Cassazione Penale, Sentenza n. 17798/2026 del 18/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il CLEMENTINI impugna l'ordinanza di esecuzione che ha confermato la confisca diretta di somme di danaro e di alcuni beni mobili e immobili, deducendo: (i) errore nell'applicazione del nuovo indirizzo delle Sezioni Unite (sentenza Massini) sulla confisca del denaro, sostenendo che il mutamento giurisprudenziale avrebbe dovuto incidere sulla statuizione irrevocabile; (ii) vizio di motivazione e mancato nesso di derivazione diretta tra reato e beni immobili, in particolare per un immobile acquistato nell'aprile 2010 (anteriore alla consumazione del reato istantaneo di dichiarazione infedele) e per immobili indicati come acquistati nel 2011 ma che in realtà erano stati acquistati nel 2009 (errore materiale legato a variazione catastale). Inoltre il ricorrente ha prospettato che l'immobile del 2010 era acquistato con mutuo e non con profitto del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso: ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente ai beni immobili acquistati nel 2010 e nel 2011, revocandone la confisca, perché i reati di dichiarazione infedele sono delitti istantanei e non possono rendere confiscabili in via diretta beni acquistati anteriormente alla consumazione del reato; inoltre è stato riconosciuto un errore materiale nelle date di acquisto per alcune proprietà (variazione catastale confusa con data di acquisto). Per il resto il ricorso è stato rigettato: la confisca delle somme di denaro e degli altri beni indicati è stata confermata. La Corte ha inoltre disposto la comunicazione al Procuratore Generale in sede ai sensi dell'art. 626 c.p.p.
Norme richiamate
art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Il riferimento individua la Corte d'Appello quale giudice dell'esecuzione e la legittimazione a decidere sull'incidente di esecuzione.
art. 673 cod. proc. pen.
«il giudice dell'esecuzione può revocare, ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., una sentenza di condanna pronunciata dopo l'entrata in vigore dellalegge che ha abrogato la norma incriminatrice...»
Richiamato nel quadro dei limiti della revocabilità delle sentenze: non è possibile ottenere la revoca di una statuizione irrevocabile basandosi solo su un mutamento dell'interpretazione giurisprudenziale (se non sussiste abolitio criminis o pronuncia di incostituzionalità).
art. 674 cod. proc. pen.
Norma collegata alle impugnazioni ed ai rimedi in materia di esecuzione; citata nel contesto dell'incidente di esecuzione e dei termini per l'impugnazione.
art. 626 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la comunicazione al Procuratore Generale in sede riguardo alle revoche di misure ablative.
Sez. U, sent. n. 13783/2024 (Massini)
«la confisca di somme di danaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato, mentre, qualora tale nesso di pertinenzialità non sussista, la stessa deve essere considerata come confisca per equivalente...»
Le Sezioni Unite hanno affermato che la confisca diretta del denaro richiede prova della derivazione causale; in assenza di tale prova la confisca è per equivalente. Tuttavia la Corte osserva che questo mutamento giurisprudenziale non può essere usato per revocare una statuizione irrevocabile in assenza di abolitio criminis.
Sez. U, n. 26259/2015 (Mraidi)
«il giudice dell'esecuzione può revocare, ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., una sentenza di condanna ... allorché l'evenienza di abolitiocriminis non sia stata rilevata dal giudice della cognizione»
Principio secondo cui la revocabilità di una sentenza è ammessa solo in presenza di abolitio criminis accertata dal giudice, mentre un mutamento interpretativo della giurisprudenza non vale a revocare statuizioni irrevocabili.
Sez. 3, n. 32469/2023 (Stea)
Citata a supporto dell'orientamento secondo cui non può essere revocata una sentenza per mera modifica dell'orientamento giurisprudenziale; applicata anche in materia di confisca.
Massime di principio
- La confisca diretta di somme di denaro richiede la prova della derivazione causale del denaro dal reato; in mancanza, la misura è da considerare confisca per equivalente.
- Un mutamento dell'interpretazione giurisprudenziale (anche se sancito dalle Sezioni Unite) non è di per sé motivo sufficiente per revocare una sentenza irrevocabile tramite l'incidente di esecuzione: è necessaria l'abolitio criminis o una pronuncia di incostituzionalità della norma.
- Nei reati istantanei (es. dichiarazione infedele) i beni acquistati anteriormente al momento di consumazione del reato non possono essere considerati "profitto diretto" e quindi non sono confiscabili in via diretta per quel reato.
- Errori materiali o documentali sulle date di acquisto dei beni (es. confusione tra data di variazione catastale e data di acquisto) possono determinare l'annullamento della confisca se dimostrano che l'acquisto è avvenuto prima del reato.
- L'incidente di esecuzione è lo strumento corretto per contestare misure ablative disposte in una sentenza divenuta irrevocabile, ma il suo successo dipende dalla natura dell'argomento (abolizione del reato o illegittimità della norma, non meri mutamenti interpretativi).
- Nel valutare la riconducibilità di beni al profitto del reato è necessario distinguere fra elementi probatori che dimostrino il nesso causale diretto e mere congetture temporali o presunzioni non suffragate da documentazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 17656/2026 del 18/05/2026
- Sentenza penale · 18 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 17657/2026 del 18/05/2026
- Sentenza penale · 18 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 17661/2026 del 18/05/2026
- Sentenza penale · 18 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 17662/2026 del 18/05/2026
- Sentenza penale · 18 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 17664/2026 del 18/05/2026
- Sentenza penale · 18 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 17665/2026 del 18/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →