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Legge

L.R. FVG 23/2006

Disposizioni urgenti in materia di personale.

Normativa regionaleL.R. FVG 23/2006Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge interviene sul personale regionale, sul comparto unico e sul Corpo forestale dello Stato. Disciplina temporanea e finanziata con oneri a carico del bilancio 2006-2008: sostituzioni nel personale dei gruppi consiliari, accesso all’area forestale, uso di graduatorie concorsuali, inquadramento del personale trasferito e adeguamenti retributivi e di istituti giuridici nel comparto unico, soprattutto con effetti dal 2005 al 2008.

Disposizioni urgenti in materia di personale della Regione Friuli Venezia Giulia

Disposizioni urgenti in materia di personale

La legge regionale disciplina una serie di interventi urgenti in materia di personale della Regione Friuli Venezia Giulia, del comparto unico e dell’area forestale. Molte previsioni hanno efficacia collegata a esercizi finanziari o a decorrenze ormai remote, mentre la disciplina resta rilevante soprattutto per ricostruzioni storiche o contenziosi su rapporti sorti nel periodo considerato.

Sostituzione temporanea del personale assegnato ai gruppi consiliari

Per il personale assegnato ai gruppi consiliari, se il dipendente è temporaneamente impossibilitato a svolgere le funzioni per gravidanza e puerperio, obblighi di leva, richiamo alle armi o malattia, può essere disposta l’assegnazione temporanea di un ulteriore addetto di categoria equivalente. La scelta del sostituto segue le modalità previste dalla stessa legge regionale richiamata nella disciplina modificata.

Gli eventuali oneri derivanti da questa possibilità sono posti a carico di specifiche unità previsionali di base del bilancio pluriennale 2006-2008 e del bilancio 2006.

Accesso alle categorie dell’Area forestale

La legge introduce una disciplina specifica per l’accesso alle categorie dell’Area forestale nel comparto regionale.

Per la categoria FA è previsto l’accesso tramite:

  • pubblico concorso per esami o per titoli ed esami;
  • oppure pubblico concorso per esami seguito da corso di formazione.

Possono partecipare i candidati in possesso di diploma di scuola secondaria superiore; possono inoltre essere richiesti ulteriori requisiti in relazione alle mansioni da svolgere.

Per la categoria FC l’accesso avviene mediante pubblico concorso per esami o per titoli ed esami, con partecipazione riservata a candidati in possesso di:

  • laurea specialistica;
  • laurea di primo livello;
  • diploma di laurea del previgente ordinamento,

in relazione al profilo professionale richiesto.

Recupero da graduatorie concorsuali

La disciplina sul recupero da graduatorie concorsuali viene sostituita in senso ampliativo.

Le amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale possono coprire posti vacanti o disponibili, nei limiti della dotazione organica, utilizzando idonei di graduatorie approvate da altre amministrazioni del comparto, previa intesa con queste ultime. Restano fermi:

  • l’obbligo di scorrimento delle graduatorie;
  • la corrispondenza tra categoria e profilo professionale.

Il candidato inserito in graduatoria non subisce pregiudizio se rifiuta l’assunzione presso un’amministrazione diversa da quella che ha bandito il concorso.

La medesima logica si applica anche agli enti, agenzie e amministrazioni esterni al comparto unico che applicano comunque al proprio personale lo stato giuridico e il trattamento economico del personale regionale.

L’utilizzo delle graduatorie è consentito indipendentemente dalla data di indizione del concorso e anche se la graduatoria è stata pubblicata prima dell’istituzione o trasformazione del posto. La regola vale pure per l’amministrazione che ha bandito il concorso, se utilizza la graduatoria entro il relativo periodo di efficacia.

Inquadramento del personale del Corpo forestale dello Stato trasferito alla Regione

La legge disciplina l’inquadramento nel ruolo unico regionale del personale del Corpo forestale dello Stato individuato ai sensi della normativa statale richiamata.

L’inquadramento opera con effetto dalla data di inizio del servizio presso la Regione. Il personale è collocato nella categoria e posizione economica dell’Area forestale corrispondente alla qualifica rivestita presso l’amministrazione di provenienza, secondo una equiparazione espressamente indicata tra qualifiche del Corpo forestale dello Stato e categorie regionali.

