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Legge

L.R. FVG 24/2006

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport.

Normativa regionaleL.R. FVG 24/2006Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 24/2006 riordina e trasferisce a Comuni, Province e Comunità montane numerose funzioni amministrative e contributive in agricoltura, ambiente, energia, urbanistica, mobilità, cultura e sport. Le funzioni decorrono in generale dall’1 gennaio 2007; per cultura e sport l’efficacia dipende dagli atti di indirizzo previsti. Contiene norme transitorie, abrogazioni e stanziamenti per il biennio 2007-2008.

Conferimento di funzioni amministrative agli enti locali del Friuli Venezia Giulia in agricoltura, ambiente, energia, pianificazione, mobilità, cultura e sport

Conferimento di funzioni amministrative agli enti locali del Friuli Venezia Giulia

La legge riordina il sistema delle competenze amministrative regionali nel Friuli Venezia Giulia, trasferendo a Comuni, Province e Comunità montane funzioni, procedimenti, contributi e autorizzazioni in numerose materie settoriali. La disciplina si applica esclusivamente nel territorio regionale e, per molte funzioni, opera dal 1° gennaio 2007.

Principi generali e decorrenza

Il provvedimento è ispirato ai principi di sussidiarietà, adeguatezza, completezza, omogeneità, efficienza, economicità, autonomia organizzativa e responsabilità degli enti locali, con trasferimento delle risorse necessarie. La Regione mantiene funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento, monitoraggio e vigilanza. Le funzioni e i procedimenti conferiti sono esercitati dagli enti locali dal 1° gennaio 2007; il personale regionale adibito alle funzioni trasferite è oggetto di trasferimento secondo le modalità fissate dalla contrattazione collettiva e dai provvedimenti regionali.

Meccanismi di coordinamento e potere sostitutivo

La legge prevede forme di coordinamento tra Regione ed enti locali in sede di Consiglio delle autonomie locali, con verifica dell’efficacia dell’azione amministrativa e correttivi condivisi. In caso di persistente inattività nell’esercizio obbligatorio delle funzioni autorizzative conferite, la Regione può esercitare il potere sostitutivo, assegnando prima un termine non inferiore a 30 giorni, salvo urgenza motivata, e poi agendo anche tramite commissario.

Riordino delle competenze in materia agricola, forestale e montana

In materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna, i Comuni rilasciano alcune certificazioni e vidimazioni, mentre le Province assumono molte autorizzazioni e funzioni contributive. Tra le principali competenze comunali vi sono la certificazione della localizzazione dell’azienda in zona montana o svantaggiata e la vidimazione di registri relativi a paste alimentari e latte, oltre ad alcune certificazioni fiscali per la piccola proprietà contadina.

Le Province autorizzano l’acquisto di prodotti fitosanitari, gestiscono la raccolta del tartufo per gli aspetti loro assegnati, autorizzano la raccolta di piante spontanee per fini scientifici, didattici e officinali e la cattura temporanea per inanellamento scientifico. Sul piano degli incentivi, alle Province sono trasferiti numerosi contributi per colture pregiate, associazioni ornitologiche, parchi comunali e intercomunali, biotopi, pesca e acquacoltura, apicoltura, fattorie didattiche e interventi agroalimentari legati alle “Strade del vino”.

Gestione di aree protette e riserve naturali

Il Comune di Grado riceve la gestione della Riserva naturale regionale della Valle Cavanata, con finalità di conservazione della biodiversità, ricerca scientifica e valorizzazione naturalistica; il Comune subentra anche nei rapporti di lavoro con il personale operaio addetto alla manutenzione della riserva. La Provincia di Trieste assume la titolarità degli interventi per la Riserva naturale marina di Miramare e concede il relativo contributo al WWF quale ente gestore.

Funzioni delle Comunità montane e delle Province in montagna

Alle Comunità montane sono attribuite funzioni di incentivo e contributo per l’allevamento del bestiame nelle malghe, la viabilità di accesso alle malghe e ai pascoli, nonché vari interventi in ambito montano e forestale. Province e Comunità montane gestiscono, secondo i territori di competenza, autorizzazioni al transito di veicoli in zone vincolate, rilievo di alberi monumentali, finanziamenti per strade vicinali, consorzi forestali, agricoltura biologica, apicoltura, agriturismo e interventi a favore delle zone svantaggiate.

