L.R. FVG 29/2006
Norme per favorire le utenze domestiche nell'acquisto di energia elettrica, di gas e di taluni prodotti assicurativi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge del Friuli Venezia Giulia promuove e disciplina gruppi d’acquisto cooperativi vigilati dalla Regione per ridurre il costo di energia elettrica e gas delle utenze domestiche, con possibile estensione ai prodotti assicurativi contro calamità naturali. Prevede requisiti stringenti per l’iscrizione, vigilanza del CRV, contributi una tantum fino a 50.000 euro e una norma transitoria che consente l’operatività nel settore elettrico dall’1 luglio 2007.
Sostegno ai gruppi d’acquisto per energia elettrica, gas e prodotti assicurativi
Sostegno ai gruppi d’acquisto per utenze domestiche
La legge regionale del Friuli Venezia Giulia promuove la costituzione e il funzionamento di cooperative denominate gruppi d’acquisto, con l’obiettivo di ridurre il costo di approvvigionamento di energia elettrica e gas per le utenze domestiche. La disciplina è limitata al territorio regionale ed è affiancata da un sistema di vigilanza e di requisiti organizzativi molto dettagliati.
Ambito di applicazione e finalità
La Regione interviene nell’ambito delle azioni di contenimento del costo dell’energia per favorire forme cooperative di acquisto collettivo. I gruppi sono vigilati dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e devono operare nel rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza. La legge utilizza anche la nozione di CRV, ossia il Comitato Regionale di Vigilanza.
Requisiti per l’iscrizione all’elenco regionale
La Regione istituisce un elenco dei gruppi d’acquisto vigilati e idonei. L’iscrizione è subordinata a una serie di condizioni sostanziali e organizzative, verificate dalla struttura regionale competente e approvate dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di energia.
In particolare, il gruppo deve:
- essere costituito come società cooperativa a mutualità prevalente con sede in Friuli Venezia Giulia;
- assolvere agli obblighi tributari con versamenti effettuati nell’ambito del territorio regionale;
- essere formato, sia per l’acquisto di energia elettrica sia per quello di gas, da almeno 10.000 soci cooperatori;
- mantenere stabilmente tale soglia minima e non superare mai il quinto delle utenze domestiche regionali di energia elettrica e gas;
- conformarsi a un regolamento che disciplini i rapporti con i soci, prevedendo il recesso senza penalità con preavviso non superiore a 60 giorni;
- ottenere l’approvazione dello statuto e del regolamento secondo le procedure previste dalla legge.
Assetto interno, governance e trasparenza
Lo statuto deve prevedere un consiglio di amministrazione composto da 5 a 9 membri, che elegge al proprio interno il presidente. I componenti devono possedere requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità richiamati dal testo unico bancario.
L’elezione del consiglio avviene con voto segreto, metodo D’Hondt e liste di candidati, con preferenza espressa dall’associato. L’avviso di convocazione dell’assemblea elettiva deve essere pubblicato e recapitato al domicilio del socio almeno 60 giorni prima, con mezzi idonei a provare la ricezione.
È sempre consentito il voto per corrispondenza e con forme telematiche. Il gruppo deve inoltre:
- sottoporsi alle verifiche del CRV, consentendo l’accesso a tutti i documenti e la possibilità di audizione degli esponenti;
- redigere rapporti quadrimestrali e annuali, approvati dal consiglio di amministrazione e pubblicati online senza indugio;
- rendere costantemente informato il pubblico sulla propria attività;
- pubblicare sul proprio portale web i rapporti del CRV che lo riguardano;
- non acquistare titoli emessi da società che producono, trasportano o distribuiscono energia elettrica e gas;
- non ammettere tali soggetti tra i soci finanziatori;
- accantonare utili solo nella misura strettamente necessaria al prudente svolgimento dei compiti istituzionali;
- finanziare le attività necessarie trasferendone il costo sul prezzo pagato dai soci per l’energia e il gas.
