Cassazione Penale, Sentenza n. 19091/2024 del 14/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rilevato che il termine prescrizionale era ampiamente decorso in data 14 luglio 2013 e, non essendo evidenti cause di proscioglimento nel merito, ha dichiarato immediatamente l'estinzione del reato per prescrizione ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. Tale declaratoria ha determinato l'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna, con assorbimento delle restanti censure.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso censurava, tra l'altro, la nullità della citazione nel giudizio di appello, alla luce della rimessione in termini disposta con ordinanza ex art. 670 cod. proc. pen. (19/09/2023) che affermava l'inconsapevolezza dell'imputato circa la celebrazione del giudizio di appello. Parallelamente è stata valutata la decorrenza del termine prescrizionale, con riferimento alla data della sua estinzione (14 luglio 2013).
Norme richiamate
art. 670 cod. proc. pen.
Consente la rimessione in termini quando l'imputato è rimasto inconsapevole della celebrazione del giudizio; qui l'ordinanza del 19/09/2023 ha accertato tale inconsapevolezza, rilevante rispetto alla validità della citazione in appello.
art. 129, comma 1, cod. proc. pen.
Stabilisce l'obbligo per il giudice di dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione quando il termine prescrizionale è decorso e non sussistono cause evidenti di proscioglimento; qui ha determinato la declaratoria di estinzione e l'annullamento senza rinvio della condanna.
Massime di principio
- Quando il termine prescrizionale è già decorso, il giudice deve rilevare d'ufficio l'estinzione del reato ex art. 129 c.p.p. e può annullare senza rinvio la sentenza di condanna.
- La rimessione in termini ex art. 670 c.p.p. serve a sanare il difetto di conoscenza dell'imputato sulla celebrazione del processo, ma non impedisce la valutazione autonoma della prescrizione già maturata.
- È fondamentale calcolare con precisione la data di decorrenza e gli eventuali eventi che interrompono/sospendono la prescrizione: l'accertamento della prescrizione prevale quando rende impossibile la prosecuzione del giudizio sul merito.
- L'annullamento senza rinvio è appropriato quando l'estinzione per prescrizione impedisce che un nuovo esame del merito produca effetti utili; le censure sopravvenienti restano assorbite dalla declaratoria estintiva.
- La nullità della citazione in appello può essere rilevante, ma se la prescrizione è intervenuta antecedentemente o comunque è evidente, la declaratoria di estinzione risolve la controversia impedendo conseguenze processuali diverse.
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