L.R. FVG 22/2006
Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Friuli Venezia Giulia le funzioni amministrative sul demanio marittimo a finalità turistico-ricreativa: piano di utilizzazione, competenze di Regione e Comuni, requisiti e procedure per le concessioni, controlli e regime transitorio. Esclude laguna di Grado e Marano e aree con regime tavolare. Prevede disciplina transitoria fino al Piano e modifica una norma sul demanio idrico.
Demanio marittimo turistico-ricreativo in Friuli Venezia Giulia
Demanio marittimo turistico-ricreativo in Friuli Venezia Giulia
La legge disciplina l’esercizio delle funzioni amministrative sui beni del demanio marittimo destinati a finalità turistico-ricreativa nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia. L’impianto ruota attorno a un piano di utilizzazione, alla ripartizione delle competenze tra Regione e Comuni e a regole per concessioni, controlli e regime transitorio.
Ambito di applicazione ed esclusioni
La disciplina riguarda le funzioni trasferite dallo Stato alla Regione in materia di demanio marittimo turistico-ricreativo, nel rispetto dei principi di adeguatezza, sussidiarietà, trasparenza, non discriminazione, pubblicità e concorrenza. L’azione amministrativa deve inoltre ispirarsi a sostenibilità ambientale, programmazione e sviluppo economico-sociale.
Sono esclusi:
- le concessioni del demanio marittimo facenti parte della laguna di Grado e Marano;
- la regolamentazione dell’uso delle aree costiere assoggettate a regime tavolare intestate a soggetti privati o pubblici diversi dallo Stato.
Piano di utilizzazione del demanio marittimo
La Regione predispone il Piano di Utilizzazione delle aree del demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa. Il Piano doveva essere emanato entro 150 giorni dall’entrata in vigore della legge e costituisce lo strumento centrale di disciplina delle concessioni e delle autorizzazioni.
Il Piano regola in particolare:
- le procedure di rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni;
- le attività di valutazione;
- le forme di pubblicità, informazione e conoscibilità dei procedimenti per l’affidamento di concessioni di rilevante interesse economico.
Il Piano deve essere coerente con i principi generali della legge e con quelli del procedimento amministrativo regionale, oltre che con criteri di omogeneità, semplificazione, accelerazione procedurale, programmazione efficace e collaborazione tra Regione, Stato ed enti locali.
Contenuti del Piano e procedimento di approvazione
La proposta del Piano è predisposta dall’Amministrazione regionale per i beni demaniali a finalità turistico-ricreativa. Il Piano contiene:
- criteri e direttive generali per l’esercizio delle funzioni amministrative;
- prescrizioni per la gestione del demanio marittimo e per le opere in esso ricadenti;
- disposizioni per la tutela paesaggistica e lo sviluppo ecosostenibile;
- individuazione delle aree per interventi di infrastrutturazione e di quelle destinate a enti e associazioni senza fini di lucro, comprese quelle con attività socio-assistenziali;
- standard qualitativi e quantitativi dei servizi;
- regole per rilascio e rinnovo delle concessioni;
- criteri, modalità e divieti per affidamento a terzi delle attività in concessione o per il subentro.
Il procedimento di approvazione prevede:
- adozione della Giunta regionale, sentiti Autorità marittima competente, enti locali, amministrazioni statali interessate e associazioni regionali di categoria del turismo;
- parere del Consiglio delle autonomie locali;
- parere della competente Commissione consiliare permanente entro 30 giorni;
- approvazione con deliberazione conforme della Giunta e decreto del Presidente della Regione.
Il Piano entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Competenze dei Comuni e della Regione
I Comuni esercitano in via generale le funzioni amministrative sul demanio marittimo turistico-ricreativo, salvo le competenze riservate alla Regione.
