Cassazione Penale, Sentenza n. 11521/2022 del 29/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo, tramite difensore, plurime censure: 1) indeterminatezza del capo di imputazione (art. 429, comma 1, lett. c) c.p.p.), sostenendo che mancassero le modalità materiali delle appropriazioni e che la formulazione non consentisse una difesa efficace; 2) violazione dell'art. 521 c.p.p. per sopravvenuta emersione in dibattimento di un "fatto diverso" quanto al locus commissi delicti, con richiamo all'art. 604 c.p.p.; 3) erronea qualificazione del luogo di consumazione del delitto di peculato (art. 314 c.p.) e conseguente doglianza sulla consumazione seriale presso sportelli bancari; 4) vizi di motivazione e illogicità delle argomentazioni dei giudici di merito rispetto all'assoluzione richiesta; 5) omessa e insufficiente valutazione della possibilità che i prelievi in contanti fossero giustificati (autorizzazione del giudice tutelare per ausiliaria) e della mancata istruttoria della G.d.F. su ulteriori spese o anticipi personali; 6) criticità e travisamento probatorio con riguardo alla falsità degli atti contestati (note della responsabile della struttura).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto manifestamente infondati i motivi dedotti: l'imputazione era sufficientemente specifica alla luce dell'attività istruttoria e delle deposizioni (es. Guardia di Finanza); la modifica del luogo di consumazione non costituiva "fatto nuovo" e non violava il principio di correlazione (art. 521 c.p.p.); le doglianze sulla qualificazione del luogo di consumazione e sulla motivazione erano prive di fondamento alla luce degli accertamenti di merito che avevano evidenziato incongruenze e mancanze nei rendiconti, omissioni nella dichiarazione di una pensione e spese non documentate; la Corte ha ritenuto inoltre che la ricorrente non avesse adeguatamente contestato in appello la prova sulla falsità degli atti. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento equitativo di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 314 cod. pen. (peculato)
Il reato di peculato può essere accertato anche in presenza di prelievi ripetuti; la Corte ha ritenuto che l'assenza di documentazione e l'inconciliabilità dei rendiconti con le entrate giustificassero l'attribuzione delle somme alla disponibilità patrimoniale del tutore
art. 482 e art. 476 cod. pen. (falso)
Le falsità nei rendiconti e nelle attestazioni possono essere ritenute provate se emergono incongruenze e testimonianze contrarie; la Corte ha ritenuto sufficiente la prova fornita dai giudici di merito
art. 110 cod. pen.
Concorso di persone nel reato: applicato per ricostruire i comportamenti rilevanti in capo all'imputata
art. 429, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
La norma sulla nullità della citazione per indeterminatezza è stata interpretata in senso restrittivo: è sufficiente che il capo contenga i tratti essenziali e che l'attività istruttoria abbia reso l'imputato adeguatamente informato per difendersi
art. 521, comma 2, cod. proc. pen.
La modifica del luogo di consumazione non costituisce necessariamente un "fatto nuovo"; pertanto la variazione del locus non comporta automaticamente vizio di correlazione tra accusa e sentenza
art. 604 cod. proc. pen.
Richiamata dalla difesa in relazione al "fatto diverso", ma la Corte ha ritenuto che la modifica prospettata rientrasse in una mera variazione dell'originaria contestazione e non imponesse l'applicazione dell'articolo
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna al pagamento alla Cassa delle ammende per ricorso inammissibile; applicata qui per l'irrogazione di una somma equitativa di Euro 3.000,00
Massime di principio
- L'imputazione non è nulla per indeterminatezza se, oltre alla formulazione testuale, l'attività istruttoria e la partecipazione dell'imputato al processo consentono di conoscere i tratti essenziali del fatto e di esercitare la difesa.
- La modifica del luogo di consumazione (locus commissi delicti) in sentenza rispetto all'imputazione non costituisce automaticamente un "fatto nuovo": può essere considerata una mera variazione e non viola il principio di correlazione, salvo che introduca elementi fattuali essenziali non prevedibili dalla parte.
- In reati di peculato e rendiconto (tutela/amministrazione di patrimonio altrui), l'assenza di documentazione e la mancata dichiarazione di entrate rilevanti possono legittimare la presunzione che i fondi siano stati destinati dal tutore a uso proprio, salvo prova specifica e alternativa fornita dal difensore.
- Le doglianze di fatto o di travisamento probatorio devono essere formulate con specificità in sede d'appello per essere esaminate in cassazione; questioni generiche o nuove non adeguatamente sviluppate possono essere dichiarate inammissibili.
- La Corte di legittimità valuta anche la completezza dell'istruttoria di merito: se i giudici di primo e secondo grado hanno motivato dettagliatamente le conclusioni, la cassazione richiede errori di diritto evidenti o vizio motivazionale grave per riformare.
- Quando la difesa invoca giustificazioni (es. spese in contanti autorizzate), è fondamentale produrre prove concrete e puntuali già in appello (documenti, testimoni) perché la mera allegazione non basta a superare accertamenti negativi dei giudici di merito.
- Il ricorso per cassazione è soggetto a limiti formali e sostanziali: presentare motivi generici o non consentiti dall'art. 173 disp. att. può determinare l'inammissibilità e l'addebito delle spese e delle somme alla Cassa delle ammende.
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