Sono inoltre previsti:

  • conservazione dell’anzianità giuridica maturata nelle qualifiche e nei livelli di provenienza;
  • attribuzione del trattamento economico corrispondente alla categoria e posizione di inquadramento;
  • mantenimento della differenza economica come assegno ad personam riassorbibile, se il trattamento risultante è inferiore a quello previsto dalla disciplina statale richiamata;
  • determinazione definitiva del trattamento economico dopo la sottoscrizione dei contratti collettivi relativi al biennio economico in corso alla data di inquadramento.

Le entrate provenienti dallo Stato per la copertura dei costi del personale trasferito sono accertate e riscosse su specifica unità di bilancio istituita a tal fine.

Comparto unico: equiparazione retributiva, ferie, maternità e conglobamento dell’indennità integrativa speciale

La legge rafforza il processo di attuazione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, considerandolo strumento essenziale per l’omogeneizzazione dei trattamenti e per il trasferimento di funzioni agli enti locali.

Aumenti retributivi e tabellare di convergenza

Sono previsti incrementi retributivi lordi annui con decorrenze diverse, finalizzati al raggiungimento del tabellare di convergenza:

  • dal 31 dicembre 2005 per il personale degli enti locali in servizio all’1 agosto 2002, con importi differenziati per categorie e posizioni economiche;
  • dal 31 dicembre 2006 per il personale del comparto unico assunto dopo l’1 agosto 2002, sempre secondo specifiche differenze tabellari tra categorie di riferimento.

Dal 1° gennaio 2007:

  • l’indennità integrativa speciale in godimento al personale regionale è conglobata nello stipendio tabellare;
  • a tutto il personale del comparto unico si applica il tabellare di convergenza, determinato dalla somma del tabellare vigente negli enti locali alla stessa data e degli aumenti previsti dal contratto collettivo nazionale del 9 maggio 2006, oltre agli aumenti previsti dalla legge regionale.

Il meccanismo di convergenza è completato mediante utilizzo del maturato economico individuale del personale regionale; se tale maturato è insufficiente, la differenza è comunque riconosciuta come incremento tabellare. Se invece il tabellare in godimento è superiore a quello di convergenza, la differenza confluisce nel maturato economico individuale. Gli aumenti del comma relativo ai dipendenti assunti dopo l’1 agosto 2002 sono erogati dopo il conglobamento dell’indennità integrativa speciale e assorbono, fino a concorrenza, l’eventuale maturato economico individuale.

Ferie e tutela della maternità/paternità

Sempre nell’ottica di omogeneizzazione degli istituti, le ferie del personale degli enti locali sono incrementate:

  • di una giornata dal 1° gennaio 2006;
  • di un’ulteriore giornata dal 1° gennaio 2007.

Per il personale degli enti locali, dal 1° dicembre 2005, i primi sessanta giorni del periodo di astensione dal lavoro previsto per maternità e paternità:

  • non riducono le ferie;
  • sono computati ai fini dell’anzianità di servizio;
  • sono retribuiti per intero,

con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.

Funzione del tabellare di convergenza

Il tabellare di convergenza è qualificato come strumento conclusivo del processo di equiparazione previsto dalla disciplina sul comparto unico e costituisce la base retributiva su cui operare i futuri aumenti contrattuali.

Copertura finanziaria e limiti di utilizzo delle risorse

La legge disciplina in modo puntuale la copertura degli oneri derivanti dalle varie misure, imputandoli a specifiche unità previsionali di base e capitoli del bilancio pluriennale 2006-2008 e del bilancio 2006.

Per alcune spese è espressamente previsto che le somme possano essere utilizzate solo dopo la stipulazione del rinnovo contrattuale relativo al quadriennio giuridico 2002-2005 e al biennio economico 2004-2005, area non dirigenti.

È inoltre autorizzata una spesa complessiva per il triennio 2007-2008, suddivisa in quote annuali, per gli aumenti del personale regionale e per il meccanismo di convergenza; tale autorizzazione è coperta mediante prelevamento da un’altra unità previsionale di base, con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

Valutazione di attualità

La disciplina è in larga parte legata a decorrenze e stanziamenti riferiti agli anni 2005-2008, nonché a processi di inquadramento e convergenza retributiva ormai esauriti. Per questo, pur non essendo necessariamente formalmente abrogata in ogni sua parte, risulta sostanzialmente obsoleta per l’applicazione pratica attuale.

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