Ambiente, rifiuti e bonifiche

Alle Province sono conferite le autorizzazioni per l’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, i contributi per lo smaltimento dell’amianto, i contributi per impianti di smaltimento e recupero rifiuti e le autorizzazioni alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti. Le Province esercitano inoltre funzioni in materia di inquinamento atmosferico, compresi autorizzazioni alle emissioni, controlli e potere sostitutivo verso i Comuni in caso di inerzia nella predisposizione dei piani di azione.

Energia e controllo degli impianti

La disciplina ripartisce le competenze energetiche tra Comuni e Province sulla base della potenza degli impianti e dell’estensione territoriale. I Comuni gestiscono le funzioni di promozione delle fonti rinnovabili, certificazione energetica, controllo degli impianti termici nei comuni sopra 40.000 abitanti e autorizzazioni per impianti fino a determinate soglie di potenza, per elettrodotti e per depositi di oli minerali. Le Province curano il controllo degli impianti termici nei comuni fino a 40.000 abitanti e le autorizzazioni per impianti di potenza superiore, oltre agli elettrodotti che interessano più comuni della stessa provincia.

Pianificazione territoriale, mobilità e trasporto pubblico locale

Ai Comuni è attribuita la competenza sull’autorizzazione paesaggistica per interventi su corsi d’acqua relativi alla posa di condutture, infrastrutture a rete e impianti destinati alla distribuzione locale di servizi di interesse pubblico. Alle Province spettano invece incentivi per la mobilità e il trasporto pubblico locale, la promozione del mezzo pubblico, la realizzazione di piste ciclabili, nonché le funzioni autorizzative in materia di viabilità trasferite dalla Regione. Per le piste ciclabili è esclusa la Rete delle Ciclovie di Interesse Regionale (ReCIR), per la quale resta una disciplina specifica.

Cultura, sport e politiche giovanili

La legge ripartisce le funzioni contributive tra Comuni, Province e Regione in base al prevalente interesse locale, provinciale o regionale. I Comuni sostengono attività culturali, sportive e giovanili di interesse locale; le Province intervengono per iniziative di interesse provinciale, tutela della lingua friulana e delle parlate minori, assegni di studio e contributi alle Società di Mutuo Soccorso; la Regione conserva il finanziamento delle iniziative di preminente interesse regionale e degli investimenti per impianti sportivi di grandi dimensioni. Sono previsti strumenti di coordinamento tramite comitati e atti di indirizzo regionali.

Procedimenti soppressi e semplificazioni

Sono soppressi diversi procedimenti regionali ormai trasferiti agli enti locali o ritenuti non più necessari, tra cui contributi per veicoli a ridotto inquinamento, scuolabus, piste ciclabili, incentivi per piani urbani del traffico, parcheggi, autobus accessibili e taxi attrezzati. Sono inoltre soppressi altri procedimenti in agricoltura, foreste, diritto allo studio, cultura, lingua friulana, energia e rifiuti.

Regime transitorio e procedimenti in corso

I procedimenti in corso al 1° gennaio 2007 relativi alle funzioni conferite o soppresse che abbiano già comportato impegni di spesa regionali sono conclusi dalla Regione. Per cultura e sport, l’esercizio da parte di Comuni e Province decorre dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione degli atti di indirizzo previsti dalla legge. Fino all’adozione dei regolamenti provinciali o comunali continuano ad applicarsi, ove compatibili, i regolamenti regionali vigenti.

Aspetti finanziari

La legge autorizza stanziamenti significativi per il biennio 2007-2008 per il trasferimento delle risorse agli enti locali e per il personale trasferito, con attribuzione delle quote mediante deliberazione della Giunta regionale. Sono inoltre previste risorse specifiche per gli interventi in materia di strade vicinali, cultura del vino, agriturismo e altre funzioni trasferite, mediante corrispondenti storni di bilancio e nuove istituzioni capitolari.

Abrogazioni

Dal 1° gennaio 2007 sono abrogate numerose disposizioni regionali, in larga parte già superate dal riordino delle competenze o riferite a materie e contributi non più gestiti dalla Regione. Il quadro abrogativo è ampio e comprende norme su edilizia scolastica, foreste, agricoltura, trasporto pubblico locale, lingua friulana, energie, rifiuti e diversi incentivi settoriali.

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