Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11521/2022 del 29/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo, tramite difensore, plurime censure: 1) indeterminatezza del capo di imputazione (art. 429, comma 1, lett. c) c.p.p.), sostenendo che mancassero le modalità materiali delle appropriazioni e che la formulazione non consentisse una difesa efficace; 2) violazione dell'art. 521 c.p.p. per sopravvenuta emersione in dibattimento di un "fatto diverso" quanto al locus commissi delicti, con richiamo all'art. 604 c.p.p.; 3) erronea qualificazione del luogo di consumazione del delitto di peculato (art. 314 c.p.) e conseguente doglianza sulla consumazione seriale presso sportelli bancari; 4) vizi di motivazione e illogicità delle argomentazioni dei giudici di merito rispetto all'assoluzione richiesta; 5) omessa e insufficiente valutazione della possibilità che i prelievi in contanti fossero giustificati (autorizzazione del giudice tutelare per ausiliaria) e della mancata istruttoria della G.d.F. su ulteriori spese o anticipi personali; 6) criticità e travisamento probatorio con riguardo alla falsità degli atti contestati (note della responsabile della struttura).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto manifestamente infondati i motivi dedotti: l'imputazione era sufficientemente specifica alla luce dell'attività istruttoria e delle deposizioni (es. Guardia di Finanza); la modifica del luogo di consumazione non costituiva "fatto nuovo" e non violava il principio di correlazione (art. 521 c.p.p.); le doglianze sulla qualificazione del luogo di consumazione e sulla motivazione erano prive di fondamento alla luce degli accertamenti di merito che avevano evidenziato incongruenze e mancanze nei rendiconti, omissioni nella dichiarazione di una pensione e spese non documentate; la Corte ha ritenuto inoltre che la ricorrente non avesse adeguatamente contestato in appello la prova sulla falsità degli atti. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento equitativo di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. pen. (peculato)

    Il reato di peculato può essere accertato anche in presenza di prelievi ripetuti; la Corte ha ritenuto che l'assenza di documentazione e l'inconciliabilità dei rendiconti con le entrate giustificassero l'attribuzione delle somme alla disponibilità patrimoniale del tutore

  • art. 482 e art. 476 cod. pen. (falso)

    Le falsità nei rendiconti e nelle attestazioni possono essere ritenute provate se emergono incongruenze e testimonianze contrarie; la Corte ha ritenuto sufficiente la prova fornita dai giudici di merito

  • art. 110 cod. pen.

    Concorso di persone nel reato: applicato per ricostruire i comportamenti rilevanti in capo all'imputata

  • art. 429, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    La norma sulla nullità della citazione per indeterminatezza è stata interpretata in senso restrittivo: è sufficiente che il capo contenga i tratti essenziali e che l'attività istruttoria abbia reso l'imputato adeguatamente informato per difendersi

  • art. 521, comma 2, cod. proc. pen.

    La modifica del luogo di consumazione non costituisce necessariamente un "fatto nuovo"; pertanto la variazione del locus non comporta automaticamente vizio di correlazione tra accusa e sentenza

  • art. 604 cod. proc. pen.

    Richiamata dalla difesa in relazione al "fatto diverso", ma la Corte ha ritenuto che la modifica prospettata rientrasse in una mera variazione dell'originaria contestazione e non imponesse l'applicazione dell'articolo

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna al pagamento alla Cassa delle ammende per ricorso inammissibile; applicata qui per l'irrogazione di una somma equitativa di Euro 3.000,00

Massime di principio

  • L'imputazione non è nulla per indeterminatezza se, oltre alla formulazione testuale, l'attività istruttoria e la partecipazione dell'imputato al processo consentono di conoscere i tratti essenziali del fatto e di esercitare la difesa.
  • La modifica del luogo di consumazione (locus commissi delicti) in sentenza rispetto all'imputazione non costituisce automaticamente un "fatto nuovo": può essere considerata una mera variazione e non viola il principio di correlazione, salvo che introduca elementi fattuali essenziali non prevedibili dalla parte.
  • In reati di peculato e rendiconto (tutela/amministrazione di patrimonio altrui), l'assenza di documentazione e la mancata dichiarazione di entrate rilevanti possono legittimare la presunzione che i fondi siano stati destinati dal tutore a uso proprio, salvo prova specifica e alternativa fornita dal difensore.
  • Le doglianze di fatto o di travisamento probatorio devono essere formulate con specificità in sede d'appello per essere esaminate in cassazione; questioni generiche o nuove non adeguatamente sviluppate possono essere dichiarate inammissibili.
  • La Corte di legittimità valuta anche la completezza dell'istruttoria di merito: se i giudici di primo e secondo grado hanno motivato dettagliatamente le conclusioni, la cassazione richiede errori di diritto evidenti o vizio motivazionale grave per riformare.
  • Quando la difesa invoca giustificazioni (es. spese in contanti autorizzate), è fondamentale produrre prove concrete e puntuali già in appello (documenti, testimoni) perché la mera allegazione non basta a superare accertamenti negativi dei giudici di merito.
  • Il ricorso per cassazione è soggetto a limiti formali e sostanziali: presentare motivi generici o non consentiti dall'art. 173 disp. att. può determinare l'inammissibilità e l'addebito delle spese e delle somme alla Cassa delle ammende.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.