Regolamento dei rapporti con i soci
Il regolamento della cooperativa deve definire le modalità con cui il socio richiede la fornitura di energia elettrica e gas e quelle con cui il gruppo soddisfa la richiesta. Per i contratti di fornitura di durata superiore a due anni deve essere sempre prevista la possibilità di recesso senza penalità con preavviso non superiore a 60 giorni.
Il regolamento deve anche disciplinare:
- il trasferimento ai soci del costo dell’energia elettrica e del gas, nonché degli oneri gestionali;
- le modalità di attribuzione e distribuzione di eventuali ristorni.
Vigilanza e sospensione o revoca dell’iscrizione
La vigilanza è affidata al CRV, costituito dal Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta e su proposta dell’Assessore competente. Il comitato dura in carica tre anni, i componenti possono essere riconfermati per un ulteriore mandato e resta in funzione fino alla nomina del successivo.
Il CRV è composto da cinque revisori contabili iscritti all’albo ufficiale, uno dei quali svolge la funzione di presidente. Si riunisce almeno ogni 90 giorni; il direttore del servizio regionale per l’energia partecipa senza voto e il suo servizio funge da segreteria tecnica.
Il CRV:
- monitora costantemente l’attività dei gruppi;
- segnala senza indugio alla struttura regionale competente ogni aspetto gestionale contrastante con la legge;
- acquisisce le informazioni necessarie anche convocando in audizione gli esponenti dei gruppi;
- redige un rapporto semestrale e uno annuale per ciascun gruppo, pubblicato senza indugio sul sito della Regione e su quello del gruppo.
Se vengono meno una o più condizioni richieste dall’articolato, la Giunta regionale sospende l’iscrizione. Il gruppo deve ripristinare le condizioni entro 30 giorni; in caso contrario l’iscrizione è revocata. Non può ottenere una nuova iscrizione il gruppo che sia già stato revocato due volte.
Statuto e modifiche successive
La cooperativa che intende iscriversi deve sottoporre alla Giunta regionale lo statuto e il regolamento, che vengono approvati su proposta dell’Assessore competente. Qualsiasi modifica successiva dello statuto o del regolamento richiede una preventiva approvazione con la medesima procedura; in difetto, il gruppo perde l’iscrizione all’elenco regionale.
Contributi e finanziamenti regionali
La Regione può concedere, nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato, un contributo una tantum fino a 50.000 euro per ciascun gruppo, destinato a sovvenzionare gli investimenti di primo impianto. L’iscrizione all’elenco regionale è condizione per accedere al contributo.
I criteri, le modalità di erogazione, le eventuali revoche, la presentazione delle domande e l’assegnazione dei contributi sono demandati a un regolamento regionale adottato ai sensi della normativa sul procedimento amministrativo.
Acquisto di prodotti assicurativi
I gruppi possono anche operare nell’acquisto di prodotti assicurativi destinati alle famiglie e finalizzati a coprire rischi derivanti da calamità naturali. Questa attività è consentita a condizione che il gruppo:
- non acquisti titoli emessi da società assicurative;
- non ammetta tali soggetti tra i soci finanziatori.
Norma transitoria e decorrenza operativa
Per il settore dell’energia elettrica i gruppi hanno facoltà di operare a partire dall’1 luglio 2007. La legge entra in vigore il 4 gennaio 2007.
Disposizioni finanziarie
Le spese per i compensi e i rimborsi dei componenti del CRV gravano su specifiche unità di bilancio del triennio 2006-2008. Per i contributi ai gruppi è autorizzata una spesa di 100.000 euro per l’anno 2007, coperta mediante storno di pari importo da altra unità previsionale di base.
Attualità della disciplina
La legge è fortemente legata alla fase di avvio dei gruppi d’acquisto e a un esercizio finanziario ormai chiuso, con una norma transitoria riferita all’operatività dal 2007 e stanziamenti concentrati sull’anno 2007. Per questo, pur essendo formalmente una disciplina regionale organica, appare oggi in larga parte superata e sostanzialmente deprecata.
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