Ai Comuni spetta in particolare:
- il rilascio di concessioni e autorizzazioni nel rispetto del Piano, con esclusione delle concessioni di interesse regionale;
- la manutenzione ordinaria dei beni demaniali, la pulizia delle spiagge non concesse e, in caso di inerzia dei concessionari, la raccolta e gestione dei rifiuti spiaggiati nelle aree in concessione, con possibilità di rivalsa;
- la vigilanza sull’uso delle aree demaniali a finalità turistico-ricreativa;
- la trasmissione alla Regione delle informazioni necessarie per il Catasto Regionale del Demanio.
La Regione conserva le funzioni di:
- pianificazione di settore;
- indirizzo;
- classificazione dei beni demaniali marittimi secondo la valenza turistica.
In particolare, la Regione provvede alla redazione e approvazione del Piano, al rilascio delle concessioni ultrasessennali, alla classificazione delle aree, delle pertinenze e degli specchi acquei e all’organizzazione e aggiornamento del Catasto Regionale del Demanio, integrato con il Sistema Informativo Territoriale Regionale.
Catasto Regionale del Demanio
È istituita una banca dati regionale delle informazioni sulle aree demaniali e sulle occupazioni, denominata Catasto Regionale del Demanio (Ca.R.D.). Vi confluiscono anche le informazioni provenienti dagli enti locali.
La Regione persegue inoltre lo scambio di informazioni e documentazione con le amministrazioni statali tramite protocolli d’intesa.
Requisiti dei concessionari
Il concessionario deve possedere requisiti di idoneità:
- tecnico-professionale, desumibile dalle professionalità richieste e dalle attività pregresse pertinenti;
- organizzativa, legata all’adeguatezza dell’organico e/o delle attrezzature;
- economico-finanziaria, dimostrabile con dichiarazioni bancarie, bilanci o estratti di bilancio, fatturato globale o fatturato relativo ad attività similari.
Il possesso di tali requisiti non è richiesto per gli enti pubblici; è inoltre escluso, per le aree riservate a enti e associazioni senza fini di lucro con attività socio-assistenziali, per i soggetti di cui al Piano.
Concessioni di durata ultrasessennale
Per le concessioni di durata superiore a sei anni, l’istruttoria deve basarsi su una documentazione rafforzata, comprensiva di:
- relazione tecnica illustrativa degli interventi e relativo computo dei costi;
- cronoprogramma con tempi di avvio e conclusione delle opere, anche per fasi;
- piano finanziario con costi di realizzazione, gestione, finanziari, ammortamenti, rientri previsti, utenza stimata e tariffazione;
- ulteriori elementi richiesti dal concedente.
Gli atti concessori ultrasessennali devono indicare:
- rapporto tra recupero degli investimenti e durata della concessione;
- valore degli investimenti e ammortamento annuo di riferimento;
- clausola di possibile riduzione della durata se il cronoprogramma non è rispettato;
- garanzia finanziaria pari al 10% del costo degli interventi o, comunque, non inferiore a tre annualità del canone.
Se alla scadenza il concessionario non ha ammortizzato integralmente gli investimenti, la quota residua è posta a carico del subentrante secondo una stima regolamentata da apposito regolamento, da emanarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Procedure di affidamento in concessione
L’affidamento avviene di regola mediante selezione comparativa, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e concorrenza.
L’avviso di selezione è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione e all’albo pretorio del Comune, con invito a presentare offerte entro un termine non inferiore a 20 giorni e non superiore a 90 giorni.
In presenza di più istanze si privilegia l’offerta più vantaggiosa, valutata secondo almeno sei criteri tra quelli predeterminati e resi noti nell’avviso, tra cui:
- qualità dei servizi;
- piano degli investimenti;
- capacità di integrazione con il sistema turistico-ricettivo;
- durata della concessione;
- qualità di impianti e manufatti;
- fruibilità e accessibilità per soggetti disabili;
- priorità ex articolo 37 del codice della navigazione;
- altri criteri indicati nella selezione.
Per concessioni a enti o associazioni senza fini di lucro, il criterio di priorità del codice della navigazione è obbligatorio e pesa almeno il 30%; per concessioni turistiche già oggetto di concessione pesa almeno il 10%.
