portuali prodotti nelle aree demaniali marittime ricadenti nella circoscrizione di competenza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale comprendente i porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia" - segnatamente di: 1. seduta del 07.07.2025; 2. II seduta del 22.07.2025; 3. III seduta del 25.07.2025; 4. IV seduta del 07.11.2025 per la parte in cui non preveda all’esclusione della ricorrente principale; per la parte e le ragioni di cui ai motivi di diritto che seguono; - in via tuzioristica, se ed in quanto possa occorrere, dell’art. 7.3 del Disciplinare di gara e dell’art. 4.1 Capitolato Speciale d’Appalto, nella parte in cui dovessero essere interpretati nel senso che la iscrizione nel Registro Galleggianti della Capitaneria di Porto dei mezzi nautici (n. 1 mezzo nautico abilitato per il Porto di Castellammare di Stabia e n. 2 mezzi nautici per il Porto di Napoli e Salerno) costituisca requisito che l’Operatore Economico deve possedere al momento della presentazione della offerta; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto, ivi compresa la FAQ n. 5 del 03.06.20225 ove interpretata nel senso che la iscrizione nel Registro Galleggianti della Capitaneria di Porto dei mezzi nautici (n. 1 mezzo nautico abilitato per il Porto di Castellammare di Stabia e n. 2 mezzi nautici per il Porto di Napoli e Salerno) costituisce requisito di partecipazione che l’Operatore Economico deve possedere al momento della presentazione della offerta.

Giustizia amministrativa202507272

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Aggiudicazione dell’appalto per il servizio di raccolta dei rifiuti portuali nei porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia, con i relativi verbali, la verifica di congruità dell’offerta e gli atti presupposti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, seconda classificata, ha impugnato l’aggiudicazione in favore del RTI primo classificato, deducendo: l’assenza, al momento della partecipazione, del requisito relativo ai mezzi nautici e alla loro iscrizione nel Registro Galleggianti della Capitaneria di Porto; l’inattendibilità e l’anomalia dell’offerta aggiudicataria per errata quantificazione dei ricavi, dei costi della manodopera, degli ammortamenti dei mezzi nautici, dei costi di noleggio e di ulteriori costi; la violazione dei principi di immodificabilità e segretezza dell’offerta e della par condicio, per avere l’aggiudicataria modificato il Piano Economico Finanziario in sede di giustificazioni; l’illegittima attribuzione del punteggio premiale relativo ai mezzi tecnici; infine, con motivi aggiunti, l’omessa considerazione dei canoni per la concessione di beni demaniali marittimi necessari all’allestimento del cantiere. La controinteressata ha proposto ricorso incidentale, deducendo cause di esclusione della ricorrente principale, tra cui la mancata presentazione del progetto di riassorbimento del personale, la carenza della disponibilità di alcuni mezzi, l’inidoneità di un’imbarcazione e l’insostenibilità dell’offerta.

La decisione

Il TAR ha esaminato prioritariamente il ricorso principale, ritenendo che il suo eventuale rigetto avrebbe reso improcedibile il ricorso incidentale e richiamando il principio per cui la proposizione di ricorsi reciprocamente escludenti non impedisce l’esame del ricorso principale da parte dell’offerente interessato all’aggiudicazione. Il primo motivo è stato respinto: i mezzi nautici erano esistenti, disponibili e pronti per l’immatricolazione, mentre l’iscrizione nel Registro Galleggianti è stata qualificata come requisito di esecuzione, non come requisito di partecipazione a pena di esclusione. Il secondo motivo è stato respinto. Quanto al costo della manodopera, il giudice ha rilevato che la lex specialis prevedeva espressamente la non assoggettabilità a ribasso di tale componente e che i concorrenti si erano adeguati senza contestare tempestivamente la clausola. Le censure sui costi di ammortamento, noleggio e personale implicavano una sostituzione del giudizio tecnico-amministrativo della stazione appaltante e non evidenziavano manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento. Il terzo motivo è stato respinto perché le variazioni esposte in sede di giustificazioni costituivano chiarimenti su una discrasia derivante da un errore materiale nei fogli di calcolo, richiesti dalla stazione appaltante, e non una modifica dell’offerta; inoltre, la rettifica aveva inizialmente comportato ricavi inferiori, senza alterare la par condicio. Il quarto motivo è stato respinto: la dotazione minima dei mezzi era rispettata, mentre i requisiti più stringenti relativi alla fase esecutiva dovevano essere verificati prima dell’avvio del servizio. È stata inoltre esclusa la prova di resistenza, poiché anche eliminando il punteggio premiale contestato l’aggiudicataria avrebbe conservato un punteggio superiore a quello della ricorrente. I motivi aggiunti sono stati respinti perché la lex specialis non imponeva ai concorrenti di avere una sede operativa all’interno del porto, sicché i relativi canoni demaniali non costituivano costi necessariamente valutabili. Il ricorso principale e i motivi aggiunti sono stati quindi respinti, con conferma degli atti impugnati; il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile per carenza di ulteriore utilità. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 4.000 per ciascuna delle due parti resistenti, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 71 d.lgs. 36/2023

