Cassazione Civile, Ordinanza n. 09299/2023 del 04/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla società, rilevando che l’Agenzia delle Entrate aveva medio tempore provveduto al rimborso dell’IRAP e che la rinuncia era stata ritualmente comunicata alle controparti. Conseguentemente ha dichiarato l’estinzione del giudizio. Spese compensate.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società aveva presentato istanze di rimborso per IRES e IRAP relative agli anni d’imposta 2007, 2008 e 2009, sostenendo di avere versato i tributi due volte per la medesima fattispecie: una prima volta secondo il criterio di competenza, una seconda volta in esecuzione dell’accertamento fiscale notificato in relazione a un diverso anno d’imposta, al fine di evitare procedure esecutive. Le istanze erano rimaste senza risposta; i ricorsi dinanzi al giudice tributario di primo grado erano stati respinti e, in appello, la decisione era stata solo parzialmente favorevole alla contribuente. In cassazione la società deduceva un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., lamentando l’omesso esame di un fatto decisivo: la CTR avrebbe trascurato quanto accertato dal consulente tecnico d’ufficio, in particolare sul diritto al rimborso IRAP e sul diverso trattamento delle perdite ai fini del rimborso IRES. Tuttavia, prima della decisione, la ricorrente depositava dichiarazione di rinuncia al ricorso, attestando che nelle more l’Agenzia aveva provveduto al rimborso dell’IRAP e notificando l’atto alle controparti.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Norma richiamata quale base delle istanze di rimborso presentate dalla contribuente per i tributi asseritamente versati in eccesso.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Invocato per denunciare l’omesso esame di un fatto decisivo da parte del giudice d’appello.
art. 372 c.p.c.
Richiamato per la produzione in cassazione della dichiarazione di rinuncia notificata alle controparti.
art. 309 c.p.c.
Indicato come base per la declaratoria di estinzione del giudizio a seguito della rinuncia al ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, ritualmente comunicata alle controparti e depositata in giudizio, determina l’estinzione del processo.
- Se nelle more del giudizio la pretesa sostanziale è stata spontaneamente soddisfatta, la rinuncia al ricorso può chiudere il contenzioso senza decisione nel merito.
- Quando il ricorso viene estinto per rinuncia, la Corte può compensare le spese di lite.
- Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo non viene scrutinato nel merito se interviene validamente rinuncia al ricorso prima della decisione.
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