Se perviene un’istanza autonoma, questa viene pubblicata e si aprono 20-90 giorni per osservazioni, opposizioni o istanze concorrenti; poi si procede con selezione comparativa. Sono escluse le domande incompatibili con i vincoli urbanistici, paesaggistici e ambientali vigenti.
In caso di subentro, il nuovo concessionario deve rilevare il personale necessario allo svolgimento delle attività concesse.
Revoca, decadenza e affidamento di attività a terzi
Le concessioni possono essere revocate, in tutto o in parte, per i casi previsti dal codice della navigazione e per gravi violazioni o inadempimenti.
Se vi sono gravi violazioni o inadempimenti che non determinano decadenza, l’autorità concedente revoca la concessione entro tre mesi dalla constatazione.
In caso di revoca per motivi di pubblico interesse o per sopravvenuto contrasto con il Piano, il concessionario ha preferenza nell’assegnazione di nuove concessioni.
La decadenza è dichiarata nei casi previsti dal codice della navigazione.
Il concessionario può affidare a terzi, previa autorizzazione, la gestione di attività specialistiche e secondarie nell’ambito della concessione.
Valenza turistica e classificazione delle aree
La Regione individua le aree del territorio da classificare nelle categorie A, B e C, sulla base della valenza turistica alta, normale o minore. La valutazione tiene conto di:
- caratteristiche fisiche, ambientali e paesaggistiche;
- grado di sviluppo turistico;
- stato delle acque e balneabilità;
- ubicazione e accessibilità;
- caratteristiche di strutture, attrezzature e servizi.
La classificazione è normalmente soggetta a revisione quadriennale.
Aree di particolare interesse naturalistico
La gestione e la manutenzione delle aree di particolare interesse naturalistico appartenenti al demanio marittimo possono essere affidate, mediante apposite convenzioni, ad associazioni ambientaliste o di volontariato che assumano l’impegno alla gestione e pulizia dei tratti di arenile.
Norme transitorie
La Regione deve consegnare ai Comuni le pratiche relative alle funzioni trasferite entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge e comunque prima dell’approvazione del Piano.
In prima applicazione, la proposta di Piano di Utilizzazione deve essere definita entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Fino all’entrata in vigore del Piano è vietato rilasciare nuove concessioni, salvo quelle per opere di pubblica utilità e per interventi necessari ad adempiere prescrizioni di legge o regolamento.
Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del Piano, deve essere verificata la conformità al Piano; se manca, l’autorità concedente dichiara l’improcedibilità e provvede entro 90 giorni per le aree interessate secondo la procedura di selezione.
Decorso il termine di 150 giorni senza approvazione del Piano, il rilascio di nuove concessioni e i rinnovi avvengono comunque nel rispetto della legge e dei principi di pianificazione pubblica, selezione concorrenziale, trasparenza e parità di partecipazione.
Per le concessioni vigenti sono comunque ammessi fino alla scadenza interventi di infrastrutturazione e sviluppo nel rispetto delle previsioni sulle concessioni ultrasessennali.
Il concessionario subentrante, in prima applicazione, deve rimborsare al concessionario uscente la quota degli investimenti autorizzati dalla Regione nei tre anni antecedenti l’entrata in vigore della legge e non ammortizzati.
Modifica alla legge regionale 16/2002
La legge modifica la disciplina regionale in materia di difesa del suolo e demanio idrico, sostituendo nell’articolo 39, comma 6, della legge regionale 16/2002 la data "dall’1 gennaio 2007" con "dall’1 gennaio 2008".
Profili di attualità
La disciplina appare ancora rilevante per la gestione delle concessioni demaniali marittime turistico-ricreative in Friuli Venezia Giulia, soprattutto per la ripartizione di competenze, i criteri di affidamento e la classificazione delle aree. Restano centrali il Piano di Utilizzazione e le regole procedurali e transitorie previste dalla legge.
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