    Disciplina la procedura aperta utilizzata per l’affidamento del servizio.

  • art. 108 d.lgs. 36/2023

    Richiamato quale fondamento del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

  • art. 110 d.lgs. 36/2023

    Richiamato in relazione alla valutazione dell’offerta e alla verifica di congruità.

  • art. 95, comma 1, lett. e), d.lgs. 36/2023

    Invocato dalla ricorrente quale possibile fondamento dell’esclusione per informazioni false o fuorvianti; il giudice non ne ha ravvisato i presupposti.

  • art. 98, comma 3, lett. b), d.lgs. 36/2023

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla dedotta causa di esclusione per informazioni false; la censura è stata respinta.

  • art. 96, comma 15, d.lgs. 36/2023

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla dedotta esclusione e alla segnalazione all’ANAC; il giudice ha escluso la carenza del requisito di partecipazione.

  • art. 120 c.p.a.

    Rilevante per il rito applicabile alle controversie in materia di affidamento di contratti pubblici, secondo il contesto processuale della pronuncia.

  • art. 1, par. 1, terzo comma, e par. 3, direttiva 89/665/CEE

    “osta a che un ricorso principale ... venga dichiarato irricevibile ... quali che siano il numero di partecipanti ... e il numero di quelli che hanno presentato ricorsi”

    Il ricorso principale dell’offerente interessato all’aggiudicazione non può essere dichiarato irricevibile per il solo fatto che anche il controinteressato abbia proposto un ricorso incidentale escludente.

Massime di principio

  • La distinzione tra requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione dipende dalla funzione del requisito e dalla struttura della lex specialis: i primi sono necessari per accedere alla gara, mentre i secondi attengono alle modalità concrete di esecuzione e, salvo diversa e chiara previsione della legge di gara, devono essere posseduti al momento della stipulazione o dell’avvio del servizio.
  • L’iscrizione o immatricolazione dei mezzi presso un registro amministrativo funzionale alla loro operatività può costituire requisito di esecuzione, e non requisito di partecipazione a pena di esclusione, quando la lex specialis non qualifichi espressamente tale iscrizione come requisito partecipativo né preveda la relativa omissione quale causa di esclusione.
  • Il giudizio di congruità dell’offerta è espressione di discrezionalità tecnica ed è sindacabile solo in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti; il giudice non può sostituire le proprie valutazioni a quelle della stazione appaltante mediante una autonoma rimodulazione delle singole voci di costo.
  • I chiarimenti resi nel procedimento di verifica dell’anomalia non integrano una modifica dell’offerta quando si limitano a spiegare una discrasia derivante da un errore materiale nei documenti di calcolo, senza alterare gli elementi essenziali dell’offerta né attribuire un indebito vantaggio competitivo all’operatore.
  • Un requisito più stringente previsto dalla disciplina tecnica del capitolato per l’esecuzione del servizio non può determinare l’esclusione dalla gara se la lex specialis lo configura come obbligo da verificare nella fase esecutiva e il concorrente possiede il distinto requisito minimo di partecipazione. In caso di contestazione del punteggio premiale, occorre inoltre dimostrare che la sua eliminazione avrebbe potuto modificare l’esito della gara.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRequisiti di partecipazione ed esclusioneOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCause di esclusioneAnomalia dell'offertaCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaConcorrenza ed evidenza pubblicaOnere della prova e principio dispositivoTutela del terzo

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